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AS 1998 2990

Ordinanza sulla corresponsione di indennità a seguito dell'esecuzione a suo tempo del decreto federale

Ordinanza sulla corresponsione di indennità a seguito dell’esecuzione a suo tempo del decreto federale del 20 dicembre 1962

del 18 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 102 numero 8 della Costituzione federale, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola la corresponsione di indennità alle persone o ai loro successori legali i cui averi sono stati liquidati e destinati a scopi umanitari nell’am- bito dell’esecuzione del decreto federale del 20 dicembre 19621 concernente gli ave- ri in Svizzera di stranieri o di apolidi perseguitati per cause razziali, religiose o poli- tiche.

Art. 2 Pubblicazione della lista dei nomi 1 L’Archivio federale provvede a stabilire una lista nominativa delle persone i cui averi sono stati liquidati e destinati a scopi umanitari nell’ambito dell’esecuzione del decreto federale del 1962. 2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) provvede alla pubblicazione della lista.

3 La lista sarà pubblicata sul Foglio federale e su Internet.

Art. 3 Calcolo delle indennità La singola indennità si compone: a. dell’avere che, in esecuzione del decreto federale del 1962, è stato assegnato al Fondo degli averi in giacenza e destinato a scopi umanitari, e b. degli interessi, compresi gli interessi composti, dell’avere di cui alla lettera a, calcolati a partire dal giorno del versamento nel Fondo con un interesse annuo del 3,5 per cento.

Art. 4 Richiesta di corresponsione dell’indennità

1 Chi rivendica un’indennità deve presentare una richiesta a tale fine.

2 La richiesta può essere inoltrata al DFAE a Berna o presso una rappresentanza di- plomatica o consolare della Svizzera all’estero.

RS 985 1 RU 1963 443

2990 1998-0157

Corresponsione di indennità a seguito dell’esecuzione a suo tempo del decreto federale del 20 dicembre 1962 RU 1998

Art. 5 Termine per l’inoltro delle richieste

1 Le richieste vanno inoltrate entro il 30 settembre 1999.

2 Le richieste tardive inoltrate entro tre mesi dallo scadere del termine di cui al ca- poverso 1 sono prese in considerazione se il ritardo è giustificabile.

Art. 6 Esigenze probatorie La prestazione è concessa se: a. il richiedente si identifica, mediante documenti o altri mezzi di prova, come la persona registrata sulla lista o il suo successore legale, oppure b. le circostanze fanno apparire verosimile che il richiedente è una delle persone registrate sulla lista o il suo successore legale.

Art. 7 Competenza

1 Il DFAE è competente per decidere della corresponsione delle indennità.

2 La decisione è presa secondo il diritto e l’equità, tenendo conto delle circostanze particolari di ogni singolo caso.

Art. 8 Procedura e rimedi di diritto 1 La procedura è retta dalle disposizioni generali sulla procedura amministrativa fe- derale. 2 Contro le decisioni del DFAE può essere interposto ricorso al Consiglio federale.

Art. 9 Collaborazione in sede di esecuzione L’Ufficio federale di giustizia, l’Amministrazione federale delle finanze e l’Archivio federale appoggiano il DFAE nell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 18 gennaio 1999.

18 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin