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AS 1999 1195

Ordinanza concernente la determinazione dei limiti di assegnazione cantonali per il periodo 1999-2002 per l'aiuto agli investimenti nelle regioni montane

Ordinanza concernente la determinazione dei limiti di assegnazione cantonali per il periodo 1999-2002 per l’aiuto agli investimenti nelle regioni montane

del 12 gennaio 1999

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 26 novembre 19971 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane, ordina:

Art. 1 Sulla base di un involucro finanziario di 520 milioni di franchi sono attribuiti ai Cantoni, per il periodo 1999-2002, i seguenti limiti di assegnazione:

Cantone Importo di base Importo di sviluppo Limite di assegnazione in milioni di franchi in milioni di franchi in milioni di franchi (art. 3 OLIM) (art. 4 OLIM)

Zurigo 5.5 1.5 7.0 Berna 73.3 20.8 94.1 Lucerna 17.8 5.9 23.7 Uri 9.0 2.0 11.0 Svitto 11.3 4.2 15.5 Obvaldo 7.7 3.3 11.0 Nidvaldo 6.0 2.3 8.3 Glarona 4.5 1.4 5.9 Friburgo 26.1 12.5 38.6 Soletta 3.4 1.5 4.9 Appenzello Esterno 8.3 3.4 11.7 Appenzello Interno 3.9 2.1 6.0 San Gallo 18.1 8.6 26.7 Grigioni 41.3 8.3 49.6 Turgovia 1.3 0.2 1.5 Ticino 27.2 17.5 44.7 Vaud 19.7 10.3 30.0 Vallese 51.7 42.3 94.0 Neuchâtel 11.1 3.7 14.8 Giura 16.8 4.2 21.0

RS 901.111 1 RS 901.11

1999-4018 1195

Determinazione dei limiti di assegnazione cantonali per il periodo 1999-2002 RU 1999 per l’aiuto agli investimenti nellle regioni montane

Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1999.

12 gennaio 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

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