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AS 1998 3017

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernenete la legge sulle telecomunicazioni

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

Modifica del 9 novembre 1998

La Commissione federale delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del 17 novembre 19971 della Commissione federale delle comunicazio- ni concernente la legge sulle telecomunicazioni è modificata come segue:

Nota all’art. 9 cpv 2 1 …2

Art. 14 cpv. 2 lett. b 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire la libera scelta del forni- tore di collegamenti nazionali e internazionali secondo l’articolo 9: b. in modo prestabilito, per quanto concerne il servizio telefonico pubblico fisso, a partire dal 1° settembre 1998 per il 50 per cento dei loro utenti e a partire dal 1° gennaio 1999 per tutti i loro utenti, ad eccezione degli utenti della Swisscom collegati a un commutatore di tipo Alcatel S12, i quali dovranno disporre di questa funzione al più tardi entro il 1° aprile 1999.

Appendici Appendice 2 Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali 3

1 RS 784.101.112 2 L’obbligo di garantire la libera scelta del fornitore di collegamenti internazionali in modo prestabilito è provvisoriamente sospeso. Verrà reintrodotto successivamente in funzione dell’evoluzione della tecnica e dell’armonizzazione internazionale. 3 Il testo dell’appendice modificata non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto in tede- sco o in francese presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, Zukunftstrasse 44, casella postale 1003, 2501 Bienne.

1998-0158 3017

Legge sulle telecomunicazioni RU 1998

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

9 novembre 1998 Commissione federale delle comunicazioni: Il presidente, Caccia