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AS 1998 3009

Legge federale sul diritto fondiario rurale

Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)

Modifica del 26 giugno 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19961, decreta:

I La legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 22ter, 31octies e 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 ottobre 19883,

Art. 8 nAziende agricole; casi particolari Le disposizioni sui singoli fondi agricoli si applicano all’azienda agricola che: a. è lecitamente affittata particella per particella, interamente o prevalentemente, da oltre sei anni e non soltanto temporaneamente né per ragioni personali ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 lettere e e f della legge federale del 4 ottobre

19854 sull’affitto agricolo;

b. non è più adatta ad essere conservata indipendentemente dalla sua estensione a causa di una struttura aziendale sfavorevole.

Art. 9 cpv. 1 1 È coltivatore diretto chi coltiva lui stesso il suolo agricolo e, se si tratta di un’a- zienda agricola, la dirige personalmente.

Art. 60 cpv. 1 lett. c, f-h, nonché cpv. 2 1 L’autorità cantonale competente ad accordare l’autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:

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Diritto fondiario rurale. LF RU 1998

c. sono permutati fondi o parti di fondo di un’azienda agricola, con o senza so- vrapprezzo, con terreni, edifici o impianti ubicati in una posizione più favore- vole o più idonei per l’azienda; f. un diritto di superficie autonomo e permanente deve essere costituito a favore dell’affittuario dell’azienda agricola sulla parte da separare; g. l’esistenza finanziaria della famiglia contadina è fortemente minacciata e un’imminente realizzazione forzata può essere evitata mediante l’alienazione di fondi o parti di fondi; h. dev’essere adempiuto un compito pubblico o di interesse pubblico.

2 L’autorità permette inoltre un’eccezione al divieto di divisione materiale se:

a. la divisione materiale serve essenzialmente a migliorare strutturalmente altre aziende agricole; b. nessun parente titolare di un diritto di prelazione o di un diritto all’attribuzione intende riprendere l’azienda agricola per la coltivazione diretta e nessun’altra persona che potrebbe chiedere l’attribuzione nella divisione successoria (art. 11 cpv. 2) vuole riprendere integralmente l’azienda per affittarla; e c. il coniuge che ha gestito l’azienda con il proprietario acconsente alla divisione materiale.

Art. 63 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 c. Abrogata 2 Il motivo di rifiuto di cui al capoverso 1 lettera b non è pertinente se l’azienda o il fondo agricolo è acquistato nell’ambito di una procedura di realizzazione forzata.

Art. 64 cpv. 1 lett. a e g 1 Se non vi è coltivazione diretta, l’autorizzazione dev’essere rilasciata se l’acqui- rente prova che sussiste un grave motivo, segnatamente che: a. l’acquisto serve a preservare come azienda in affitto un’azienda da lungo tempo integralmente affittata, a migliorare strutturalmente un’azienda in affitto o a istituire o preservare un’azienda sperimentale o scolastica; g. un creditore che detiene un diritto di pegno sull’azienda o sul fondo acquisisce quest’ultimi nell’ambito di una procedura di realizzazione forzata.

Art. 68 Abrogato

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

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Diritto fondiario rurale. LF RU 1998

Consiglio nazionale, 26 giugno 1998 Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998 Il presidente: Leuenberger Il presidente: Zimmerli Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 15 ottobre 19985.

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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