Lexipedia

AS 1998 3121

Ordinanza concernente gli aiuti per la conduzione aziendale quale misura sociale collaterale nell'agricoltura

Ordinanza concernente gli aiuti per la conduzione aziendale quale misura sociale collaterale nell’agricoltura (Ordinanza sugli aiuti per la conduzione aziendale, OACA)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoverso 3, 81 capoverso 1 e 177 capoverso 1 della legge sull’agricoltura1, ordina:

Sezione 1: Concessione di aiuti per la conduzione aziendale

Art. 1 Principio 1 I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale nella forma di mu- tuo esente da interessi ai gestori di un’azienda contadina, per ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore o per prevenirle. 2 Sussistono difficoltà finanziarie qualora, malgrado una ragionevole utilizzazione delle possibilità di credito e tenuto conto dell’ammortamento degli edifici, il richie- dente non sia temporaneamente in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari.

Art. 2 Gestori aventi diritto I gestori che possono pretendere gli aiuti per la conduzione aziendale si determinano per analogia secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui migliora- menti strutturali.

Art. 3 Onere sopportabile

1 L’importo del mutuo e dell’ammortamento va stabilito in modo che l’onere sia

sopportabile. 2 L’articolo 8 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sui miglioramenti strutturali si applica per analogia alla determinazione dell’onere sopportabile.

Art. 4 Obbligo di tenere la contabilità Su richiesta del Cantone, nel corso della durata del mutuo vanno fornite la contabi- lità aziendale e, in casi eccezionali, singole registrazioni.

RS 914.11

1998-0189 3121

Ordinanza sugli aiuti per la conduzione aziendale RU 1998

Sezione 2: Procedura

Art. 5 Domanda, esame e decisione

1 Le domande di mutuo vanno presentate al Cantone.

2 Il Cantone verifica la domanda, ne valuta la necessità, decide sulla domanda e sta- bilisce le condizioni e gli oneri nel singolo caso. 3 Per le domande inferiori all’importo limite di cui all’articolo 6, contemporanea- mente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone informa l’Ufficio fede- rale dell’agricoltura (Ufficio federale) mediante un modulo apposito. La notifica della decisione cantonale all’Ufficio federale avviene solo su richiesta di quest’ul- timo. 4 Per le domande superiori all’importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all’Ufficio federale allegando i documenti pertinenti. La notifica della decisione al richiedente avviene dopo l’approvazione da parte dell’Ufficio federale.

Art. 6 Procedura d’approvazione 1 Il termine d’approvazione di 30 giorni decorre il giorno dopo l’arrivo postale degli atti completi presso l’Ufficio federale. 2 L’importo limite ammonta a 220 000 franchi, compreso il saldo e i crediti d’inve- stimento e mutui di aiuti per la conduzione aziendale precedenti. 3 Qualora decida nel merito, l’Ufficio federale stabilisce le condizioni e gli oneri nel singolo caso.

Sezione 3: Garanzia, revoca e rimborso di mutui

Art. 7 Garanzia dei mutui

1 I mutui vanno accordati se possibile contro garanzia reale.

2 Qualora il mutuatario non possa trasferire al Cantone alcun diritto di pegno immo- biliare esistente, il Cantone al momento della concessione del mutuo può prescrivere la costituzione di un’ipoteca. Per l’ufficio del registro fondiario, tale decisione co- stituisce un titolo per intavolare l’ipoteca nel registro fondiario.

Art. 8 Revoca di mutui Sono considerati gravi motivi di revoca del mutuo segnatamente: a. l’alienazione dell’azienda; b. l’edificazione o l’utilizzazione del suolo per scopi diversi dall’utilizzazione agricola; c. la cessazione della gestione in proprio secondo l’articolo 9 della legge federale del 9 ottobre 19914 del diritto fondiario rurale, tranne in caso di affitto a un di- scendente;

4 RS 211.412.11

Ordinanza sugli aiuti per la conduzione aziendale RU 1998

d. l’utilizzazione duratura di essenziali parti dell’azienda per scopi non agricoli; e. l’inadempimento degli oneri e delle condizioni stabilite nella decisione; f. l’apporto di capitali di terzi senza previa consultazione del Cantone; g. la mancata tempestiva rimozione dell’incuria nella gestione e nella manuten- zione, constatata dal Cantone; h. il mancato pagamento, nonostante diffida, di una quota d’ammortamento entro sei mesi dall’esigibilità; i. l’ottenimento di un mutuo in base a indicazioni fallaci.

Art. 9 Rimborso

1 I mutui vanno rimborsati al più tardi entro venti anni dal loro versamento.

2 Entro il termine di cui al capoverso 1, il Cantone può:

a. ritardare il rimborso del mutuo di tre anni al massimo; b. sospendere il rimborso per un anno, se le condizioni economiche del mutuata- rio sono peggiorate senza sua colpa. 3 I termini per il rimborso del mutuo e dei crediti a interesse vanno fissati secondo le possibilità economiche del mutuatario.

4 Se le condizioni economiche del mutuatario sono migliorate considerevolmente,

nel periodo di durata del contratto il Cantone può decidere di aumentare adeguata- mente il tasso di ammortamento o di richiedere anticipatamente il rimborso del mu- tuo residuo.

Art. 10 Alienazione con utile All’alienazione con utile si applica per analogia l’articolo 60 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sui miglioramenti strutturali.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 11 Prestazioni dei Cantoni La prestazione del Cantone, secondo la sua capacità finanziaria, oscilla tra il 40 e il 100 per cento della prestazione federale. Il versamento di fondi federali è effettuato solamente dopo la corrispondente autorizzazione della prestazione cantonale.

Art. 12 Gestione dei fondi della Confederazione 1 Le domande di fondi federali da parte dei Cantoni vanno presentate all’Ufficio fe- derale secondo il bisogno. 2 L’Ufficio federale esamina le domande e trasmette i fondi ai Cantoni nell’ambito del credito autorizzato.

5 RS 913.1; RU 1998 3092

Ordinanza sugli aiuti per la conduzione aziendale RU 1998

3 I Cantoni gestiscono i fondi messi a disposizione dalla Confederazione con una

contabilità indipendente e presentano il conto annuale all’Ufficio federale entro fine aprile.

Art. 13 Ripetizione dei fondi federali Il termine di preavviso per la ripetizione dei fondi federali è di sei mesi.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 14 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin