AS 1999 1070
Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF)
del 25 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9, 9a, 9b e 97 della legge del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (LFerr), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina l’accesso alle tratte ferroviarie:
a. delle Ferrovie federali svizzere; b. delle imprese ferroviarie concessionarie giusta la legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie; c. delle imprese ferroviarie che esercitano un’infrastruttura ferroviaria in base a un trattato internazionale.
2 L’accesso alla rete non dev’essere accordato per:
a. le ferrovie esclusivamente a cremagliera; b. le funicolari; c. le tratte le cui caratteristiche, in particolare lo scartamento, escludono l’utiliz- zo da parte di altre imprese; d. i binari da attribuire al settore dei trasporti di un’impresa ferroviaria.
Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza, si intende per: a. gestore dell’infrastruttura: un’impresa ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1, che deve garantire l’accesso alla rete; b. utente della rete: l’impresa che chiede l’accesso alla rete; c. accesso alla rete: l’utilizzazione dell’infrastruttura di un’altra impresa ferrovia- ria (art. 9 LFerr); d. tracciato: il binario disponibile, definito dal profilo territoriale e temporale; e. prezzo del tracciato: la rimunerazione per l’utilizzazione dell’infrastruttura.
RS 742.122 1 RS 742.101
1070 1998-0212
Accesso alla rete ferroviaria RU 1999
Sezione 2: Accesso alla rete per le imprese svizzere e concessionarie
Art. 3 Autorizzazione per l’accesso alla rete 1 L’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) rilascia l’autorizzazione per l’accesso alla rete per dieci anni al massimo alle imprese che: a. hanno la propria sede in Svizzera e sono iscritte nel registro svizzero di com- mercio; oppure b. sono titolari di una concessione ai sensi dell’articolo 5 della legge del 20 di- cembre 1957 sulle ferrovie. 2 L’autorizzazione può essere limitata a determinati tipi di traffico o a sezioni della rete. 3 L’autorizzazione dev’essere richiesta almeno tre mesi prima dell’inizio previsto dell’esercizio.
Art. 4 Affidabilità 1 Mediante una descrizione del sistema di gestione della sicurezza del suo settore ferroviario, l’impresa richiedente deve fornire la prova che è in grado di garantire sempre un esercizio sicuro e affidabile (art. 9 cpv. 2 lett. a LFerr). 2 L’impresa richiedente e i suoi amministratori responsabili non devono essere stati condannati nel corso degli ultimi dieci anni per: a. un crimine; o b. infrazioni gravi o ripetute contro le prescrizioni applicabili ai settori professio- nali riguardanti la retribuzione, le assicurazioni sociali e le condizioni di lavo- ro, in particolare la durata del lavoro e i periodi di riposo; oppure c. infrazioni gravi o ripetute contro le disposizioni riguardanti la sicurezza nel traffico ferroviario o contro le prescrizioni sulla circolazione dei treni. 3 Contro l’impresa richiedente o i suoi amministratori responsabili non devono es- servi attestati di carenza di beni.
Art. 5 Efficienza finanziaria 1 L’impresa è finanziariamente efficiente (art. 9 cpv. 2 lett. d LFerr) se il rapporto tra il capitale proprio (incluso il capitale di terzi a copertura dei rischi) e il capitale di terzi, le riserve palesi e occulte, le liquidità disponibili, i debiti e le entrate assicurate lascia presumere che essa può fare fronte ai suoi obblighi finanziari per almeno un anno. Le indicazioni necessarie sono definite nell’allegato 1. Qualora la condizione non sia adempiuta, ma sia in atto un risanamento finanziario, può essere rilasciata un’autorizzazione provvisoria per un massimo di sei mesi. 2 Se gli obblighi finanziari superano le liquidità e i ricavi disponibili in Svizzera, l’Ufficio federale può esigere una garanzia bancaria o una fideiussione di un’im- presa svizzera solvibile. 3 L’impresa richiedente deve provare all’Ufficio federale che è assicurata contro le conseguenze della responsabilità civile per almeno 100 milioni di franchi per sini- stro, oppure deve esibire coperture assicurative equivalenti (art. 9 cpv. 2 lett. d LFerr). Il contratto d’assicurazione deve contenere la seguente disposizione: se il
1071
Accesso alla rete ferroviaria RU 1999
contratto si estingue prima della data indicata nel certificato assicurativo, la compa- gnia d’assicurazione s’impegna nondimeno a coprire le pretese di risarcimento se- condo le disposizioni del contratto fino al momento della revoca dell’autorizza- zione, ma al massimo per 15 giorni dopo che l’Ufficio federale è stato informato della fine del contratto. È considerata quale data di revoca il giorno in cui la relativa decisione è entrata in vigore.
Art. 6 Personale 1 Dalle indicazioni fornite dall’impresa richiedente deve risultare che il personale impiegato dispone delle qualifiche necessarie per garantire un esercizio sicuro, in particolare ai sensi dell’ordinanza del 23 novembre 19832 sulle ferrovie (OFerr) (art. 9 cpv. 2 lett. b LFerr). 2 L’impresa richiedente deve provare di osservare le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e di garantire le condizioni di lavoro del settore (art. 9 cpv. 2 lett. e LFerr).
Art. 7 Veicoli 1 L’impresa richiedente deve provare che i veicoli soddisfano i requisiti per un eser- cizio sicuro (art. 9 cpv. 2 lett. c LFerr). In particolare, occorre assicurarsi che: a. siano impiegati soltanto veicoli omologati conformemente all’ordinanza del 23 novembre 19833 sulle ferrovie, secondo disposizioni estere almeno equiva- lenti o secondo le disposizioni dell’UIC, e ne sia garantito il controllo perio- dico; b. l’equipaggiamento dei veicoli corrisponda all’equipaggiamento delle tratte se- condo quanto stabilito dall’Ufficio federale; c. le prescrizioni d’esercizio del gestore dell’infrastruttura siano rispettate. 2 Dalle indicazioni sul veicolo deve risultare in quale Paese è avvenuta l’omologa- zione e quando è stato effettuato l’ultimo controllo periodico generale.
Art. 8 Attestato di sicurezza Il rispetto delle disposizioni concernenti il personale da impiegare e i veicoli, in re- lazione alle tratte da percorrere, alla garanzia dell’assicurazione di responsabilità civile prescritta e al rispetto generale delle disposizioni di sicurezza per le tratte da utilizzare (art. 9 cpv. 2 lett. f LFerr), va confermato all’Ufficio federale 30 giorni prima di avviare l’esercizio e in seguito all’inizio di ogni anno d’orario, corredate delle necessarie prove secondo l’allegato 2. Una volta esaminati i documenti richie- sti, l’Ufficio federale rilascia l’attestato di sicurezza per le relative tratte.
2 RS 742.141.1 3 RS 742.141.1
1072
Accesso alla rete ferroviaria RU 1999
Sezione 3: Accesso alla rete per le imprese estere
Art. 9 1 L’accesso alla rete per le imprese estere è retto dal relativo accordo internazionale.
2 Anche se nell’accordo internazionale è previsto il riconoscimento reciproco di au- torizzazioni per l’accesso alla rete, per le imprese estere è richiesto un attestato di sicurezza svizzero.
Sezione 4: Principi dell’accesso alla rete
Art. 10 Obblighi del gestore dell’infrastruttura 1 Il gestore dell’infrastruttura accorda l’accesso senza discriminazioni alla propria rete se: a. si impone le stesse norme applicabili a terzi nell’attribuzione dei tracciati e nella determinazione del prezzo per il proprio uso; b. riserva a terzi uguali condizioni e trattamento nell’attribuzione dei tracciati e nella determinazione del prezzo; c. non impone alcuna condizione tecnica che non sia prevista in una legge o in un’ordinanza; d. pubblica le condizioni fondamentali dell’accesso alla rete che non sono espli- citate nella presente ordinanza e le caratteristiche tecniche essenziali della tratta quali il profilo (pendenza), i raggi delle curve, la lunghezza dei binari di scam- bio, le lunghezze dei marciapiedi, la classe della tratta, il dispositivo di sicurez- za (art. 42 OFerr).
2 L’Ufficio federale stabilisce le modalità delle pubblicazioni.
3 Il gestore dell’infrastruttura deve fornire a tutti i macchinisti le istruzioni necessa- rie ad acquisire le conoscenze della tratta.
Art. 11 Scadenze per la richiesta di tracciati 1 La normale attribuzione dei tracciati avviene in sintonia con la procedura in mate- ria di orario. L’Ufficio federale fissa le scadenze per la richiesta di tracciati e la pro- cedura d’attribuzione unitamente a quelle per la procedura in materia di orario. 2 Chi richiede un tracciato al di fuori delle scadenze previste al capoverso 1, ma al- meno 60 giorni prima della prima corsa, è informato entro 30 giorni se il tracciato desiderato è libero.
3 L’ultima scadenza per richiedere un tracciato scade:
a. alle ore 17 del giorno precedente lo svolgimento di singole corse non regolari di imprese che hanno già prenotato altri tracciati su una tratta per lo stesso periodo d’orario; oppure b. 30 giorni prima della prima corsa in tutti gli altri casi. 4 Il gestore dell’infrastruttura può fissare a una data successiva l’ultima scadenza possibile per la richiesta.
1073
Accesso alla rete ferroviaria RU 1999
5 Al momento dell’attribuzione dei tracciati non è necessario esibire l’autorizzazio- ne di accesso alla rete e l’attestato di sicurezza.
Art. 12 Attribuzione dei tracciati 1 Il gestore dell’infrastruttura attribuisce i tracciati secondo l’ordine di priorità del- l’articolo 9a della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie. In caso di richieste dello stesso rango prende in considerazione quella che offre il maggiore contributo di copertura. 2 Per il traffico viaggiatori regolare e il traffico merci cadenzato possono essere ga- rantiti tracciati per più di un periodo di orario e prima della normale attribuzione. La garanzia di un tracciato è nulla se è stata fornita per eludere l’ordine di priorità. 3 La decisione di non attribuire un tracciato o di non attribuirlo nel momento auspi- cato dev’essere comunicata all’impresa richiedente spiegandone i motivi. 4 L’impresa richiedente che per motivi non imputabili al gestore dell’infrastruttura rinuncia a utilizzare un tracciato attribuitole, è tenuta a risarcire il danno. 5 Su proposta del gestore dell’infrastruttura, l’Ufficio federale può accordare del tutto o in parte la priorità al traffico merci ai sensi dell’articolo 9a capoverso 3 della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie se soltanto in questo modo può essere svolto su rotaia. Sulle tratte sulle quali per giorno e settore vengono trasportati al- meno 1000 passeggeri la priorità rimane accordata ogni ora a un paio di treni del traffico regionale e a lunga distanza. Se i passeggeri di un settore superano le 4000 unità, la priorità si estenderà a due paia di treni. 6 Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai trasporti della difesa integrata (art. 8a della legge del 4 ottobre 19854 sul trasporto pubblico).
Art. 13 Indicazioni relative all’utente della rete I nomi e gli indirizzi degli utenti della rete e le indicazioni contenute negli orari di servizio sono pubblici.
Art. 14 Perturbazioni dell’esercizio In caso di perturbazioni dell’esercizio, il gestore dell’infrastruttura ha il diritto di impartire istruzioni agli utenti della rete. Questi ultimi e il gestore dell’infrastruttu ra, per ovviare alle perturbazioni e per garantire il trasporto pubblico, sono tenuti a informarsi e prestarsi reciprocamente aiuto mettendo a disposizione personale e ma- teriale.
4 RS 742.40
1074
Accesso alla rete ferroviaria RU 1999
Sezione 5: Convenzione sull’accesso alla rete
Art. 15 Forma e contenuto 1 La convenzione sull’accesso alla rete (art. 9b cpv. 2 LFerr) dev’essere stipulata tra il gestore dell’infrastruttura e l’utente della rete. Essa dev’essere stipulata in una lin- gua ufficiale svizzera o in inglese per scritto e in duplice copia.
2 Essa stabilisce per lo meno:
a. le parti contraenti; b. l’ammissibilità di ricorrere a subappaltatori o a imprese consociate e le infor- mazioni da scambiare in questo caso; c. l’ammissibilità della rivendita di tracciati e le informazioni da scambiare in questo caso; d. la durata della convenzione; e. la definizione dei tracciati e della loro qualità; f. il prezzo del tracciato e i dati necessari a calcolarlo; g. i pagamenti da effettuare in caso di mancato rispetto della convenzione; h. le condizioni di recesso per l’utente della rete (clausola di denuncia); i. la/e lingua/e ufficiale/i che il personale deve utilizzare. 3 Se esiste già una convenzione e se la sua validità dev’essere estesa di un singolo tracciato, per la conferma di cui al capoverso 2 lettere e ed f è sufficiente un messag- gio inviato per posta elettronica da parte dell’utente della rete e memorizzato dal gestore dell’infrastruttura.
Art. 16 Diritto complementare Se la convenzione non prevede altrimenti, valgono le seguenti disposizioni: a. la convenzione è trasferita senza altre formalità a un eventuale successore di diritto; b. le deroghe temporali e territoriali al tracciato definito sono ammesse soltanto in caso di forza maggiore.
Art. 17 Utilizzo delle propria infrastruttura Se un’impresa circola sulla propria infrastruttura, deve previamente fornire all’Uf- ficio federale indicazioni ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 lettere d – g.
Sezione 6: Prezzi dei tracciati
Art. 18 Principio 1 Il prezzo dei tracciati conformemente all’articolo 9b della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie si compone di un prezzo di base e dei prezzi per le prestazioni complementari.
2 Il prezzo di base si compone del prezzo minimo e del contributo di copertura.
3 Il prezzo dei tracciati per una tratta deve sempre essere fissato senza discrimina- zioni secondo le stesse tariffe.
1075
Accesso alla rete ferroviaria RU 1999
4 Non sono ammessi differenziazioni e sconti che vanno oltre quelli stabiliti negli ar- ticoli 19, 20 e 22. Sono ammesse convenzioni che semplificano il conteggio; dev’es- sere però possibile provare in ogni momento che terzi non ne sono svantaggiati.
Art. 19 Prezzo minimo Il prezzo minimo per tutti i tipi di trasporto corrisponde ai costi marginali standard. L’Ufficio federale li determina sulla base delle indicazioni del gestore dell’infra- struttura, in virtù dei seguenti principi: a. il consumo d’energia dalla linea di contatto in base alle misurazioni; un prezzo minimo è fatturato anche per le macchine motrici termiche; b. la manutenzione connessa alle prestazioni; c. le quote di personale assegnate alla circolazione dei treni per treno-chilometro, supponendo che gli impianti di sicurezza siano moderni e automatizzati; d. le spese di personale e i costi di manutenzione supplementari delle stazioni di congiunzione, ma unicamente qualora un treno vi si fermi, inizi o termini il proprio tragitto su richiesta dell’utente della rete.
Art. 20 Contributo di copertura 1 Nel traffico viaggiatori non concessionario, il contributo di copertura è fissato dal gestore dell’infrastruttura. Determinanti per la formazione dei prezzi sono, a scelta: a. la norma di realizzazione della tratta; b. l’impatto ambientale dei veicoli (rumore, gas di scarico, gabinetti aperti ecc.); c. la copertura del tracciato nelle ore di punta e in quelle di scarso traffico, nonché la regolarità e la frequenza di utilizzazione di una tratta; d. il prezzo offerto dall’utente della rete se per certi tracciati vi è una grossa ri- chiesta o se per un determinato tracciato vi sono più richieste; e. le tonnellate-chilometri lorde (tkmL) e la velocità massima consentita; f. le tonnellate-chilometri nette (tkmN), ma indipendentemente dalla merce tra- sportata, o i viaggiatori-chilometri (vkm); g. la differenza rispetto alla velocità normale e le caratteristiche di marcia; h. gli oneri di pianificazione, la qualità pianificata e l’effettiva qualità raggiunta dal tracciato; i. gli oneri particolari del gestore dell’infrastruttura per singoli trasporti; j. le indicazioni della Confederazione nel quadro della promozione del traffico combinato. 2 Nel traffico viaggiatori concessionario, il contributo di copertura è fissato dall’au- torità di concessione nel seguente modo: a. per il traffico commissionato, ogni volta 18 mesi prima dell’inizio dell’anno d’orario, dopo aver consultato i gestori dell’infrastruttura, gli utenti della rete e i committenti interessati; b. per gli altri tipi di traffico all’atto del rilascio della concessione in base alla domanda e alla proposta dei gestori dell’infrastruttura interessati; se la conces- sione è rilasciata per più di cinque anni, occorre prevedere un riesame periodico e una rideterminazione del contributo di copertura.
3 I contributi di copertura devono essere pubblicati (art. 10).
1076
Accesso alla rete ferroviaria RU 1999
Art. 21 Prestazioni contemplate nel prezzo di base Nel prezzo di base sono contemplate le seguenti prestazioni: a. l’utilizzazione del tracciato nella qualità stabilita, inclusa la direzione della cir- colazione dei treni; b. la captazione di energia dalla linea di contatto; c. lo svolgimento sicuro e puntuale dell’esercizio sulla tratta, nelle stazioni di transito e nei punti nevralgici, incluse le prestazioni di telecomunicazione e informatiche necessarie a tale scopo; d. per i treni viaggiatori, la messa a disposizione di un binario con bordo del mar- ciapiede nelle stazioni di partenza, intermediarie e di arrivo dei treni nel-l’am- bito delle esigenze del traffico sistematico e l’accesso dei passeggeri alle in- stallazioni per il pubblico di tali stazioni; e. nel traffico merci, l’utilizzazione del binario da parte del treno la cui composi- zione rimane invariata tra il punto di partenza e il punto d’arrivo convenuti.
Art. 22 Prestazioni supplementari 1 Se possono essere offerte con l’infrastruttura disponibile, i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari sono fissati senza discriminazioni e pubblicati dai gestori dell’infrastruttura (art. 10): a. liberazione di tracciati per i treni facoltativi; b. occupazione del binario in caso di periodo d’attesa chiesto dall’utente della re- te, non dovuto al traffico sistematico; c. stazionamento di composizioni di treni; d. percorsi di manovra; e. approvvigionamento stazionario di treni viaggiatori in acqua ed elettricità, eli- minazione di rifiuti, feci e acque di rifiuto; f. utilizzazione del binario e degli impianti di carico; g. manovre in stazioni di smistamento; h. liberazione di una tratta al di fuori delle ore d’esercizio abituali. 2 I prezzi di cui al capoverso 1 lettere a, b, c ed f devono essere fissati secondo l’u- bicazione in funzione della domanda e del valore dell’investimento. Gli altri prezzi devono essere fissati per analogia secondo quanto previsto negli articoli 19 e 20.
Art. 23 Prestazioni di servizio 1 L’utente della rete può acquistare le prestazioni di servizio a prezzi liberamente negoziabili anche presso imprese diverse dal gestore dell’infrastruttura. Non rientra- no nell’accesso alla rete e comprendono in particolare: a. impiego di locomotiva e personale di manovra, ma non nelle stazioni di smi- stamento; b. prestazioni di distribuzione; c. gestione dei bagagli; d. intervento per ovviare a difetti non tali da impedire l’esercizio, piccola manu- tenzione, grande manutenzione, pulizia dei veicoli; e. prestazioni di telecomunicazione e di informatica che non concernono la circo- lazione dei treni propriamente detta.
1077
Accesso alla rete ferroviaria RU 1999
Sezione 7: Sorveglianza dell’accesso alla rete
Art. 24 Diritto di controllo del gestore dell’infrastruttura 1 Il gestore dell’infrastruttura ha il diritto di verificare mediante prove a caso il ri- spetto delle prescrizioni da parte dell’utente della rete. I controlli non devono osta- colare l’esercizio, salvo in caso di sospetto obiettivamente fondato. 2 In caso di rischio evidente per passeggeri, terzi, impianti o altri treni, il gestore dell’infrastruttura può vietare a un treno di proseguire la corsa. Ne informa imme- diatamente l’Ufficio federale.
Art. 25 Commissione di arbitrato
1 Organizzazione e procedura della Commissione di arbitrato conformemente al-
l’articolo 40a della legge sulle ferrovie sono rette dall’ordinanza del 3 febbraio 19935 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ri- corso e di arbitrato. 2 I membri della Commissione non devono essere necessariamente cittadini svizzeri.
3 La Commissione sottostà amministrativamente all’Ufficio federale.
4 Essa è tenuta a emanare la sua decisione nei due mesi successivi alla fine del- l’istruttoria e a notificarla alle parti. 5 Se la Commissione deve giudicare questioni fondamentali che toccano la legge sui cartelli6, consulta la Commissione della concorrenza. Nella sua decisione, la Com- missione di arbitrato menziona il parere della Commissione della concorrenza.
Art. 26 Consultazione delle convenzioni 1 L’Ufficio federale e la Commissione di arbitrato possono chiedere al gestore del- l’infrastruttura di consultare le convenzioni. 2 Chi prova di avere un interesse degno di protezione, in particolare chi percorre una tratta o prevede di percorrerla, può chiedere che gli vengano comunicati i prezzi dei tracciati. In caso di contenzioso in merito al diritto di consultazione, decide la Commissione di arbitrato.
Sezione 8: Revoca dell’autorizzazione di accesso alla rete
Art. 27 1 L’Ufficio federale revoca l’autorizzazione di accesso alla rete se il titolare non adempie più le condizioni.
5 RS 173.31 6 RS 251
1078
Accesso alla rete ferroviaria RU 1999
2 Se il titolare di un’autorizzazione estera non adempie più i requisiti di cui agli arti- coli 4 - 8, l’Ufficio federale gli vieta l’accesso alla rete. L’Ufficio federale comunica questo divieto al servizio che ha rilasciato l’autorizzazione 3 La revoca di un’autorizzazione estera riconosciuta in Svizzera vale anche per la Svizzera.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 28 Modifica del diritto previgente
1. L’ordinanza del 18 dicembre 19957 sulle indennità è modificata come segue:
Art. 2 Beneficiari delle indennità e degli aiuti finanziari 1 Possono beneficiare delle indennità e degli aiuti finanziari di cui ai capi VI e VII della legge le imprese di trasporto che: a. costruiscono ed esercitano un’infrastruttura ferroviaria sottoposta alla legge, o un’altra infrastruttura che serve al traffico viaggiatori regolare; b. trasportano viaggiatori nel servizio di linea, esclusi i servizi speciali, o con cor- se analoghe al servizio di linea in virtù di una concessione, di un’autorizza- zione o di un trattato internazionale; c. trasportano merci su tratte ferroviarie svizzere sottoposte alla legge o mediante funivie. 2 Gli aiuti finanziari di cui al capo VII possono essere versati anche alle imprese che, su base contrattuale, adempiono compiti indispensabili per le attività enumerate nel capoverso 1.
Art. 5, cpv. 1, lett. b e c
1 Fanno parte del traffico regionale:
b. il traffico di vagoni a pieno carico, nella misura in cui il traffico interno, d’ori- gine e di destinazione è predominante; c. l’infrastruttura, nella misura in cui sia di proprietà delle FFS e serva prevalen- temente al traffico viaggiatori e merci regionale.
Art. 28 Rimunerazione per l’utilizzazione dell’infrastruttura
1 Conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 19988 concer-
nente l’acces so alla rete ferroviaria, una rimunerazione per l’utilizzazione dell’infrastruttura è conteggiata per i treni che utilizzano una tratta la cui infrastrut- tura dà diritto a un’indennità ai sensi della presente ordinanza e per i treni di settori che danno diritto a un’indennità che circolano su un tratto ferroviario delle FFS. L’Ufficio federale stabilisce il contributo di copertura d’intesa con i servizi cantonali competenti in modo da rispettare ripercussioni finanziarie concordate.
7 RS 742.101.1 8 RS 742.122; RU 1999 1070
1079
Accesso alla rete ferroviaria RU 1999
2 Per le infrastrutture di altri mezzi di trasporto che danno diritto a un’indennità, l’Ufficio federale fissa la rimunerazione tenendo conto della situazione del mercato, dopo aver consultato le imprese di trasporto e i Cantoni interessati.
2. L’allegato 1 dell’ordinanza del 3 febbraio 19939 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato è modificato così:
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni Inserire: Commissione di arbitrato relativa alla legge sulle ferrovie
Art. 29 Disposizioni transitorie
1 Per il traffico commissionato sulla base dell’ordinanza del 18 dicembre 199510
sulle indennità, i prezzi dei tracciati validi all’entrata in vigore della presente ordi- nanza e le indennità per le attuali stazioni e tratte comuni rimangono in vigore fino al cambiamento d’orario nel 1999. Il termine ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera a è applicato per la prima volta all’anno d’orario 2001/2002. 2 Per le imprese di trasporto che prima dell’entrata in vigore della presente ordinan- za impiegavano i propri veicoli su tratte estere, la domanda di rilascio di un’au- torizzazione per l’accesso alla rete è trattata come la domanda di rinnovo di detta autorizzazione. L’Ufficio federale accorda un termine da 6 a 24 mesi per i necessari adeguamenti risultanti dal nuovo diritto. Durante questo termine non è ancora neces- sario un attestato di sicurezza.
Art. 30 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
1002
9 RS 173.31 10 RS 742.101.1
1080
Accesso alla rete ferroviaria RU 1999
Allegato 1 (art. 5)
Indicazioni sull’efficienza finanziaria
1. L’esame dell’efficienza finanziaria ha luogo sulla base della chiusura annuale dell’impresa o, per le imprese richiedenti che non sono in grado di presentare tale chiusura, sulla base del bilancio annuale. Per questo esame è necessario fornire indi- cazioni dettagliate in particolare in merito ai seguenti punti: a. mezzi finanziari disponibili, inclusi gli averi bancari nonché crediti per sco- perto di conto corrente e prestiti; b. mezzi e oggetti patrimoniali a titolo di garanzia; c capitale aziendale; d. costi pertinenti, inclusi i costi d’acquisto o gli acconti per veicoli, fondi, edifici, impianti e materiale rotabile; e. oneri sul patrimonio aziendale. 2. In particolare, l’impresa richiedente è ritenuta non finanziariamente efficiente se sussistono considerevoli arretrati di imposte o di contributi alle assicurazioni sociali dovuti per l’attività dell’impresa. 3.L’Ufficio federale può esigere in particolare la presentazione di un rapporto di controllo e di documentazione appropriata allestita da una banca, da un revisore o da un perito contabile. La documentazione deve contenere informazioni relative ai punti di cui al numero 1.
1081
Accesso alla rete ferroviaria RU 1999
Allegato 2 (art. 8)
Prove per l’attestato di sicurezza
Affinché l’attestato di sicurezza possa essere rilasciato nei termini previsti, occorre allegare alla richiesta la seguente documentazione: a. una descrizione del sistema di gestione della sicurezza inerente alla tratta e in funzione delle regole della garanzia di qualità; b. un’analisi dei rischi e le misure di sicurezza ordinate in base ad essa; c. una lista del personale impegnato in funzioni rilevanti per la sicurezza, con in- dicazione della sua formazione e delle sue qualifiche; d. una lista dei veicoli da impiegare e la loro omologazione, eventualmente l’omologazione di tipo; e. un confronto, in forma di tabella, delle esigenze poste ai veicoli in funzione delle tratte, con le effettive caratteristiche dei veicoli conformemente all’omo- logazione; f. un attestato dell’assicurazione di responsabilità civile o una prova di sicurezze equivalenti. g. una dichiarazione formale (attestazione) dell’utente della rete, secondo cui, do- po un controllo interno, saranno osservate le disposizioni di sicurezza inerenti alle tratte da utilizzare.
1082