AS 1999 1068
Ordinanza concernente la restituzione di dazi riscossi sugli alimenti per animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri
Ordinanza concernente la restituzione di dazi riscossi sugli alimenti per animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri
Modifica del 13 gennaio 1999
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 20 maggio 19961 concernente la restituzione di dazi riscossi sugli alimenti per animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri è modificata come segue:
Art. 1 Principio L’agevolazione doganale giusta l’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sull’importazione di cereali da semina e di alimenti per animali è concessa, verso richiesta, mediante restituzione della differenza di dazio tra l’aliquota di dazio effet- tivamente applicata all’atto dell’importazione e l’aliquota di favore in vigore alla fine del periodo di conteggio. Se le aliquote di dazio cambiano durante il periodo di conteggio, la restituzione del dazio è calcolata fondandosi sull’aliquota più bassa.
Art. 2 Merci fruenti dell’agevolazione doganale Fruiscono dell’agevolazione le merci secondo a. l’allegato dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sull’importazione di cereali da semina e di alimenti per animali; b. l’allegato 2 dell’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19984 concernente le age- volazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi.
Art. 3 lett. c L’agevolazione doganale è concessa solo se: c. le merci sono cedute per animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri giu- sta l’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sull’importazione di cereali da semina e di alimenti per animali.
1068 1999-4032
Restituzione di dazi riscossi sugli alimenti per animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri RU 1999
Art. 4 cpv. 1 1 Ha diritto alla restituzione della differenza di dazio chiunque miscela, condiziona o utilizza nella propria azienda alimenti per animali di giardini zoologici, di laboratori e altri giusta l’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19986 sull’importazione di cereali da semina e di alimenti per animali o li importa imballati per la vendita al minuto. Il diritto sorge all’atto in cui sono svolte tali attività.
Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il richiedente deve comprovare che le merci sono state utilizzate o vendute come alimenti per animali di giardini zoologici, di laboratori e altri giusta l’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19987 sull’importazione di cereali da semina e di ali- menti per animali, mediante: ...
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1999.
13 gennaio 1999 Dipartimento federale delle finanze: Villiger
6 RS 916.112.211; RU 1998 3211 7 RS 916.112.211; RU 1998 3211