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AS 1998 3014

Ordinanza sulle tasse e indennità per gli esami federali di maturità

Ordinanza sulle tasse e indennità per gli esami federali di maturità

Modifica del 5 ottobre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 febbraio 19701 sulle tasse e indennità per gli esami federali di ma- turità è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 1 La tassa che il candidato ammesso ad un esame deve versare è fissata come segue: Fr.

1. Esame completo 420.–

2. Esame parziale 300.–

3. Esame complementare per Svizzeri con certificati di maturità

stranieri ed esami d’ammissione per rifugiati riconosciuti come tali 140.–

Art. 6 cpv. 2 secondo periodo 2 … Dietro presentazione della fattura possono tuttavia essere rimborsate spese di pernottamento fino a 150 franchi.

II

Disposizione transitoria Il nuovo diritto si applica per la prima volta agli esami di maturità della primavera 1999.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

5 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1 RS 413.121

3014 1998-0073

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