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AS 1998 3088

Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura

Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge federale sull’agricoltura1; visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedi- menti per migliorare le finanze federali, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di tasse da parte dell’Ufficio fede- rale dell’agricoltura (Ufficio federale) per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge sull’agricoltura e dei relativi atti normativi d’esecuzione. 2 Per le tasse nel quadro della procedura d’opposizione, di arbitrato e di ricorso dell’Ufficio federale si applica l’ordinanza del 10 settembre 19693 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Art. 2 Deroghe al campo d’applicazione 1 Le aliquote delle tasse per l’importazione di prodotti agricoli sono disciplinate nell’ordinanza del ...4 sulle importazioni agricole. 2 Le tasse per le prestazioni delle stazioni di ricerca sono disciplinati nell’or-dinanza del 17 giugno 19965 concernente gli emolumenti delle stazioni federali di ricerche agrarie.

Art. 3 Obbligo di pagare le tasse 1 È tenuto a pagare una tassa chi sollecita una prestazione o una decisione secondo l’articolo 1. Gli esborsi sono calcolati a parte; di regola, tuttavia, essi sono riscossi insieme alla tassa. 2 Se la tassa per una prestazione è dovuta da più persone, esse ne rispondono soli- dalmente.

3088 1998-0192

Tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura RU 1998

Art. 4 Esenzione dalla tassa 1 Le autorità e, in caso di reciprocità, le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentate da qualsiasi tassa ed esborso se la prestazione o la deci- sione riguarda loro stesse. 2 Per le prestazioni e le decisioni dell’Ufficio federale in materia di aiuti finanziari o indennità non vengono riscosse tasse.

Art. 5 Calcolo delle tasse 1 Le tasse sono calcolate secondo il tempo impiegato applicando una tariffa oraria di 90-150 franchi. 2 Le tasse per prestazioni e decisioni particolari sono calcolate secondo le tariffe fis- sate nell’allegato; se tali prestazioni e decisioni causano un onere amministrativo eccezionale, anche in questo caso le tasse sono calcolate secondo il tempo impiega- to.

Art. 6 Supplemento di tassa Per prestazioni e decisioni eseguite d’urgenza su richiesta, l’Ufficio federale può riscuotere supplementi fino a concorrenza del 50 per cento della tassa.

Art. 7 Esborsi Oltre alle tasse, l’Ufficio federale può riscuotere in particolare i seguenti esborsi: a. le spese portali e le tasse di comunicazione (tasse telefoniche, di telefax o di posta elettronica ecc.); b. le spese di viaggio e di trasporto; c. le spese per lavori eseguiti da terzi, da esperti o da altri incaricati.

Art. 8 Riduzione o condono della tassa Per importanti motivi, l’Ufficio federale può ridurre o condonare la tassa, in parti- colare se l’assoggettato dispone di pochi mezzi finanziari oppure se la prestazione o la decisione sono nell’interesse dell’Ufficio federale.

Art. 9 Preannuncio di tasse ed esborsi 1 Su domanda dell’assoggettato, l’Ufficio federale lo informa sulle tasse ed esborsi presumibili. 2 Esso informa in ogni caso l’assoggettato se la tassa presumibile, calcolata in base al tempo impiegato, supera i 400 franchi.

Art. 10 Anticipo In casi giustificati, l’Ufficio federale può esigere un anticipo adeguato dall’assog- gettato, in particolare se questi è in arretrato con i pagamenti oppure se ha domicilio o sede sociale all’estero.

Tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura RU 1998

Art. 11 Decisione di tassa L’Ufficio federale decide in merito a tasse ed esborsi.

Art. 12 Esigibilità

1 Le tasse e gli esborsi diventano esigibili:

a. con la notifica della decisione all’assoggettato; b. qualora la decisione venisse impugnata, non appena la decisione su ricorso è passata in giudicato.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dall’esigibilità.

Art. 13 Prescrizione

1 I crediti si prescrivono in cinque anni dall’esigibilità.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione amministrativa che faccia valere il credito di tassa.

Sezione 2: Disposizioni finali

Art. 14 Disposizione transitoria Per le prestazioni e le procedure ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’attuale disciplinamento.

Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura RU 1998

Allegato

Tasse per particolari prestazioni e decisioni in applicazione delle seguenti ordinanze: Fr.

1 Ordinanza del .... 19986 concernente i tributi doganali per de-

terminati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel

1999 e del ...7 concernente la ripartizione del contingente doga-

nale degli alimenti per cani e gatti nel traffico con la Comunità europea: Trattazione di una domanda di rimborso del dazio (art. 6 e art. 2) per ogni cancellazione 7

2 Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19978:

Consultazione del registro (art. 13) 20

3 Ordinanza del 22 settembre 19979 sull’agricoltura biologica:

3.1 Esame dell’ammissibilità della conversione per tappe 200

Per ogni anno al di là del normale periodo di conversione di due anni (art. 9) 100

3.2 Esame di una domanda di utilizzazione temporanea di ingre-

dienti d’origine agricola non provenienti dalla produzione biolo- gica (art. 18) 200

3.3 Esame di una domanda di autorizzazione particolare (art. 24) 200

3.4 Esame delle domande di deroga per la preparazione di alimenti

conformemente alla vecchia legislazione (art. 36) 200

4 Ordinanza del ...10 sulle zone:

4.1 Decisione di non entrata in materia nella verifica del limite delle

zone (art. 6) 300

4.2 Decisione sostanziale nella verifica del limite delle zone, secon-

do la portata (art. 6) 200-1500

5 Ordinanza del ...11 sulle sementi:

5.1 Trattazione di una domanda di registrazione nel catalogo nazio-

nale delle varietà o nell’elenco delle varietà (art. 4 e 9) 150

5.2 Controllo della selezione conservatrice (art. 6) 100

6 RS 632.422.0 7 RS 916.011.5; RU 1999 ... 8 RS 910.12 9 RS 910.18 10 RS 912.1; RU 1999 ... 11 RS 916.151; RU 1999 ...