AS 1999 1239
Decreto federale concernente la modifica delle condizioni di eleggibilità al Consiglio federale
Decreto federale concernente la modifica delle condizioni di eleggibilità al Consiglio federale
del 9 ottobre 19981
La Costituzione federale è modificata come segue:
1 I membri del Consiglio federale vengono nominati per quattro anni dall’Assemblea federale fra tutti i cittadini svizzeri che sono eleggibili come membri del Consiglio nazionale. 1bis Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 7 febbraio 19992. 2 Conformemente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale sui diritti politici3, essa è entrata in vigore il 7 febbraio 1999.
2 marzo 1999 Cancelleria federale