AS 1999 1153
Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare
Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM)
Modifica del 20 marzo 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 19981, decreta:
I La legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare2 è modificata come segue:
Art. 149a Provvedimenti di promovimento della pace Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni ed equipaggiamenti dell’esercito per provvedimenti di promovimento della pace internazionale. Nel- l’ambito di tali provvedimenti può sostenere persone giuridiche di diritto privato, crearne o associarvisi.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998 Consiglio nazionale, 20 marzo 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker