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AS 1998 3024

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)

Modifica del 6 novembre 1998

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19761 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte del- l’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3 terzo periodo 3 ... Le spese d’uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dal- l’assicurazione.

Art. 9 cpv. 2 2 Il rimborso mensile non può superare né l’importo del reddito mensile dell’attività lucrativa svolta dell’assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l’importo minimo della rendita ordinaria di vecchiaia.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

6 novembre 1998 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss

1 RS 831.232.51

3024 1998-0152