AS 1999 1289
Decreto federale sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione
Decreto federale sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione
del 19 marzo 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1998 1, decreta:
I La legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione2 è modificata come segue per la durata di validità del presente decreto:
Art. 4a Provvedimenti straordinari 1 Se il fondo di compensazione presenta un indebitamento, per finanziare l’assicu- razione il Consiglio federale può: a. aumentare fino al 3 per cento l’aliquota di contribuzione per il salario determinante; b. aumentare il salario determinante per il pagamento dei contributi secondo l’articolo 3 capoverso 1 fino a due volte e mezzo l’importo massimo del gua- dagno assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; per l’importo che supera l’importo massimo del guadagno assicurato, si applica un’aliquota di contribuzione dell’1 per cento. 2 I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di contribuzione (art. 6 LAVS3, pagano il contributo intero.
II
1 Il presente decreto è di obbligatorietà generale.
2 È dichiarato urgente e sottostà al referendum facoltativo in virtù dell’articolo 89bis capoversi 1 e 2 della Costituzione federale.