AS 1998 3028
Ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative ai Cantoni per l'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative ai Cantoni per l’esecuzione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione
del 30 ottobre 1998
Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 122a capoverso 6 e 122b capoverso 2 dell’ordinanza del 31 agosto
19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI),
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione Per l’esecuzione dei seguenti compiti è accordato ai Cantoni un rimborso delle spese amministrative ai sensi dell’articolo 92 capoversi 6 e 7 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI)2 : a. compiti di cui all’articolo 85 capoverso 1 lettere e nonché g-k LADI; b. istituzione ed esercizio degli uffici regionali di collocamento (URC).
Art. 2 Entità del rimborso delle spese amministrative 1 Il rimborso delle spese amministrative per l’esecuzione dei compiti giusta l’arti- colo 1 comprende: a. i costi di gestione computabili; b. i costi d’investimento computabili e c. i costi computabili che superano il limite massimo. 2 Il suo importo è determinato dal totale dei costi di gestione e dei costi d’investi- mento computabili nonché dei costi che superano il limite massimo meno eventuali entrate.
Art. 3 Effettivo del personale 1 Per la messa a disposizione di un’offerta sufficiente di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nonché per i relativi compiti di esecuzione, i Cantoni possono istituire servizi logistici dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizi LPML); i costi dei servizi LPML sono computabili per un effettivo massimo di: a. un collaboratore LPML per 100 posti/anno realizzati nell’anno di conteggio, ma almeno un collaboratore LPML per 100 posti/anno dell’offerta minima; b. un capo LPML o un capogruppo LPML per otto collaboratori LPML secondo la lettera a;
RS 837.13
3028 1998-0163
Rimborso delle spese amministrative ai Cantoni per l’esecuzione della legge RU 1998
c. un collaboratore amministrativo per 400 posti/anno realizzati nell’anno di con- teggio, ma almeno un collaboratore per 400 posti/anno dell’offerta minima.
2 I costi degli URC sono computabili per un effettivo massimo di:
a. un consulente del personale per 85 persone in cerca d’impiego; b. un capo URC o un capogruppo URC per otto consulenti del personale; c. un coordinatore URC per 40 collaboratori URC giusta le lettere a e b; d. un collaboratore amministrativo per 300 persone in cerca d’impiego. 3 Sono considerati consulenti del personale, ai sensi del capoverso 2 lettera a, uni- camente i collaboratori che soddisfano le condizioni minime stabilite dall’ufficio di compensazione. Il numero delle persone in cerca d’impiego giusta il capoverso 2 lettere a e d corrisponde al valore medio dell’esercizio contabile, ma al minimo al valore medio del periodo che si estende dal mese di luglio dell’anno che precede l’esercizio contabile al mese di giugno dell’esercizio contabile. 4 Il numero massimo computabile di collaboratori del servizio cantonale è calcolato secondo la seguente formula:
numero massimo di consulenti del personale (secondo il cpv. 2 lett. a) – numero effettivo dei consulenti del personale + numero massimo di collaboratori LPML (secondo il cpv. 1 lett. a) – numero effettivo dei collaboratori LPML
5 In linea di massima, il capo del servizio cantonale non è considerato collaboratore ai sensi dei capoversi 1, 2 e 4. Se un Cantone ha in media meno di 1000 persone in cerca d’impiego per esercizio contabile, il capo del servizio cantonale nondimeno computabile come collaboratore dello stesso giusta il capoverso 4. La computabilità è determinata in funzione del tempo effettivamente impiegato per svolgere i compiti previsti dall’articolo 92 capoversi 6 e 7 LADI. 6 I costi relativi all’elaborazione elettronica dei dati e alla gestione del personale e delle finanze sono computabili per un effettivo massimo di: a. un responsabile EED per 60 collaboratori ai sensi dei capoversi 1, 2 e 4; b. un collaboratore nel settore del personale e delle finanze per 60 collaboratori ai sensi dei capoversi 1, 2 e 4.
7 I servizi LPML, gli URC e il servizio cantonale possono assumere apprendisti e
praticanti. 8 Se il risultato dei calcoli giusta i capoversi 1, 2, 4 e 6 non dà un multiplo intero di un quarto, esso è arrotondato al multiplo intero superiore di un quarto. Se il risultato dei calcoli secondo i capoversi 1, 2 e 4 è inferiore a 0,15, esso è arrotondato a zero.
Art. 4 Costi di gestione e costi d’investimento 1 L’importo del rimborso dei costi di gestione è contenuto entro un limite massimo per Cantone. Questo limite si calcola come segue: numero dei collaboratori assunti moltiplicato per il rispettivo importo massimo relativo ai costi di gestione di ogni categoria di collaboratori. Per i collaboratori assunti a tempo parziale o che non
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hanno compiuto in un anno un orario di lavoro completo, il moltiplicando viene ri- dotto proporzionalmente. 2 L’importo massimo dei costi di gestione per categoria di collaboratori ammonta a: Fr. a. coordinatore URC, capo URC, capogruppo URC, capo LPML e capogruppo LPML: 155 000.– b. consulente del personale, collaboratore LPML, collaboratore del servizio cantonale, responsabile EED, collaboratore del servizio delle finanze e del personale: 125 000.– c. collaboratore amministrativo: 90 000.– d. apprendista: 30 000.– e. praticante ai sensi dell’articolo 72 capoverso 2 LADI: 26 000.–
3 La commissione di sorveglianza può, su proposta dell’ufficio di compensazione,
adattare al rincaro gli importi previsti al capoverso 2. 4 I costi d’investimento per ciascun nuovo posto sono computabili fino a concorren- za di un importo massimo per Cantone. Questo importo viene calcolato come segue: numero dei nuovi posti di lavoro moltiplicato per 25 000 franchi. Gli investimenti sono ammortizzati in base alle istruzioni dell’ufficio di compensazione. Per i posti già esistenti, i costi d’investimento o di reinvestimento possono, su domanda moti- vata, essere riconosciuti come costi computabili dall’Ufficio di compensazione. 5 I costi d’investimento e i costi di gestione elencati qui di seguito sono computabili entro i limiti massimi nella misura in cui sono necessari per una gestione economica: a. costi del personale; b. costi dei locali; c. costi del mobilio e delle macchine per ufficio; d. costi del materiale d’ufficio; e. tasse e premi assicurativi; f. spese di viaggio; g. costi per l’elaborazione elettronica dei dati; h. costi di formazione. 6 L’ufficio di compensazione stabilisce ciò che rientra nei costi d’investimento e ciò che rientra nei costi di gestione.
Art. 5 Costi che superano il limite massimo I seguenti costi possono essere computati oltre al limite massimo; l’ufficio di com- pensazione ne definisce le condizioni e il tasso di finanziamento: a. costi di formazione iniziale dei capi URC, dei capigruppo URC, dei consulenti del personale, dei capi LPML, dei capigruppo LPML, dei collaboratori LPML e dei collaboratori del servizio cantonale; b. costi per l’ottenimento di un attestato professionale federale; c. costi per le giornate informative delle persone in cerca d’impiego; d. costi per le relazioni pubbliche; e. costi dei terminali self-service;
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f. costi per mandati a terzi per lo svolgimento di compiti ai sensi dell’articolo 1, nella misura in cui la loro redditività è provata; g. costi straordinari, indispensabili per un gestione economica.
Art. 6 Adeguamento dell’effettivo massimo di personale 1 Se, secondo le previsioni dell’Ufficio federale dello sviluppo economico e del la- voro, occorre attendersi un numero di 250 000 persone in cerca d’impiego per l’anno successivo, la commissione di sorveglianza può, su proposta dell’ufficio di compensazione, adeguare gli effettivi massimi computabili giusta l’articolo 3 capo- versi 1 lettera a e 2 lettera a fino a: a. un consulente del personale per 110 persone in cerca d’impiego; b. un collaboratore LPML per 120 posti/anno realizzati nell’anno di conteggio, ma almeno un collaboratore LPML per 120 posti/anno dell’offerta minima. 2 Se la proporzione persone in cerca d’impiego/persone attive è inferiore al 3 per cento in un Cantone, la commissione di sorveglianza può, su proposta dell’ufficio di compensazione, adeguare l’effettivo massimo computabile ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera a per il rispettivo Cantone fino a un consulente del personale per
60 persone in cerca d’impiego.
3 Se gli effettivi massimi di personale computabili sono aumentati secondo il capo- verso 1, l’ufficio di compensazione adegua il mandato di prestazioni degli URC e dei servizi LPML. 4 Il nuovo effettivo massimo di personale secondo il capoverso 1 deve essere comu- nicato ai Cantoni sotto forma di istruzione al più tardi nel mese di settembre del- l’anno che precede l’esercizio contabile.
Art. 7 Contabilità e revisione
1 I Cantoni tengono una contabilità regolare dei costi sostenuti.
2 L’ufficio di compensazione controlla se la contabilità e i conteggi sono corretti e completi; può affidare questo compito a una società di revisione esterna.
Art. 8 Istruzioni dell’ufficio di compensazione L’ufficio di compensazione può emanare istruzioni su: a. la forma e il contenuto delle domande secondo l’articolo 122a capoversi 4 e 9 OADI; b. la computabilità dei costi, degli effettivi di personale e degli investimenti; c. i tassi di ammortamento degli investimenti; d. l’organizzazione della contabilità, in particolare la sua forma, il suo contenuto e il programma informatico utilizzato.
Art. 9 Pagamento Il destinatario del rimborso delle spese amministrative è il Cantone. L’ufficio di compensazione può, d’intesa con il rispettivo Cantone, effettuare direttamente pa- gamenti a terzi. La procedura di pagamento è definita dall’articolo 122a OADI.
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Art. 10 Entrata in vigore e validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999 con effetto sino al 31 di- cembre 2001.
30 ottobre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin