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AS 1999 1287

Decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione

Decreto federale concernente misure urgenti nell’ambito della tassa di negoziazione

del 19 marzo 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 19981, decreta:

I La legge federale del 27 giugno 19732 sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1 e 3 lett. c-e 1 La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei docu- menti di cui al capoverso 2, se uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3.

3 Sono negoziatori di titoli:

c. le direzioni svizzere di fondi di investimento; d. le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative svizzere che non rientrano nella definizione delle lettere a e b e i cui attivi, conformemente all’ultimo bilancio, sono compo- sti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capoverso 2; e. i membri stranieri di una borsa svizzera per i titoli svizzeri trattati a tale borsa.

Art. 14 cpv. 1 lett. h

1 Non soggiacciono alla tassa:

h. la mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se il compra- tore o il venditore sono parti contraenti straniere.

Art. 17 cpv. 4 4 La tassa dovuta dai negoziatori di titoli di cui all’articolo 13 capoverso 3 lettera e è versata dalla borsa svizzera implicata.

Art. 19 Negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri 1 Se al momento della conclusione di un negozio con titoli esteri una delle parti con- traenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero la mezza tassa dovuta da detta parte contraente decade. Lo stesso vale per i titoli svizzeri ed esteri ripresi o