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AS 1999 126

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2 e 177 della legge sull’agricoltura1; visto l’articolo 21 capoverso 2 della legge sulle derrate alimentari2, ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1 La presente ordinanza si applica alle uova di volatili in guscio (uova destinate al consumo e uova di trasformazione), ai prodotti di uova essiccati e ad altri prodotti di uova delle voci di tariffa riportate nell’allegato.

Sezione 2: Importazione di uova di galline “Gallus domesticus” destinate al con- sumo

Art. 2 Assegnazione delle quote del contingente doganale 1 Il contingente doganale parziale per le uova destinate al consumo è ripartito nei seguenti quantitativi parziali: a. 36 per cento per il primo quadrimestre (gennaio-aprile); b. 28 per cento per il secondo quadrimestre (maggio-agosto); c. 36 per cento per il terzo quadrimestre (settembre-dicembre). 2 Le quote del contingente doganale parziale per le uova destinate al consumo sono assegnate per ogni quadrimestre sulla base della prestazione all’interno del Paese del singolo richiedente in rapporto alla prestazione globale all’interno del Paese legitti- mamente fatta valere. 3 Per una prestazione all’interno del Paese inferiore a 100 000 uova di gallina per quadrimestre non è assegnata alcuna quota del contingente doganale.

Art. 3 Prestazione all’interno del Paese Per prestazione all’interno del Paese si intende il numero di uova di gallina indigene di almeno 53 grammi di peso che il richiedente ha acquistato direttamente o al mas- RS 916.371

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simo attraverso un unico stadio intermedio di commercializzazione dai produttori di uova di gallina nel corso del corrispondente quadrimestre dell’anno precedente. I produttori possono far valere quale prestazione all’interno del Paese anche le uova di gallina vendute direttamente ai consumatori.

Art. 4 Domande volte a ottenere quote del contingente doganale 1 Gli aventi diritto alle quote del contingente doganale devono inoltrare le domande volte a ottenere quote del contingente doganale unitamente alla prova della presta- zione all’interno del Paese, entro il 20 del mese seguente il termine del quadrime- stre, utilizzando il formulario previsto a tal fine o il supporto di dati autorizzato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale).

2 I documenti che accompagnano la domanda devono indicare chiaramente il pro-

duttore di uova di gallina. In caso di acquisto attraverso uno stadio intermedio di commercializzazione vi deve essere la conferma del venditore che non fa valere l’uovo di gallina quale prestazione all’interno del Paese.

Art. 5 Mercati e commercio ambulante

1 Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importate su strada,

all’aliquota di dazio del contingente (ADC), al massimo 50 chilogrammi lordi di uova destinate al consumo provenienti dalle zone estere di confine, per la vendita a mercati o per il commercio ambulante, senza permesso generale di importazione (PGI) e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da asse- gnare. 2 Le uova destinate al consumo provenienti dalle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex, che conformemente al lodo di Territet sono esenti da dazi, possono essere importate senza PGI e senza computo sul quantitativo del contingente doga- nale parziale da assegnare.

Sezione 3: Importazione di uova destinate al consumo che non provengono da galline “Gallus domesticus”

Art. 6 Le uova destinate al consumo che non provengono da galline “Gallus domesticus” possono essere importate all’ADC senza essere computate sul quantitativo del con- tingente doganale parziale da assegnare.

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Sezione 4: Importazione di uova di trasformazione

Art. 7 Condizioni particolari per l’assegnazione di quote del contingente doganale Le quote del contingente doganale parziale per le uova di trasformazione sono asse- gnate soltanto a persone che trasformano o fanno trasformare professionalmente le uova in prodotti di uova.

Art. 8 Assegnazione delle quote del contingente doganale 1 Le quote del contingente doganale parziale per le uova di trasformazione sono as- segnate conformemente all’ordine d’entrata delle domande di permesso all’Ufficio federale. Il quantitativo di una domanda e la somma dei quantitativi di tutte le do- mande di un richiedente non possono superare il quantitativo del contingente doga- nale parziale. 2 Il giorno in cui il contingente doganale parziale è esaurito, il quantitativo rima- nente è ripartito proporzionalmente alle domande di permesso pervenute in quello stesso giorno. 3 Se un richiedente importa nel periodo di contingentamento meno del 95 per cento del quantitativo assegnatogli, nel successivo periodo di contingentamento gli è asse- gnato al massimo il 50 per cento del quantitativo importato.

Art. 9 Domande volte a ottenere quote del contingente doganale Le domande volte a ottenere quote del contingente doganale possono essere inoltrate all’Ufficio federale al più presto il primo giorno feriale del dicembre precedente il periodo di contingentamento.

Art. 10 Disposizioni reversali Le uova di trasformazione importate devono essere trasformate in prodotti di uova; la trasformazione deve essere documentata. Le importazioni sottostanno alle dispo- sizioni reversali dell’articolo 18 della legge sulle dogane3.

Sezione 5: Importazione di prodotti di uova

Art. 11 La ripartizione dei contingenti doganali n. 10 (prodotti di uova essiccati) e n. 11 (altri prodotti di uova) non è disciplinata.

3 RS 631.0

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Sezione 6: Stampigliatura delle uova di galline “Gallus domesticus”

Art. 12

1 Le uova indigene devono essere stampigliate singolarmente prima della messa in

commercio, quelle estere prima della loro importazione. Fanno eccezione le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori. 2 La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di provenienza, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile.

Sezione 7: Cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova

Art. 13

1 La cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova serve:

a. dopo la scadenza della disposizione transitoria di cui all’articolo 15, al finan- ziamento completivo dei pagamenti diretti a favore delle aziende contadine che detengono ovaiole in modo particolarmente rispettoso della vita animale con- formemente all’articolo 76 della legge sull’agricoltura; b. al cofinanziamento di azioni di spezzatura o di altri provvedimenti di commer- cializzazione in caso di eccedenze stagionali di uova di gallina svizzere; c. al cofinanziamento di esperimenti su pollame conformi alla pratica, alla divul- gazione dei relativi risultati nell’ambito della formazione e consulenza nonché mediante l’informazione. 2 L’Ufficio federale amministra la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova, decide delle domande di contributi sulla base dei mezzi dispo- nibili e versa i contributi ai beneficiari.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui non ne siano incaricate altre autorità.

Art. 15 Disposizioni transitorie concernenti i contributi per incentivare la riconversione 1 Su domanda, i produttori di uova che soddisfano le condizioni previste dal capitolo 4 titolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sui pagamenti diretti ricevono, per tre anni nel corso di un periodo di transizione sino al 2001 compreso e quale contri- buto di riconversione per ridurre i costi di produzione, 3 centesimi al massimo per ogni uovo prodotto destinato al consumo, prelevati dalla cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova. 4 RS 910.13; RU 1999 ...

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2 Se l’effettivo di ovaiole è inferiore a 500 unità, non vengono versati contributi.

3 Il singolo produttore di uova ha diritto a contributi per un massimo di 2400 ovaio- le. 4 Le domande volte a ottenere contributi devono essere inviate all’Ufficio federale entro il 30 aprile dell’anno di contribuzione mediante il formulario previsto a tal fi- ne. 5 L’importo dei contributi è fissato dall’Ufficio federale mediante ordinanza. Esso può graduarli in funzione della dimensione dell’azienda.

Art. 16 Disposizione transitoria concernente i contributi ai costi di raccolta e di cernita 1 Su domanda, durante un periodo transitorio sino al 2001 compreso, gli aventi di- ritto a quote del contingente doganale o, su mandato di questi ultimi, le aziende di prestazione di servizi ricevono, per il ritiro di uova indigene destinate al consumo da produttori di uova finora protetti, un contributo di 6 centesimi al massimo per uovo, prelevato dalla cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova e destinato a ridurre gli elevati costi di raccolta e di cernita di tali aziende. 2 L’importo dei contributi nell’ambito dei quantitativi decisi in virtù dell’ordinanza del 15 agosto 19905 sulle uova è fissato dall’Ufficio federale mediante ordinanza.

Art. 17 Disposizione transitoria concernente la cassa di compensazione dei prezzi delle uova Il 1° gennaio 1999, i mezzi provenienti dalla previgente cassa di compensazione dei prezzi delle uova sono versati alla cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova.

Art. 18 Disposizione transitoria concernente i contingenti doganali Nel 1999 le quote del contingente doganale sono assegnate conformemente all’or- dinanza del 24 gennaio 19966 sulle uova.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

5 RU 1990 1549, 1992 957, 1995 1624 2093 6 RU 1996 838

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Allegato (art. 1)

Voce di tariffa7 Designazione della merce

0407.0010 Uova di volatili in guscio

0407.0090 altre (importate al di fuori del contingente doganale)

0408.1110 Prodotti di uova essiccati

0408.9110 3502.1100

0408.1190 altri (importati al di fuori del contingente doganale)

0408.9190 3502.1190

0408.1910 Altri prodotti di uova

0408.9910 3502.1910

0408.1990 altri (importati al di fuori del contingente doganale)

0408.9990 3502.1990

0837

7 RS 632.10 allegato

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