AS 1999 1178
Ordinanza del Consiglio dei PF sull'organizzazione del Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull'organizzazione del PFZ)
Ordinanza sull’organizzazione del Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull’organizzazione del PFZ)
del 14 maggio 1998
Il Consiglio dei Politecnici federali, visto l’articolo 6 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 13 gennaio 19931 sul settore dei PF, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza determina la struttura del Politecnico federale di Zurigo (PFZ), regola i compiti della direzione e dei suoi membri e definisce i titoli accademici rilasciati dal PFZ.
Art. 2 Struttura e sede 1 Il PFZ è costituito dalla direzione, dall’assemblea della scuola, dagli organi cen- trali come pure dai dipartimenti.
2 La sede del PFZ è a Zurigo.
Sezione 2: Direzione e amministrazione
Art. 3 Composizione della direzione della scuola
1 La direzione si compone dei seguenti membri:
a. il presidente; b. il rettore (vicepresidente della formazione); c. il vicepresidente della ricerca e delle relazioni economiche; d. il vicepresidente della pianificazione e della logistica. 2 Il rettore è proposto al Consiglio dei PF dai professori nominati ed è scelto tra i professori ordinari.
3 La supplenza del presidente è garantita dal rettore. La direzione della scuola
disciplina le altre supplenze nel suo regolamento interno.
RS 414.110.371 1 RS 414.110.3
1178 1999-0308
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Art. 4 Compiti della direzione e subordinazioni 1 La direzione della scuola determina, nel quadro della strategia del Consiglio dei PF, gli obiettivi e l’organizzazione negli ambiti della formazione, della ricerca e dei servizi.
2 La direzione della scuola:
a. adotta le norme che le incombe di emanare secondo le sue competenze legali; b. disciplina l’organizzazione dettagliata del PFZ in un’ordinanza; c. si attribuisce un regolamento interno; d. decide sulla creazione di istituti, sul cambiamento della loro denominazione e sulla loro soppressione, nella misura in cui essi sono attribuiti a un dipartimento, dopo aver sentito il parere di quest’ultimo; e. nomina i vicerettori e i delegati su proposta del membro della direzione previsto come loro superiore; f. nomina i funzionari e assume gli impiegati fino alla classe 31.
3 Essa collabora con gli organi dotati di diritti di partecipazione e procede in
particolare, a intervalli regolari, a colloqui con l’assemblea della scuola.
4 I dipartimenti sono subordinati alla direzione della scuola.
Art. 5 Presidente
1 Il presidente assume la responsabilità giuridica e politica della scuola ed è
responsabile della gestione della scuola nei confronti del Consiglio dei PF. Assicura la presidenza della direzione e ne coordina l’attività. 2 Attribuisce ai membri della direzione della scuola i fondi previsti nell’ambito del preventivo conformemente ai loro compiti e fissa in dettaglio le loro competenze finanziarie. 3 Prepara la prima nomina dei professori e mette loro a disposizione mezzi adeguati. Qualora istituisca una commissione di valutazione, questa comprende, di regola, anche assistenti e studenti del dipartimento interessato. 4 Prepara il rinnovo della nomina dei professori come pure la nomina dei professori straordinari a professori ordinari.
5 Gli altri membri della direzione della scuola gli sono subordinati.
Art. 6 Rettore 1 Il rettore gestisce il settore dell’insegnamento accademico, rappresenta il PFZ negli affari accademici e promuove la collaborazione con altre università.
2 Ha il potere di impartire istruzioni in materia ai dipartimenti.
3 Decide sull’impiego dei fondi che sono a disposizione per il suo settore.
Art. 7 Vicepresidente della ricerca e delle relazioni economiche 1 Il vicepresidente della ricerca e delle relazioni economiche gestisce il settore della ricerca e delle relazioni economiche e promuove le relazioni tra la ricerca e l’economia.
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2 Ha il potere di impartire istruzioni in materia ai dipartimenti e ai gruppi di ricerca interdisciplinari.
3 Decide sull’impiego dei fondi a disposizione per il suo settore.
Art. 8 Vicepresidente della pianificazione e della logistica 1 Il vicepresidente della pianificazione e della logistica è responsabile della pia- nificazione generale e delle costruzioni. Assicura l’approvvigionamento di infra- strutture e di materiale del PFZ.
2 Ha il potere di impartire istruzioni in materia.
3 Attribuisce i locali per l’insegnamento, la ricerca e l’amministrazione.
Art. 9 Conferenza dei capi di dipartimento 1 I capi di dipartimento costituiscono la Conferenza dei capi di dipartimento. Questa è diretta dal presidente. 2 La Conferenza dei capi di dipartimento si riunisce almeno una volta al semestre alla presenza della direzione della scuola. 3 Essa serve all’informazione reciproca, alla discussione dei problemi fondamentali e alla formazione di opinioni su questioni strategiche dei settori della pianificazione, dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi.
Art. 10 Organi centrali Gli organi centrali sono le unità amministrative, i servizi scientifici centrali e i servizi di stato maggiore. Essi assistono la direzione e i dipartimenti.
Sezione 3: Dipartimenti
Art. 11 Nozione e compiti 1 Il dipartimento è l’unità d’insegnamento e di ricerca. È suddiviso in istituti o laboratori, cattedre e unità logistiche interne. 2 Il dipartimento costituisce l’unità organizzativa che riunisce i membri della scuola che operano in un determinato settore scientifico ai sensi degli articoli 2-6 nonché 8 dell’ordinanza del 13 gennaio 19932 sul settore dei PF e assicura l’insegnamento, la ricerca e i servizi nel settore interessato. 3 Esso è responsabile in particolare degli studi di diploma e dei cicli di studi post lauream e gestisce l’insegnamento nel suo settore di specializzazione nell’ambito degli altri studi di diploma e cicli di studi post lauream del PFZ, d’intesa con i dipartimenti competenti. 4 Collabora con altri dipartimenti, nell’ambito delle attività multidisciplinari d’inse- gnamento e di ricerca.
2 RS 414.131
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Art. 12 Elenco dei dipartimenti Il PFZ comprende i seguenti dipartimenti: a. Dipartimento di architettura; b. Dipartimento di ingegneria civile, dell’ambiente e della geodesia; c. Dipartimento di ingegneria meccanica e dei processi; d. Dipartimento di elettrotecnica; e. Dipartimento di informatica; f. Dipartimento di scienze dei materiali; g. Dipartimento di scienze della gestione aziendale e della produzione; h. Dipartimento di matematica; i. Dipartimento di fisica; j. Dipartimento di chimica; k. Dipartimento di biologia; l. Dipartimento di scienze biologiche applicate; m. Dipartimento di scienze terrestri; n. Dipartimento di scienze naturali dell’ambiente; o. Dipartimento di agronomia e scienze alimentari; p. Dipartimento di scienze forestali; q. Dipartimento di scienze umane, sociali e politiche.
Art. 13 Membri
1 Un dipartimento comprende:
a. i professori che gli sono attribuiti; b. gli altri docenti del dipartimento; c. gli assistenti, i collaboratori scientifici, i candidati al dottorato nonché i collaboratori amministrativi e tecnici degli istituti o laboratori e delle cattedre annessi al dipartimento come pure le unità logistiche ad esso attribuite; d. gli studenti e gli uditori iscritti per gli studi di diploma e per i cicli di studi post lauream del dipartimento.
2 La direzione della scuola attribuisce istituti o laboratori e cattedre a un
dipartimento dopo aver sentito il suo parere.
Art. 14 Organizzazione Il dipartimento è diretto da un organo composto di rappresentanti dei quattro gruppi che fanno parte dei PF conformemente all’articolo 13 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19913 sui PF: a. in linea di massima, tutti i professori appartenenti al dipartimento come pure una rappresentanza degli altri docenti del dipartimento; b. rappresentanti: 1. degli assistenti, dei collaboratori scientifici e dei candidati al dottorato del dipartimento,
2. degli studenti e degli uditori del dipartimento,
3. dei collaboratori amministrativi e tecnici del dipartimento.
3 RS 414.110
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Art. 15 Istituzioni d’insegnamento e di ricerca al di fuori dei dipartimenti Fanno parte del PFZ il Collegium Helveticum e il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Manno.
Sezione 4: Diplomi e altri atti
Art. 16 Diplomi; in generale 1 I diplomi che possono essere ottenuti al PFZ sono indicati negli articoli 17 e 18 capoverso 3. Essi autorizzano il loro titolare a portare il titolo che gli è stato conferito. 2 I titolari di un diploma che comprende il termine di «ingegnere» sono autorizzati a portare il titolo abbreviato «ing. dipl. PF». 3 Se il diplomato ha seguito un indirizzo particolare, questo può essere aggiunto nel diploma. La direzione disciplina i particolari. 4 I diplomi sono rilasciati a nome del PFZ. Il rettore e il capo del dipartimento firmano i relativi documenti.
Art. 17 Elenco dei diplomi Si possono ottenere i seguenti diplomi:
Diploma e titolo Titolo abbreviato
Architetto arch. dipl. PF Ingegnere civile ing. civ. dipl. PF Ingegnere in gestione aziendale e produzione ing. gest. prod. dipl. PF Ingegnere chimico ing. chim. dipl. PF Chimico chim. dipl. PF Ingegnere elettronico ing. el. dipl. PF Ingegnere forestale ing. for. dipl. PF Ingegnere in geodesia ing. geod. dipl. PF Ingegnere informatico ing. info. dipl. PF Ingegnere agronomo ing. agr. dipl. PF Ingegnere in scienze alimentari ing. sc. al. dipl. PF Ingegnere meccanico ing. mecc. dipl. PF Matematico mat. dipl. PF Diplomato in scienze naturali dipl. sc. nat. PF Farmacista farm. dipl. PF Fisico fis. dipl. PF Diplomato in scienze computazionali dipl. sc. comp. PF Ingegnere in scienze dell’ambiente ing. sc. amb. dipl. PF Diplomato in scienze naturali dell’ambiente dipl. sc. nat. amb. PF Ingegnere dei processi ing. proc. dipl. PF Ingegnere dei materiali ing. mat. dipl. PF
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Art. 18 Disciplina speciale per gli studenti di farmacia
1 Gli studenti svizzeri devono superare gli esami conformemente all’ordinanza
generale del 19 novembre 19804 sugli esami federali per le professioni mediche e all’ordinanza del 16 aprile 19805 concernente gli esami dei farmacisti. Essi ottengono il diploma federale di farmacista. 2 Il capoverso 1 si applica anche agli studenti stranieri che adempiono le condizioni di cui all’articolo 16 dell’ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche.
3 Gli altri studenti stranieri devono superare gli esami secondo il regolamento
speciale della direzione della scuola per gli studi di farmacia. Essi ottengono il diploma PF di farmacia, che non conferisce al titolare il diritto di dirigere una farmacia sul territorio svizzero.
Art. 19 Disciplina speciale per i candidati al diploma di ufficiale istruttore o al diploma di insegnante di educazione fisica e sport I candidati al diploma di ufficiale istruttore o al diploma di insegnante di educazione fisica e sport ottengono un diploma federale.
Art. 20 Dottorati 1 Il PFZ conferisce i seguenti diplomi di dottore che autorizzano il loro titolare a portare il titolo conferito: a. dottore in scienze tecniche (dr. sc. tecn); b. dottore in scienze naturali (dr. sc. nat); c. dottore in matematica (dr. sc. mat). 2 I dottorati sono rilasciati a nome del PFZ. Il rettore e il capo del dipartimento firmano i relativi documenti.
3 La direzione della scuola disciplina i particolari in un’ordinanza.
Art. 21 Diplomi, certificati e attestazioni concernenti gli studi post lauream 1 Il PFZ rilascia i diplomi concernenti i cicli di studi post lauream indicati nell’arti- colo 22. Essi autorizzano il loro titolare a portare il titolo conferitogli.
2 Il PFZ rilascia i certificati concernenti i cicli di studi post lauream.
3 I diplomi e i certificati concernenti i cicli di studi post lauream sono rilasciati a nome del PFZ. Il rettore e il capo del dipartimento firmano i relativi documenti. 4 Il PFZ rilascia attestazioni concernenti i corsi post lauream. Il rettore e il capo del dipartimento firmano i relativi documenti.
5 La direzione della scuola disciplina i particolari in un’ordinanza.
4 RS 811.112.1 5 RS 811.112.5
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Art. 22 Elenco dei diplomi post lauream Si possono ottenere i seguenti diplomi post lauream:
Diploma post lauream Titolo
Lavoro e salute dipl. DPL PFZ/Università di Losanna Lavoro e salute Gestione aziendale dipl. DPL PFZ Gestione aziendale Cooperazione allo sviluppo dipl. DPL PFZ Cooperazione allo sviluppo Proprietà intellettuale dipl. DPL PFZ Proprietà intellettuale Alimentazione umana dipl. DPL PFZ Alimentazione umana Tecnica dell’informazione dipl. DPL PFZ Tecnica dell’informazione Fisica medica dipl. DPL PFZ Fisica medica Pianificazione del territorio dipl. DPL PFZ Pianificazione del territorio Economia idraulica delle dipl. DPL PFZ Economia idraulica delle agglomerazioni e protezione agglomerazioni e protezione delle acque delle acque
Art. 23 Certificati didattici 1 Il PFZ rilascia certificati didattici. Il rettore e il capo del dipartimento firmano i relativi documenti.
2 La direzione della scuola disciplina i particolari.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 24 Diritto previgente: abrogazione
1 L’ordinanza del 14 settembre 19946 sull’organizzazione del PFZ è abrogata con
riserva del capoverso 2 per il 1° ottobre 1998. 2 Per il 1° ottobre 1999 sono abrogati: gli articoli 2 capoverso 1, 4 capoverso 2 lettera c, 5 capoversi 2 lettera d e 3, 6 capoverso 5, 7 capoversi 2 lettera b e 4, 10 capoverso 1, la sezione 3 (art. 11-14), gli articoli 15 capoverso 4, 19 capoverso 2, 20 capoversi 2 secondo periodo e 4, 21 capoverso 2 come pure 22-25.
Art. 25 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1998.
6 RU 1994 2069 2623
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2 Gli articoli 2 capoverso 1, 4 capoversi 2 lettera d e 4, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2,
7 capoverso 2, 9-14, 16 capoverso 4, 20 capoverso 2, 21 capoversi 3 secondo
periodo e 4 come pure 23 capoverso 1 entrano in vigore il 1° ottobre 1999.
14 maggio 1998 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Waldvogel Il segretario generale, Fulda