AS 1998 3092
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6,
104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 108 capover-
so 1 e 177 della legge sull’agricoltura1, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto
Art. 1 La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari per miglioramenti strutturali sotto forma di aiuti agli investimenti. Tali aiuti comprendono contributi federali (contributi ) e crediti di investimento.
Sezione 2: Provvedimenti individuali
Art. 2 Definizioni Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per una sola azienda, per una comunità aziendale, per una comunità di allevamento o per comu- nità simili, eccettuati i miglioramenti strutturali alle aziende d’estivazione con oltre
50 carichi normali.
Art. 3 Gestori aventi diritto 1I gestori possono ricevere aiuti agli investimenti se il loro reddito dopo l’investimento proviene per almeno la metà dall’agricoltura (aziende gestite a titolo principale). 2 I gestori di aziende gestite a titolo accessorio secondo l’articolo 89 capoverso 2 della legge sull’agricoltura (aziende gestite a titolo accessorio) possono ricevere aiuti agli investimenti purché il reddito agricolo dopo l’investimento ammonti alme- no a un terzo del reddito complessivo.
RS 913.1 1 RS 910.1; RU 1998 3033
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3 Il reddito agricolo è inoltre comprensivo del reddito dell’alpeggio e del reddito forestale. 4 Se il reddito non agricolo supera per cinque anni al massimo i limiti di cui ai capo- versi 1 e 2, le aziende contadine possono ottenere gli aiuti agli investimenti purché la loro gestione esiga almeno le seguenti unità standard di manodopera: a. aziende gestite a titolo principale secondo il capoverso 1: 1.2 unità standard di manodopera; b. aziende gestite a titolo accessorio secondo il capoverso 2: 0.8 unità standarddi manodopera.
Art. 4 Presupposti personali 1 È data formazione adeguata ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1 lettera f della leg- ge sull’agricoltura se il richiedente dispone di una formazione di base completa conformemente all’articolo 128 della legge sull’agricoltura o di una formazione equipollente. 2 Una gestione aziendale svolta con successo e documentata durante almeno tre anni è equiparata alla formazione di base. 3 Nel caso dei gestori di aziende gestite a titolo accessorio una diversa formazione professionale completa è equiparata alla formazione di base. 4 In caso di affitto temporaneo in vista della cessione dell’azienda a un successore, gli aiuti agli investimenti possono parimenti essere concessi ai proprietari che non gestiscono personalmente l’azienda.
Art. 5 Ritiro di aziende 1 Il richiedente deve avere ritirato o ritirare l’azienda o parti dell’azienda alle se- guenti condizioni: a. nell’ambito della famiglia, secondo le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale; b. all’infuori della famiglia, al massimo a due volte e mezzo il valore di reddito dell’intera azienda o a otto volte il valore di reddito dei fondi. 2 Le condizioni di cui al capoverso 1 valgono unicamente per i ritiri di aziende e gli acquisti di terreni effettuati nei cinque anni prima della presentazione della doman- da. Gli acquisti di terreni che superano i valori del capoverso 1 sono tollerati sino a un importo complessivo di 50 000 franchi.
Art. 6 Gestione di aziende 1 Il richiedente deve legittimare il successo della sua gestione. Tale legittimazione non è necessaria in caso di aiuto iniziale conformemente all’articolo 106 capoverso
1 lettera a o capoverso 2 lettera a della legge sull’agricoltura.
2 In caso di grandi investimenti la loro opportunità deve risultare da una concezione aziendale. Se necessario, prima di sostenere gli investimenti occorre esporre la
2 RS 211.412.11
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struttura e la situazione di successione delle aziende circostanti ed esaminare ade- guate ristrutturazioni nonché forme interaziendali di collaborazione. 3 Il richiedente attesta che dopo l’investimento l’azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche ai sensi del titolo 1 capitolo 3 dell’ordinanza del ...3 sui paga- menti diretti sono rispettate.
Art. 7 Reddito e sostanza 1 L’aiuto agli investimenti non è concesso se il reddito annuo imponibile del richie- dente secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta4 supera 120 000 franchi. 2 Se il reddito imponibile supera 80 000 franchi, l’aiuto agli investimenti è ridotto del 10 per cento per ogni 5000 franchi di reddito supplementare. Gli importi inferio- ri al 20 per cento dei contributi non ridotti non vengono versati.
3 Se la sostanza netta notificata del richiedente prima dell’investimento supera
500 000 franchi l’aiuto agli investimenti è ridotto di 15 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare. 4 Se oltre all’oggetto da sussidiare vengono effettuati sull’arco di cinque anni ulte- riori investimenti in costruzioni necessarie alla gestione, il limite di 500 000 franchi è aumentato in ragione del 50 per cento degli investimenti supplementari conve- nienti, ma sino a un massimo di 250 000 franchi. 5 La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali (attivi totali), de- dotti la sostanza dell’affittuario, senza il patrimonio finanziario, e il capitale di terzi. 6 I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usua- le, tranne i cortili utilizzati nell’agricoltura. 7 Se il richiedente è una società di persone, è determinante la media matematica del reddito imponibile, rispettivamente della sostanza rettifica dei partecipanti. 8 Se sono concessi un contributo e un aiuto agli investimenti, la riduzione si applica dapprima al contributo e successivamente all’aiuto agli investimenti.
Art. 8 Onere sopportabile 1 La possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti prospettati devono essere dimostrati prima della concessione dell’aiuto agli investimenti.
2 L’onere è sopportabile se il richiedente è in grado di:
a. coprire le spese correnti dell’azienda e della famiglia; b garantire il servizio degli interessi; c. adempiere gli impegni di rimborso; d. effettuare gli investimenti futuri necessari; e e. rimanere solvibile.
3 RS 910.13; RU 1999 ... 4 RS 642.11
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Art. 9 Aziende in affitto 1 L’affittuario riceve l’aiuto agli investimenti per gli edifici d’abitazione e di econo- mia rurale se: a. il suo reddito e la sua sostanza, come pure quelli del proprietario, non superano i limiti di cui all’articolo 7; b. si tratta di un’azienda ben strutturata e promettente, che offre un adeguato red- dito agricolo a una famiglia contadina; e c. è stato stipulato un diritto di superficie di almeno venti anni ed esiste un con- tratto di affitto di uguale durata. 2 Se viene concesso soltanto un credito di investimento, il diritto di superficie può essere sostituito con un contratto di affitto ai sensi dell’articolo 106 capoverso 2 lettera c della legge sull’agricoltura. 3 L’affittuario di un’azienda appartenente a una persona giuridica, a una collettività di diritto pubblico o a un’istituzione non riceve aiuti agli investimenti. Ne sono escluse le società di capitali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del …5 sui pagamenti diretti.
Art. 10 Programma delle disposizioni computabile 1 Gli aiuti agli investimenti per le costruzioni sono concessi in funzione di un pro- gramma delle disposizioni computabile, fondato sulla superficie agricola utile ga- rantita a lungo termine e le possibilità di produzione. Nella valutazione sono inte- grate soltanto aree situate all’interno del raggio locale. Sono altresì computate le possibilità di estivazione. 2 Per la fissazione del programma delle disposizioni computabile non vengono presi in considerazione i contratti di ritiro di concime aziendale. 3 Il patrimonio edilizio esistente deve essere integrato nella concezione di risana- mento purché ciò sia sensato ed economicamente vantaggioso. 4 Il richiedente può realizzare un più vasto programma delle disposizioni purché sia- no comprovate la possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti complessivi.
Sezione 3: Provvedimenti collettivi
Art. 11 Definizioni 1 Si considerano provvedimenti collettivi le bonifiche fondiarie che concernono in modo determinante almeno due aziende agricole o i miglioramenti strutturali per aziende di estivazione con almeno 50 carichi normali. 2 Si considerano provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell’articolo 88 della legge sull’agricoltura le seguenti bonifiche fondiarie: a. le ricomposizioni particellari con provvedimenti strutturali (migliorie integrali); b. le reti viarie che interessano comprensori superiori ai 400 ettari. 5 RS 910.13; RU 1999 ...
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Sezione 4: Esclusione dell’aiuto agli investimenti, divieto di concorrenziare le aziende artigianali
Art. 12 Esclusione dell’aiuto agli investimenti
1 La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per:
a. provvedimenti dei quali il Cantone o un ente cantonale è il committente d’ope- ra o detiene una partecipazione maggioritaria; b. edifici agricoli, fatti salvi gli edifici alpestri, di proprietà di corporazioni o isti- tuti di diritto pubblico. 2 La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per provvedimenti indivi- duali di: a. aziende di proprietà di persone giuridiche. Ne sono escluse le società di capitali secondo l’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del …6 sui pagamenti diretti; b. aziende la cui gestione è destinata primariamente a scopi non agricoli.
Art. 13 Divieto di concorrenziare le aziende artigianali 1 Gli aiuti agli investimenti per edifici collettivi ai sensi degli articoli 94 capoverso 2 lettera c rispettivamente 107 capoverso 1 lettera b della legge sull’agricoltura sono concessi soltanto se nessuna delle aziende artigianali esistenti nel comprensorio è disposta e in grado di adempiere in modo equiparabile il compito previsto. 2 Prima di decidere in merito all’aiuto agli investimenti, il Cantone sente le aziende artigianali direttamente interessate nonché le loro organizzazioni locali o cantonali.
Capitolo 2: Contributi Sezione 1: Concessione di contributi
Art. 14 Bonifiche fondiarie
1 Possono essere concessi contributi per:
a. le ricomposizioni particellari e il raggruppamento di terreni in affitto; b. gli impianti di collegamento, come strade agricole, teleferiche e impianti di tra- sporto analoghi; c. i provvedimenti per la conservazione e il miglioramento della struttura e del bilancio idrico del suolo; d. il ripristino e la protezione di edifici e impianti agricoli nonché di terreno colti- vo; e. i provvedimenti di ripristino e di sostituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 1ter della legge federale del 1° luglio 19667 sulla protezione della natura e del paesaggio; 6 RS 910.13; RU 1999 ... 7 RS 451
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f. ulteriori provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l’adempimento di altre esigenze della legislazione in materia di protezione dell’ambiente in relazione con i provvedimenti di cui alle lettere a-d, in parti- colare il promovimento della compensazione ecologica e la creazione di reticoli di biotopi; g. il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d’acqua in relazione con i provvedimenti di cui alle lettere a-d; h. l’acquisto dei dati di basi e le inchieste in relazione con i miglioramenti struttu- rali. 2 I contributi per l’approvvigionamento con acqua ed elettricità e per i lattodotti vengono concessi unicamente nella regione di montagna e in quella collinare, come pure nella zona di estivazione.
Art. 15 Costi computabili per bonifiche fondiarie
1 Sono computabili i costi seguenti:
a. i costi di costruzione, comprese le eventuali prestazioni proprie e le forniture di materiale; b. i costi di progettazione e di direzione dei lavori; c. i costi per i lavori geometrici e di progettazione in caso di ricomposizioni parti- cellari, comprese la picchettazione e la terminazione, purché queste ultime sod- disfino le esigenze minime della Confederazione e siano necessarie all’identifi- cazione e alla coltivazione delle nuove particelle; d. i costi per l’acquisto di terreni in relazione con il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d’acqua ai sensi dell’articolo 14 lettera g e, nel caso di provve- dimenti collettivi di ampia portata, i costi per l’acquisto di terreni destinati alla sistemazione di interconnessioni ecologiche, sino a un massimo di otto volte il valore di reddito; e. i costi per l’aggiornamento delle misurazioni ufficiali in relazione con i prov- vedimenti di cui all’articolo 14 lettere b-g; f. le tasse fondate su leggi federali. 2 I costi ai sensi del capoverso 1 lettere a-c sono determinati in una procedura di gara pubblica secondo il diritto cantonale. L’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce la base per la fissazione dei costi computabili.
3 Non sono in particolare computabili:
a. i costi per lavori eseguiti in modo non conforme al progetto o non a regola d’arte, nonché i costi suppletivi causati da una progettazione palesemente tra- scurata, da lacune nella direzione dei lavori e da modifiche progettuali non au- torizzate; b. i costi per l’acquisto di terreni, eccettuati quelli di cui al capoverso 1 lettera d, nonché le indennità di coltura e per inconvenienti; c. le indennità per diritti di condotta e di sorgente, diritti di passo e simili, se que- ste vengono pagate ai partecipanti; d. i costi degli impianti interni di approvvigionamento con acqua ed elettricità conformemente all’articolo 14 capoverso 2; e. le spese per l’acquisto di pertinenze mobili;
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f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi d’assicura- zione, le tasse e simili; g. i costi d’esercizio e di manutenzione.
Art. 16 Aliquote dei contributi per bonifiche fondiarie 1 A seconda della capacità finanziaria dei Cantoni valgono le seguenti aliquote mas- sime: a. per i provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell’articolo 11 in % capoverso 2:
1. zona di pianura, senza zona collinare: 29-34
2. zona collinare e zona di montagna I: 31-36
3. zone di montagna II-IV e regione d’estivazione: 34-40
b. per i provvedimenti collettivi ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1:
1. zona di pianura, senza zona collinare: 24-28
2. zona collinare e zona di montagna I: 27-32
3. zone di montagna II-IV e regione d’estivazione: 31-36
c. per i provvedimenti individuali:
1. zona di pianura, senza zona collinare: 19-22
2. zona collinare e zona di montagna I: 22-26
3. zone di montagna II-IV e regione d’estivazione: 26-30
2 Le aliquote di contributo effettive sono fissate per progetto secondo i seguenti cri- teri: a. interesse agricolo; b. interessi pubblici; c. onere del committente d’opera. 3 I contributi possono anche essere versati in modo forfettario. Il calcolo degli im- porti forfettari viene effettuato secondo i capoversi 1 e 2.
Art. 17 Contributi supplementari per bonifiche fondiarie 1 Le aliquote massime di contributo ai sensi dell’articolo 16 possono essere aumen- tate sino a 4 punti percentuali per le bonifiche fondiarie con speciali provvedimenti ecologici. 2 In caso di onere particolarmente gravoso, le aliquote massime per bonifiche fon- diarie nella regione di montagna e nella regione di estivazione di cui all’articolo 16 possono essere aumentate di 10 punti percentuali. 3 Le aliquote di contributo possono ammontare al massimo al 40 per cento nella re- gione di pianura e al 50 per cento nella regione di montagna e di estivazione. Sono fatti salvi i contri buti supplementari ai sensi dell’articolo 95 capoverso 3 della legge sull’agricoltura.
Art. 18 Edifici agricoli 1 Nella regione di montagna e in quella collinare, come pure nella regione di estiva- zione, vengono concessi contributi per:
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a. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo nonché di rimesse; b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni; c. l’acquisto da terzi di edifici esistenti di economia rurale e alpestri, al posto di provvedimenti edilizi. 2 Nella regione di montagna e in quella di estivazione vengono concessi contributi per la costruzione in comune di edifici e di installazioni destinati all trasformazione e allo stoccaggio di prodotti agricoli regionali, come impianti per l’economia lattiera e di essiccazione, nonché locali di refrigerazione e di stoccaggio.
Art. 19 Importo dei contributi per edifici agricoli 1 Per gli edifici di economia rurale e alpestri vengono stabiliti contributi forfettari. Essi sono stabiliti per elemento, parte di edificio o unità in funzione di un program- ma delle disposizioni computabile. 2 A seconda della capacità finanziaria del Cantone l’aliquota forfettaria massima ammonta a 15 000 franchi per singolo caso. Inoltre, sempre seconda la capacità fi- nanziaria dei Cantoni, valgono le seguenti aliquote forfettarie massime per unità di bestiame grosso (UBG) per la costruzione di: a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano fr. foraggio grezzo sino a 40 UBG per azienda:
1. zona collinare e zona di montagna I 3000-3550
2. zone di montagna II-IV 4500-5300
b. edifici alpestri 2200-2600 3 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettera a che adempiono i requisiti di stabulazione particolarmente rispettosa degli animali conformemente all’articolo 60 dell’ordinanza del …8 sui pagamenti diretti viene concesso un sup- plemento del 20 per cento sull’elemento stalla. 4 La graduazione dei contributi per unità, elemento o parte dell’edificio è stabilita in un’ordinanza dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale). 5 In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i con- tributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. 6 Si tiene conto di speciali difficoltà, come costi straordinari di trasporto, problemi dell’area edificabile, speciali condizioni del terreno o esigenze in materia di prote- zione del paesaggio per il tramite di un supplemento. I maggiori costi documentati sono presi in considerazione con le aliquote previste dall’articolo 16 capoverso 1 lettera c. Se il supplemento supera il 15 per cento del contributo forfettario è neces- sario il parere dell’Ufficio federale. 7 Il contributo per edifici e impianti collettivi per la trasformazione e lo stoccaggio di prodotti agricoli regionali viene stabilito, a seconda della capacità finanziaria del Cantone, applicando un’aliquota di contributo del 19-22 per cento ai costi computa- bili. Il contributo può anche essere fissato in modo forfettario per unità, come per chilo di latte trasformato. 8 RS 910.13; RU 1999 ...
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Art. 20 Prestazione del Cantone 1 La concessione di un contributo presuppone un aiuto finanziario cantonale che, a seconda della capacità finanziaria del Cantone, deve ammontare almeno al 70-100 per cento del contributo. Le prestazioni degli enti territoriali di diritto pubblico che non partecipano direttamente all’opera possono essere computate nell’aiuto finan- ziario cantonale. 2 Nel caso di interventi per il ripristino di danni particolarmente gravi causati da av- venimenti naturali, la prestazione cantonale minima in virtù del capoverso 1 può es- sere ridotta il per singolo caso dall’Ufficio federale.
Sezione 2: Domande, approvazione del progetto, pagamenti
Art. 21 Domande
1 Le domande di contributo devono essere inoltrate al Cantone.
2 Il Cantone esamina le domande.
3 Se ritiene che le condizioni di assegnazione del contributo sono adempite, il Can- tone trasmette una corrispondente domanda di contributo all’Ufficio federale.
Art. 22 Coordinamento tra contributi e crediti di investimento Se per il medesimo edificio agricolo sono concessi contributi e crediti di investi- mento (sostegno combinato), la domanda di contributo e il modulo di notifica per crediti di investimento (art. 53) devono essere inoltrati contemporaneamente al- l’Ufficio federale.
Art. 23 Parere dell’Ufficio federale 1 Prima di presentare una domanda di contributo il Cantone chiede il parere dell’Uf- ficio federale. È fatto salvo l’articolo 24.
2 L’Ufficio federale si esprime mediante:
a. un’informazione, se esiste unicamente uno studio preliminare con una valuta- zione approssimativa dei costi o se l’epoca di esecuzione del progetto non può essere fissata; b. un preavviso con l’indicazione degli oneri e delle condizioni previsti, se esiste un progetto di massima con una stima dei costi; c. un corapporto vincolante ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 ottobre 19889 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente, se viene effettuata una procedura di esame di impatto sull’ambiente.
Art. 24 Progetti senza parere preliminare dell’Ufficio federale Il parere dell’Ufficio federale non è necessario se:
9 RS 814.011
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a. il contributo presumibile al progetto non supera 100 000 franchi oppure, in ca- so di sostegno combinato la somma del contributo e del credito di investimento (compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e di aiuti alla conduzio- ne aziendale) non supera 250 000 franchi; b. il progetto non rientra negli inventari federali di oggetti di importanza nazio- nale; c. non è necessaria l’autorizzazione di un ufficio federale e non è dato obbligo legale di coordinamento o di compartecipazione a livello federale; e d. il supplemento ai sensi dell’articolo 19 capoverso 6 è inferiore al 15 per cento del contributo forfettario.
Art. 25 Documenti della domanda 1 Le domande di contributo dei Cantoni devono informare in merito alle circostanze determinanti per la fissazione dello stesso.
2 Esse contengono i seguenti allegati:
a. decisione passata in giudicato di approvazione del progetto e di concessione dell’aiuto finanziario del Cantone; b. prova della pubblicazione nel foglio ufficiale cantonale ai sensi degli articoli 12 e 12a della legge federale del 1° luglio 196610 sulla protezione della natura e del paesaggio; c. decisioni relative agli aiuti finanziari degli enti territoriali di diritto pubblico, nella misura in cui il Cantone ne esige il computo nell’aiuto finanziario canto- nale; d. foglio di notifica per crediti di investimento (art. 53) in caso di sostegno com- binato; e. oneri e condizioni del Cantone. 3 Gli ulteriori allegati tecnici alla domanda di contributo sono designati dall’Ufficio federale.
Art. 26 Esame del progetto da parte dell’Ufficio federale L’Ufficio federale esamina la conformità del progetto con la legislazione federale, il rispetto degli oneri e delle condizioni stabiliti nel parere, nonché l’opportunità dal profilo agricolo e tecnico.
Art. 27 Decisione di contribuzione 1 L’Ufficio federale assegna il contributo in caso di progetti singoli o di tappe di progetti di più ampia portata sotto forma di decisione all’attenzione del Cantone. In caso di sussidio combinato viene approvato contemporaneamente il credito di inve- stimento, se esso supera l’importo limite (art. 55 cpv. 2). 2 Unitamente alla decisione di contribuzione l’Ufficio federale stabilisce gli oneri e le condizioni.
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3 Esso stabilisce i termini per l’esecuzione dell’opera e per la presentazione del conteggio finale.
Art. 28 Decisione di principio
1 L’Ufficio federale prende una decisione di principio:
a. su richiesta del Cantone; b. in caso di progetti vertenti su un contributo superiore a 500 0000 franchi; c. in caso di progetti eseguiti a tappe. 2 Nella sua decisione l’Ufficio federale stabilisce il principio dell’assegnazione del contributo. 3 Le decisioni di principio relative a contribuzioni superiori a 3 milioni di franchi sono prese d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze. 4 La decisione di principio si fonda su un progetto di massima con stima dei costi e su un programma di esecuzione che indichi il fabbisogno creditizio annuo presumi- bile.
Art. 29 Controllo da parte dell’Ufficio federale L’Ufficio federale effettua controlli saltuari circa l’esecuzione dei provvedimenti e l’utilizzazione dei fondi federali versati.
Art. 30 Pagamento al Cantone 1 Il Cantone può esigere pagamenti parziali per ogni progetto in funzione dell’avan- zamento dei lavori. L’importo minimo di ogni pagamento parziale è di 40 000 fran- chi.
2 Un massimo dell’80 per cento del contributo è versato sotto forma di pagamenti
parziali. 3 Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su singola richiesta del Cantone.
Sezione 3: Inizio dei lavori e acquisti nonché esecuzione dei progetti
Art. 31 Inizio dei lavori e acquisti 1 L’inizio dei lavori e gli acquisti possono essere effettuati soltanto quando l’aiuto agli investimenti risulta da una decisione passata in giudicato e la competente auto- rità cantonale ha rilasciato la corrispondente autorizzazione. 2 L’autorità cantonale competente può autorizzare l’inizio anticipato dei lavori o gli acquisti anticipati se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto a un aiuto agli investimenti. 3 L’autorizzazione di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati di progetti sostenuti con un contributo o con un credito di investimento superiore all’importo
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limite (art. 55 cpv. 2) può essere concessa unicamente con il consenso dell’Ufficio federale. 4 In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non sono concessi aiuti agli investimenti.
Art. 32 Esecuzione dei progetti di costruzione
1 L’esecuzione deve corrispondere al progetto o al programma delle disposizioni
determinante per l’aiuto agli investimenti. 2 Le modifiche progettuali importanti necessitano dell’approvazione preliminare del- l’Ufficio federale. Sono importanti le modifiche progettuali che: a. determinano modifiche delle basi e dei criteri determinanti per decidere in me- rito all’aiuto agli investimenti; b. concernono progetti che rientrano negli inventari della Confederazione o erano sottoposti a un obbligo legale di coordinamento o di compartecipazione a li- vello federale. 3 I maggiori costi che superano 50 000 franchi e ammontano a oltre il 10 per cento del preventivo approvato necessitano dell’approvazione dell’Ufficio federale se per essi è richiesto un contributo.
Sezione 4: Garanzia delle opere
Art. 33 Vigilanza 1 I Cantoni informano l’Ufficio federale in merito alle loro prescrizioni e al modo in cui hanno organizzato il controllo del divieto di modificare la destinazione e di fra- zionare (art. 102 LAgr) nonché la sorveglianza in materia di gestione e di manuten- zione (art. 103 LAgr). 2 Essi gli presentano ogni due anni un rapporto sul numero di controlli effettuati, sui risultati e sulle misure e i provvedimenti adottati.
Art. 34 Alta vigilanza L’Ufficio federale esercita l’alta vigilanza. Esso può effettuare controlli saltuari in loco.
Art. 35 Modifica della destinazione e frazionamento
1 Si considera in particolare modifica della destinazione:
a. l’edificazione o l’utilizzazione di terreno coltivo e di edifici agricoli per scopi non agricoli; b. la cessazione dell’utilizzazione agricola di edifici sussidiati. Rientra in questa categoria anche la riduzione della base foraggera, se ne risulta l’inadempimento delle condizioni di contribuzione ai sensi degli articoli 3 o 10; c. la rinuncia alla ricostruzione o al ripristino di edifici e impianti sussidiati dopo una distruzione in seguito a incendio o ad avvenimenti naturali;
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d. nel caso di approvvigionamento con acqua ed elettricità, la cessazione dell’uti- lizzazione agricola degli edifici allacciati o l’allacciamento di edifici non agri- coli, se tale allacciamento non era stato indicato nel progetto determinante ai fini della decisione sul contributo. 2 Non rientrano nel divieto di modificare la destinazione le particelle che al mo- mento della decisione sul contributo non erano utilizzate a scopo agricolo o erano state distinte nell’ambito del progetto per un’utilizzazione non agricola. 3 Non è ammesso il frazionamento di terreno coltivo che faceva parte integrante di una ricomposizione particellare. 4 Il divieto di modificare la destinazione inizia con l’assegnazione del contributo federale, quello di frazionare con l’acquisto della proprietà dei nuovi fondi. 5 Il divieto di modificare la destinazione e l’obbligo di rimborso cessano 20 anni dopo il pagamento finale della Confederazione.
Art. 36 Eccezioni al divieto di modifica della destinazione e di frazionamento Costituiscono in particolare gravi motivi di autorizzazione di modifica della destina- zione e di frazionamento: a. l’assegnazione passata in giudicato a zone edificabili, a zone protette o ad altre zone di utilizzazione non agricole; b. le autorizzazioni edilizie passate in giudicato ai sensi dell’articolo 24 della leg- ge federale del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio; c. l’assenza del fabbisogno agricolo di ripristino di edifici e di impianti distrutti da incendio o da avvenimenti naturali; d. il fabbisogno in costruzioni della Confederazione, per le Ferrovie federali o per le strade nazionali.
Art. 37 Restituzione dei contributi in seguito a modifica della desti- nazione e frazionamento 1 Se autorizza una modifica della destinazione o un frazionamento, il Cantone deci- de contemporaneamente in merito alla restituzione dei contributi assegnati. 2 Le decisioni dei Cantoni in materia di modifica della destinazione e di restituzione devono essere notificate all’Ufficio federale soltanto in caso di rinuncia parziale o totale alla restituzione. 3 I contributi non devono essere restituiti se il Cantone rilascia un’autorizzazione fondata sull’articolo 36 lettera d.
4 In caso di modifica della destinazione o di frazionamento senza autorizzazione
preliminare del Cantone i contributi devono essere interamente restituiti.
5 Sono in particolare determinati per l’importo della restituzione:
a. le aree sottratte al loro scopo; b. l’entità dell’utilizzazione non agricola; 11 RS 700
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c. il rapporto tra la durata di utilizzazione conforme e quella effettiva (art. 29 cpv. 1 della legge federale del 5 ottobre 199012 sugli aiuti finanziari e le indennità).
6 La durata di utilizzazione conforme è di:
a. nel caso di bonifiche fondiarie 40 anni b. per gli edifici agricoli 30 anni c. per le aziende di trasformazione dell’economia lattiera e gli impianti meccanici come le teleferiche 20 anni
Art. 38 Obbligo di manutenzione e gestione
1 Le superfici di compensazione ecologica, determinante nell’ambito di provvedi-
menti collettivi di ampia portata, devono essere gestite conformemente al titolo 3 capitolo 1 dell’ordinanza del …13 sui pagamenti diretti. 2 La cura dei biotopi si fonda sulle disposizioni di protezione valide per gli oggetti interessati. In loro assenza, il Cantone emana le disposizioni necessarie. 3 Le superfici agricole utili incluse nel perimetro di un miglioramento strutturale sottostanno all’obbligo di tolleranza dell’articolo 71 della legge sull’agricoltura. 4 In caso di incuria manifesta e durevole nella gestione o nella manutenzione o di cura inadeguata dei biotopi il Cantone esige la restituzione dei contributi, previa diffida infruttuosa. Per il calcolo della restituzione sono determinanti i contributi assegnati alle superfici non gestite o alle opere di carente manutenzione.
Art. 39 Altri motivi di restituzione
1 I contributi devono essere restituiti:
a. se sono stati assegnati ai Cantoni sulla scorta di informazioni inesatte o fallaci di partecipanti o di organi ufficiali; b. se gli aiuti finanziari dei Cantoni, dei Comuni o di altri enti di diritto pubblico determinanti nella fissazione del contributo federale non sono stati successiva- mente versati o sono stati restituiti; c. in caso di gravi lacune di esecuzione o di inosservanza di oneri e condizioni; d. se vengono successivamente operati cambiamenti contrari ai presupposti del sostegno federale o se le ripercussioni dei miglioramenti sostenuti sono forte- mente deprezzate da interventi dei proprietari dell’opera o del fondo; e. in caso di alienazione con utile, nel quale caso l’utile è calcolato conforme- mente agli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale del 4 ottobre
199114 sul diritto fondiario rurale.
2 Il contributo da restituire viene calcolato:
a. nei casi di cui al capoverso 1 lettere a-d, secondo gli articoli 28 e 30 della legge sui sussidi del 5 ottobre 199015; b. nel caso di cui al capoverso 1 lettera e, secondo l’articolo 37 capoverso 5.
12 RS 616.1 13 RS 910.13; RU 1999 ... 14 RS 211.412.11 15 RS 616.1
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Art. 40 Ordine di restituzione 1 Le restituzioni di contributi sono ordinate dal Cantone nei confronti dei proprietari dell’opera o del fondo. Nel caso di opere collettive i proprietari sono responsabili sino a concorrenza della loro partecipazione. 2 L’Ufficio federale impone al Cantone di ordinare la restituzione se nell’ambito della sua alta vigilanza accerta modifiche della destinazione non autorizzate, incurie manifeste di manutenzione o di gestione oppure altri motivi di restituzione. Se del caso l’Ufficio federale può ordinare direttamente la restituzione al Cantone. 3 È fatto salvo il diritto di regresso dei proprietari dell’opera o del fondo nei con- fronti delle persone che con il loro comportamento colpevole hanno provocato la restituzione.
Art. 41 Conteggio dei contributi restituiti Ogni anno, entro il 30 aprile, i Cantoni effettuano con la Confederazione il conteg- gio dei contributi restituiti nel corso dell’anno precedente. Nel conteggio essi indi- cano: a. il numero della pratica attribuito all’epoca dalla Confederazione; b. i motivi della restituzione; c. il calcolo dell’importo reclamato.
Art. 42 Menzione nel registro fondiario
1 Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario
a. in mancanza di un registro fondiario o di un’istituzione sostitutiva cantonale sufficiente; b. se la menzione dovesse comportare un onere sproporzionato; c. in caso di bonifiche fondiarie non vincolate alle superfici (p. es. approvvigio- namento con acqua ed elettricità). 2 In questi casi al posto della menzione nel registro fondiario subentra una dichiara- zione del proprietario dell’opera, con la quale questi si impegna al rispetto del di- vieto di modificare la destinazione, dell’obbligo di gestione e di manutenzione, dell’obbligo di restituzione e di altri eventuali oneri e condizioni. 3 La prova della menzione nel registro fondiario o la dichiarazione devono essere inviate all’Ufficio federale al più tardi unitamente alla prima richiesta di pagamento. 4 Il Cantone notifica all’ufficio del registro fondiario competente la data alla quale spirano il divieto della modifica di destinazione e l’obbligo di restituzione. L’ufficio del registro fondiario iscrive tale data nella menzione. 5 La menzione del divieto di modificare la destinazione e quella dell’obbligo di re- stituzione sono radiate d’ufficio al loro spirare. 6 Su richiesta delle persone gravate e con il consenso del Cantone la menzione nel registro fondiario può essere radiata per le superfici la cui modifica di destinazione o il cui frazionamento è stato autorizzato o per le quali i contributi sono stati restituiti.
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Capitolo 3: Crediti di investimento Sezione 1: Crediti di investimento per provvedimenti individuali
Art. 43 Aiuto iniziale 1 L’aiuto iniziale può essere concesso sino al compimento del trentacinquesimo an- no di età. 2 Deve essere utilizzato per provvedimenti in relazione diretta con l’azienda conta- dina.
3 È graduato in tre categorie in funzione delle unità standard di manodopera:
categoria 1: 0.80-1.19 unità standard di manodopera nelle regioni di cui all’articolo 89 capoverso 2 della legge sull’agricoltura categoria 2: 1.20-2.19 unità standard di manodopera categoria 3: ≥ 2.20 unità standard di manodopera
4 Il credito di investimento massimo per l’aiuto iniziale è di 150 000 franchi.
5 La graduazione dell’aiuto iniziale per categorie è stabilita in un’ordinanza dell’Uf- ficio federale.
Art. 44 Provvedimenti edilizi 1 I proprietari che gestiscono personalmente l’azienda possono ricevere crediti di investimento per: a. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale nonché di case d’abitazione agricole; b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni; c. l’acquisto da terzi di case d’abitazione, di edifici di economia rurale e di edifici alpestri, al posto di provvedimenti edilizi; 2 La cubatura delle nuove case d’abitazione per almeno due generazioni (abitazione del gestore e alloggio per anziani) è limitata a un massimo di 1200 m3 SIA.
3 Gli affittuari ricevono crediti di investimento per:
a. provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettere a e b, purché le condizioni dell’articolo 9 siano adempite; c. acquisto da terzi di un’azienda agricola, purché questa sia stata gestita in pro- prio per almeno sei anni.
Art. 45 Pesca e piscicoltura 1 I pescatori professionisti e la piscicoltura ricevono crediti di investimento per l’ampliamento dei locali di lavorazione e di vendita. 2 Il sostegno è limitato ai locali che servono alla pesca di pesci indigeni e alla produ- zione svizzera.
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Art. 46 Importi forfettari per provvedimenti edilizi 1 I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell’articolo 44 sono fissati come segue: a. edifici di economia rurale e alpestri, in funzione di un programma delle dispo- sizioni computabile per elemento, parte di edificio o unità; b. case di abitazione, in funzione dell’abitazione del gestore e dell’alloggio per anziani, con riduzione per metà delle aliquote forfettarie in caso di aziende ge- stite a titolo accessorio.
2 Il credito di investimento massimo per le nuove costruzioni ammonta a:
a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano fr. foraggio grezzo sino a 40 UBG per azienda, per UBG:.
1. regione di pianura, senza zona collinare 9 000
2. zona collinare e zona di montagna I 6 000
3. zone di montagna II-IV 6 000
b. edifici di economia rurale per suini e pollai, sino a 40 UBG per azienda, per UBG 9000 c. edifici alpestri, per UBG: 3 000 d. abitazioni 150 000 3 Se rinuncia volontariamente ai contributi secondo l’articolo 19 capoverso 2 lettera a, al richiedente sono versati i contributi forfettari per la regione di pianura. 4 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettera a e b che adem- piono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all’articolo 60 dell’ordinanza del ....16 sui pagamenti diretti viene concesso un supplemento del 20 per cento sull’elemento stalla. 5 La graduazione dei crediti di investimento per unità, elemento o parte dell’edificio è stabilita in un’ordinanza dell’Ufficio federale. 6 In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. 7 L’importo forfettario massimo è di un terzo degli investimenti, ma non oltre un terzo dei costi degli impianti di una nuova costruzione per: a. edifici di economia rurale per la produzione vegetale nonché per la relativa la- vorazione o valorizzazione; b. provvedimenti ai sensi degli articoli 44 capoverso 3 lettera b e 45.
Art. 47 Credito di investimento massimo e minimo 1 Il totale dei crediti di investimento, se del caso sommato al saldo di crediti di inve- stimento precedenti o di aiuti alla conduzione aziendale eventuale, non può superare i seguenti importi: fr. a. regione di pianura, senza zona collinare 450 000 b. regioni di montagna e collinare 350 000
16 RS 910.13; RU 1999 ...
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2 Il Cantone è libero di rifiutare l’entrata in materia su domande di credito inferiori a
20 000 franchi.
Art. 48 Termini di rimborso
1 I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:
a. 8-12 anni per l’aiuto iniziale; b. 12-20 anni per l’acquisto, la costruzione, la trasformazione nonché il risana- mento di case d’abitazione e di edifici di economia rurale; c. 8-15 anni per le costruzioni e le installazioni per la tenuta di suini e pollame, per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione e i provvedimenti ai sensi dell’articolo 45; d. a prescindere dai termini stabiliti dalle lettere a-c, l’importo minimo di rimbor- so annuo è di 4000 franchi.
2 Entro i termini del capoverso 1 lettere b e c il Cantone può:
a. rinviare il rimborso di due anni al massimo; b. sospenderlo per un anno, se le condizioni economiche del mutuatario peggiora- no senza sua colpa.
Sezione 2: Crediti di investimento per provvedimenti collettivi
Art. 49 Provvedimenti sostenuti Sono sostenuti con crediti di investimento: a. le bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 11; b. le costruzioni e gli impianti collettivi per la trasformazione e lo stoccaggio di prodotti agricoli regionali, come gli impianti per l’economia lattiera, gli im- pianti di essiccazione, i locali di refrigerazione e di stoccaggio, nonché l’ac- quisto di macchine e veicoli.
Art. 50 Fondi propri 1 I crediti di investimento per provvedimenti collettivi possono essere concessi se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento dei costi residui (spese di investimento, dedotti i contributi pubblici) con mezzi propri e ne è attestata la sopportabilità.
2 Le prestazioni di terzi possono essere computate come capitale proprio.
Art. 51 Importo dei crediti di investimento 1 I crediti di investimento per provvedimenti collettivi corrispondono al 20-40 per cento dei costi dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici. 2 In caso di progetti particolarmente innovativi o di progetti difficilmente sopporta- bili ma assolutamente indispensabili, l’aliquota può essere aumentata sino al 60 per cento.
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3 Il Cantone è libero di rifiutare l’entrata in materia su domande di credito inferiori a
30 000 franchi.
Art. 52 Termini di rimborso 1 I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini massimi: a. 10 anni per le macchine e le installazioni; b. 20 anni per i provvedimenti edilizi; c. 3 anni per i crediti di costruzione. d. a prescindere dai termini stabiliti dalle lettere a-c, l’importo minimo di rimbor- so annuo è di 6000 franchi. 2 Entro il termine massimo di rimborso, il Cantone può rinviare di due anni al mas- simo il rimborso dei crediti di investimento ai sensi del capoverso 1 lettera b.
Sezione 3: Procedura
Art. 53 Domande, esame e decisione
1 Le domande di crediti di investimento devono essere indirizzate al Cantone.
2 Il Cantone esamina la domanda, giudica l’opportunità dei provvedimenti previsti, decide in merito alla domanda e stabilisce nel singolo caso gli oneri e le condizioni. 3 Nel caso di domande inferiori all’importo limite, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone orienta l’Ufficio federale mediante il mo- dulo di notifica. La notifica della decisione cantonale all’Ufficio federale è effettuata soltanto su richiesta di quest’ultimo. 4 Nel caso di domande superiori all’importo limite, il Cantone sottopone la sua deci- sione all’Ufficio federale, unitamente ai documenti pertinenti. La notifica al richie- dente viene effettuata dopo l’approvazione da parte dell’Ufficio federale.
Art. 54 Coordinamento tra contributi e crediti di investimento 1 Se per il medesimo edificio agricolo sono concessi contributi e crediti di investi- mento (sostegno combinato), la domanda di contributo e il modulo di notifica per crediti di investimento (art. 53) devono essere presentati contemporaneamente al- l’Ufficio federale. 2 In caso di sostegno combinato la procedura di domanda è disciplinata dagli articoli 23-27.
Art. 55 Procedura di approvazione 1 Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno successivo alla ricevuta postale del fascicolo completo da parte dell’Ufficio federale.
2 L’importo limite ammonta a:
a. 220 000 franchi, nel caso di crediti di investimento; b. 300 000 franchi, nel caso di crediti di costruzione;
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c. 250 000 franchi, in caso di sostegno combinato; è determinante la somma del credito di investimento più il contributo. 3 Il saldo di crediti di investimento precedenti e di aiuti alla conduzione aziendale deve essere preso in considerazione nel caso del capoverso 2 lettere a e c. 4 Se decide in modo autonomo, l’Ufficio federale stabilisce gli oneri e le condizioni nel singolo caso.
Sezione 4: Inizio dei lavori e acquisti nonché esecuzione dei progetti
Art. 56 Inizio dei lavori e acquisti L’articolo 31 si applica per analogia all’inizio dei lavori e agli acquisti.
Art. 57 Esecuzione dei progetti di costruzione L’articolo 32 si applica per analogia capoversi 1 e 2 lettera a si applica per analogia all’esecuzione dei progetti di costruzione.
Sezione 5: Garanzia, revoca e rimborso dei crediti di investimento
Art. 58 Garanzia di crediti di investimento 1 I crediti di investimento devono possibilmente essere garantiti con garanzie reali.
2 Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare la costituzione di un’ipoteca unitamente alla deci- sione di assegnazione del credito. Tale decisione vale come prova per l’Ufficio del registro fondiario ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca nel registro fondiario. 3 Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario giunte a scadenza.
Art. 59 Revoca di crediti di investimento Sono segnatamente gravi motivi di revoca dei crediti di investimento: a. l’alienazione delle aziende e degli impianti acquistati o costruiti con i crediti di investimento; b. l’edificazione o l’utilizzazione del suolo per scopi diversi dall’utilizzazione agricola; c. la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell’articolo 9 della legge fede- rale del 4 ottobre 199117 sul diritto fondiario rurale, tranne in caso di affitto a un discendente; d. l’utilizzazione duratura di importanti parti dell’azienda per scopi non agricoli; e. l’inadempimento degli oneri e delle condizioni stabiliti nella decisione;
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f. la rinuncia all’utilizzazione di impianti e oggetti ai sensi dell’articolo 107 ca- poverso 1 lettera b della legge sull’agricoltura; g. la mancata tempestiva rimozione dell’incuria nell’obbligo di gestione e manu- tenzione constatata dal Cantone; h. il mancato pagamento nonostante diffida di una quota d’ammortamento entro sei mesi dopo la scadenza; i. la concessione di un credito sulla base di indicazioni fallaci.
Art. 60 Alienazione con utile 1 In caso di alienazione con utile prima del termine di rimborso convenuto in origi- ne, i crediti di investimento devono essere interamente rimborsati e rimunerati retro- attivamente con un interesse del 5 per cento. In caso di rimborso anticipato, l’ob- bligo di pagamento degli interessi spira cinque anni dopo il rimborso, ma al più tardi al termine del periodo di rimborso convenuto in origine. 2 Per il calcolo dell’utile si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale del 4 ottobre 199118 sul diritto fondiario rurale.
3 L’interesse più il rimborso di un contributo non possono superare l’utile.
Sezione 6: Finanziamento e vigilanza
Art. 61 Gestione dei fondi federali 1 Le domande cantonali di fondi federali vanno presentate all’Ufficio federale in funzione del fabbisogno. 2 L’Ufficio federale esamina le domande e versa i fondi ai Cantoni nell’ambito dei crediti autorizzati. 3 I Cantoni gestiscono mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presentano entro fine aprile il consuntivo annuale all’Ufficio federale.
Art. 62 Ripetizione e nuova ripartizione dei fondi federali 1 Dopo aver sentito i Cantoni, l’Ufficio federale può ripetere i fondi non utilizzati che superano il doppio del fondo cassa minimo durante due anni e a. assegnarli a un altro Cantone; oppure b. in caso di bisogno attestato, trasferirli all’aiuto alle aziende, purché venga for- nita una corrispondente prestazione cantonale.
2 Il fondo di cassa minimo per un capitale circolante è di:
fr. a. sino a 50 milioni di franchi: 300 000 b. da 50 a 150 milioni di franchi 600 000
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c. oltre 150 milioni di franchi 1 200 000 3 Se i mezzi sono assegnati a un altro Cantone, il termine di preavviso è di sei mesi.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 63 Disposizioni transitorie 1 Nel caso di progetti eseguiti a tappe, sono applicabili le aliquote secondo le dispo- sizioni della previgente ordinanza del 14 luglio 197119 sulle bonifiche fondiarie, purché una decisione di principio sia stata emanata prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 I contributi possono essere assegnati secondo aliquote secondo le disposizioni
della previgente ordinanza sulle bonifiche fondiarie, purché il preavviso sul progetto sia stato preso prima del 31 dicembre 1998 e che il fascicolo della domanda sia stato presentato prima del 1° agosto 1999.
Art. 64 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
1077
19 RS 913.1
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