AS 1999 12
Ordinanza sugli emolumenti riscossi dall'Ufficio federale dell'econmia delle acque
Ordinanza sugli emolumenti riscossi dall’Ufficio federale dell’economia delle acque
del 4 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 52a della legge federale del 22 dicembre 19161 sull’utilizzazione del- le forze idriche (LUFI); visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedi- menti per migliorare le finanze federali, ordina:
Art. 1 Campo di applicazione 1 Chiunque solleciti una prestazione o causi un intervento dell’Ufficio federale del- l’economia delle acque (Ufficio) è tenuto a corrispondere un emolumento.
2 Gli esborsi sono fatturati a parte.
3 Se l’emolumento è a carico di più persone, queste ultime ne rispondono solidal- mente.
Art. 2 Esenzione dall’emolumento Le autorità federali, le imprese federali di trasporto e gli stabilimenti della Confede- razione sono esentati dall’emolumento.
Art. 3 Generi di emolumenti
1 L’Ufficio riscuote emolumenti:
a. per l’esame delle domande di rilascio, di modifica, di rinnovo o di proroga del- le concessioni di diritti d’acqua per impianti idroelettrici di confine e dei loro complementi; b. per le decisioni relative al ritiro o alla decadenza di tali concessioni; c. per le decisioni di concessione del diritto di espropriazione risultanti dalle mi- sure di cui alle lettere a e b; d. per le autorizzazioni e gli altri atti amministrativi fondati sulla LUFI; e. per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l’esame dei progetti di costruzione che gli sono obbligatoriamente sottoposti. Per compiti di vigilanza si intendono in particolare l’esame dei rapporti annuali sulle misurazioni e sui controlli, dei rapporti sui controlli quinquennali, dei rapporti sulle prove di fun- zionamento degli impianti di scarico muniti di paratoie, dei rapporti tecnici concernenti l’esame della sicurezza, dei regolamenti d’esercizio e di vigilanza degli sbarramenti nonché le ispezioni sui siti e i colloqui con l’esercente.
RS 721.803
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2 L’Ufficio può altresì prelevare emolumenti per le perizie e la fornitura di docu- menti statistici o tecnici.
Art. 4 Calcolo dell’emolumento
1 L’emolumento è calcolato conformemente alle seguenti tariffe orarie:
a. per gli agenti delle classi di stipendio da 8 a 17 125 fr./h; b. per gli agenti delle classi di stipendio da 18 a 23 150 fr./h; c. per gli agenti delle classi di stipendio da 24 a 31 190 fr./h. 2 Per la vigilanza esercitata sugli impianti di accumulazione soggetti all’ordinanza del 7 dicembre 19983 sugli impianti di accumulazione e per l’esame dei progetti di costruzione connessi, l’emolumento è calcolato conformemente al capoverso 1. Tut- tavia, l’emolumento di vigilanza annuale non può superare, controllo quinquennale incluso: a. per una ritenuta di una capacità inferiore 5 000 fr. a 1 milione di m3 b. per una ritenuta di una capacità inferiore 7 000 fr. a 5 milioni di m3 c. per una ritenuta di una capacità uguale o 12 000 fr. superiore a 5 milioni di m3
Art. 5 Impianti internazionali Per gli impianti internazionali, gli emolumenti di vigilanza sono calcolati in propor- zione alle quote di forze idriche destinate alla Svizzera; rimangono salvi gli accordi internazionali contrari.
Art. 6 Adeguamento al rincaro Qualora l’indice svizzero dei prezzi al consumo aumenti del 7 per cento dopo l’en- trata in vigore della presente ordinanza o rispetto all’ultimo adeguamento, il Diparti- mento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Di- partimento) adegua gli emolumenti.
Art. 7 Esborsi Sono considerate esborsi le spese supplementari concernenti le singole prestazioni o attività dell’Ufficio, segnatamente: a. gli onorari per le perizie o per altri mandati conferiti a terzi; b. le spese d’assunzione delle prove e quelle di documentazione o di materiale; c. le spese di trasferta e di trasporto; d. le spese di fotocopia se il numero di pagine fornite è superiore a 25.
Art. 8 Decisione sugli emolumenti e rimedi giuridici 1 L’Ufficio decide in merito agli emolumenti, esborsi inclusi, non appena la presta- zione è stata fornita. Per gli emolumenti di vigilanza di cui all’articolo 4 capoverso
3 RS 721.102; RU 1999 4
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2, esso decide gli importi una volta per anno civile entro il 31 marzo dell’anno se- guente.
2 La sua decisione può essere impugnata mediante ricorso:
a. presso la Commissione federale di ricorso in materia di economia idrica, di te- lecomunicazioni e di posta se la decisione è fondata sulla LUFI; b. presso il Dipartimento negli altri casi.
Art. 9 Esigibilità 1 Gli emolumenti e gli esborsi sono esigibili dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dall’esigibilità.
Art. 10 Riduzione o condono di emolumenti L’Ufficio può ridurre o condonare gli emolumenti per gravi motivi.
Art. 11 Prescrizione
1 Il termine di prescrizione è di cinque anni dall’esigibilità.
2 Il termine di prescrizione è interrotto da qualsiasi atto amministrativo volto alla ri- scossione degli emolumenti dovuti.
Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
4 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
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