AS 1998 3014
Ordinanza sulle tasse e indennità per gli esami federali di maturità
Ordinanza sulle tasse e indennità per gli esami federali di maturità
Modifica del 5 ottobre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 febbraio 19701 sulle tasse e indennità per gli esami federali di ma- turità è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 1 La tassa che il candidato ammesso ad un esame deve versare è fissata come segue: Fr.
1. Esame completo 420.–
2. Esame parziale 300.–
3. Esame complementare per Svizzeri con certificati di maturità
stranieri ed esami d’ammissione per rifugiati riconosciuti come tali 140.–
Art. 6 cpv. 2 secondo periodo 2 … Dietro presentazione della fattura possono tuttavia essere rimborsate spese di pernottamento fino a 150 franchi.
II
Disposizione transitoria Il nuovo diritto si applica per la prima volta agli esami di maturità della primavera 1999.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
5 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
1 RS 413.121
3014 1998-0073