AS 1999 107
Ordinanza concernente l'importazione di animali della specie equina
Ordinanza concernente l’importazione di animali della specie equina (Ordinanza sull’importazione di equini, OIEq)
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge sull’agricoltura1; ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica agli animali della specie equina, esclusi i riprodut- tori, gli animali da macello, i cavalli e gli asini selvatici delle voci di tariffa menzio- nate nell’allegato.
Art. 2 Definizioni 1 Sono considerati puledri i cavalli giovani che hanno ancora almeno gli incisivi mediani decidui e i cantoni decidui. 2 Per pony si intende un equino la cui altezza al garrese da adulto varia tra oltre 1,35 m e 1,48 m.
3 Per piccolo pony s’intende:
a. un equino delle razze Shetland e minicavalli; b. un equino di almeno tre anni di età e la cui altezza al garrese da adulto non su- pera 1,35 m.
Art. 3 Disposizioni particolari per l’importazione 1 Il servizio veterinario di confine dell’Ufficio federale di veterinaria controlla l’età, la razza e l’altezza al garrese dei pony e dei piccoli pony. Se l’altezza supera rispet- tivamente 1,48 m e 1,35 m, lo sdoganamento deve avvenire rispettivamente come nel caso dei cavalli e dei pony. 2 I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all’età di sei mesi) possono essere im- portati all’aliquota di dazio del contingente (ADC), senza essere computati nella quota del contingente doganale, se: a. la madre, gravida, è stata esportata con carta di passo; oppure b. l’appartenenza del puledro alla giumenta da importare è comprovata e se il pu- ledro è munito di un documento d’identificazione della corrispondente organiz- zazione d’allevamento riconosciuta. 3 Nel computo delle quote del contingente doganale, i puledri sono trattati alla stessa stregua degli animali adulti, esclusi i puledri di cui al capoverso 2. L’aliquota di da-
RS 916.322.1 1 RS 910.1; RU 1998 3033
1998-0175 107
Ordinanza sull’importazione di equini RU 1999
zio fuori contingente (ADFC) per puledri è stabilita in funzione dell’altezza al garre- se degli animali al momento del passaggio al confine.
Art. 4 Assegnazione delle quote del contingente doganale
1 I seguenti contingenti doganali parziali sono messi all’asta:
a. animali della specie equina, esclusi i riproduttori, i piccoli pony, gli asini, i muli e i bardotti; b. piccoli pony; c. asini, muli e bardotti. 2 Il 50 per cento dei contingenti doganali parziali è messo all’asta prima dell’inizio del periodo di contingentamento e l’altro 50 per cento nel primo semestre del perio- do di contingentamento. L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può stabilire ogni volta la data, tenendo conto della situazione di mercato. 3 La quota del contingente doganale per offerente non può superare il 10 per cento della relativa quantità di contingente doganale parziale.
Art. 5 Esecuzione L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altre autorità non siano state incaricate della sua esecuzione.
Art. 6 Disposizioni transitorie 1 Fino al 31 dicembre 1999, la ripartizione del contingente doganale è disciplinata dagli articoli 4 capoversi 2-4, 5, 7 capoverso 1 lettera a numeri 1 e 3-7, capoversi 2, 4 e 5, 8, 9 capoversi 1, 2 e 3 primo periodo, 10, 11 capoversi 1-3, 12 e 14 capoversi 2-4 dell’ordinanza del 17 maggio 19952 sull’importazione di equini (OIEE). 2 Per la determinazione delle fiere riconosciute ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 OIEE s’intendono quelle tenutesi nel 1998. Le “Disposizioni generali” dell’Ufficio federale del 17 dicembre 19973 per le importazioni compensative derivanti dalle esportazioni si applicano fino al 31 dicembre 1999. Le importazioni possono tutta- via essere effettuate con un’assegnazione individuale del contingente doganale (AICD) fino al 31 dicembre 1999 al più tardi. 3 Nel periodo di contingentamento 1999, sono assegnate agli aventi diritto secondo l’articolo 7 capoverso 1 OIEE 300 unità cavalline per contingenti doganali anticipati in ragione della loro quota sul contingente di base di 1200 unità cavalline.
4 Nel periodo di contingentamento 1999, le quote del contingente doganale degli
aventi diritto di cui all’articolo 12 OIEE sono computate sul contingente doganale parziale del numero 2 lettera b dell’allegato all’OIEE.
2 RU 1995 2037 3 Il testo di tali disposizioni può essere richiesto all’Ufficio federale dell’agricoltura, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.
Ordinanza sull’importazione di equini RU 1999
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
Ordinanza sull’importazione di equini RU 1999
Allegato (art. 1)
Voce di tariffa4 Designazione dell’animale
0101. Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
– cavalli: – – altri (non riproduttori di razza pura e da macello):
1991 – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1)
– – – altri (importati al di fuori del contingente doganale)
1992 – – – – con un’altezza al garrese superiore a 1,48 m
1993 – – – – con un’altezza al garrese superiore a 1,35 m ma non
eccedente 1,48 m
1994 – – – – con un’altezza al garrese non eccedente 1,35 m
– asini, muli e bardotti: – – altri (non da macello come pure asini selvatici):