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AS 1999 1291

Ordinanza del DDPS sull'istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OISAM-DDPS)

Ordinanza del DDPS sull’istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OISAM-DDPS)

del 12 gennaio 1999

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 23 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Subordinazione e vigilanza 1 Il capo delle Forze terrestri vigila sull’istruzione volontaria fuori del servizio (istruzione volontaria), sostenuta dalla Confederazione, delle società militari e delle associazioni militari mantello riconosciute, delle loro sottoassociazioni, sezioni e società e dirige l’istruzione dei loro direttori dell’istruzione. 2 Egli è autorizzato a compiere visite durante le attività fuori del servizio oppure a farle compiere da una persona da lui designata.

Art. 2 Autorizzazioni e annunci Il capo delle Forze terrestri disciplina la procedura d’autorizzazione nonché gli annunci connessi.

Art. 3 Libretto delle prestazioni militari Chi organizza un’istruzione volontaria secondo la presente ordinanza è autorizzato a iscrivere nel libretto delle prestazioni militari dei partecipanti la partecipazione all’istruzione o alla manifestazione sportiva militare autorizzate.

Sezione 2: Istruzione militare e gare tecniche

Art. 4 Istruzione di base generale L’istruzione di base generale comprende gli ambiti seguenti: a. informazioni generali sugli affari militari;

RS 512.301 1 RS 512.30; RU 1999 ...

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Istruzione fuori del servizio nelle società militari RU 1999 e nelle associazioni militari mantello

b. istruzione individuale al combattimento, compresi i tiri con l’arma personale; c. istruzione nel servizio di protezione atomica e chimica (SPAC); d. istruzione sanitaria, segnatamente i primi soccorsi; e. esercizi fisici.

Art. 5 Istruzione alla condotta 1 L’istruzione alla condotta tratta principalmente dei principi moderni della condotta degli uomini. L’istruzione è rivolta in primo luogo ai sottufficiali, ai sottufficiali superiori e agli ufficiali subalterni. Essa deve inoltre promuovere in seno all’unità la collaborazione dei quadri in funzione dei rispettivi livelli.

2 Il capo delle Forze terrestri stabilisce gli obiettivi dell’istruzione.

Art. 6 Istruzione tecnica e gare tecniche 1 Per principio, l’istruzione tecnica deve svolgersi secondo le istruzioni e i profili dei requisiti degli uffici federali competenti. L’istruzione tecnica deve soprattutto servire come allenamento, addestramento e ripetizione.

2 Nella misura del possibile, l’istruzione tecnica deve svolgersi sotto forma di

esercizi controllabili ed essere integrata in gare tecniche.

Art. 7 Direzione Di regola l’istruzione militare e le gare tecniche conformemente agli articoli 4-6 devono svolgersi sotto la direzione di un ufficiale, di un sottufficiale o di un direttore dell’istruzione idoneo.

Sezione 3: Sport militare

Art. 8 Lo sport militare comprende le discipline sportive seguenti: a. sporti invernali: biathlon, poliathlon invernale, corsa alpina con gli sci; b. sport estivi: marcia, corse militari e d’orientamento, corse ciclistiche militari, nuoto, navigazione, tiro, poliathlon militare e moderno, poliathlon per para- cadutisti, corse per pattuglie o per staffette.

Sezione 4: Prestazioni della Confederazione

Art. 9 Infrastruttura per l’istruzione Gli uffici federali competenti mettono a disposizione, di regola gratuitamente, gli specialisti necessari per l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura per l’istru- zione.

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Art. 10 Materiale dell’esercito e cavalli Può essere messo a disposizione gratuitamente segnatamente il materiale dell’eser- cito seguente: a. materiale di corpo; b. materiale di trasmissione; c. munizioni; d. veicoli militari e rimorchi; e. carte topografiche; f. materiale di proiezione e di presentazione; g. cavalli.

Art. 11 Base di calcolo per le indennità Il capo delle Forze terrestri sottopone al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport le basi di calcolo per stabilire le aliquote delle indennità.

Art. 12 Conto annuale 1 Le società militari e le associazioni militari mantello sottopongono al Gruppo della condotta dell’istruzione (Gr CI) delle Forze terrestri il preventivo approvato internamente e il conto annuale. 2 Le indennità sono versate soltanto dopo il controllo dei documenti menzionati al capoverso 1.

Sezione 5: Copertura assicurativa

Art. 13 Assicurazione infortuni e di responsabilità civile

1 Se sussiste un rischio d’infortunio o di responsabilità civile, devono essere

stipulate le assicurazioni seguenti: a. per le persone non assicurate presso l’assicurazione militare, un’assicurazione contro gli infortuni che garantisca le prestazioni minime seguenti:

1. in caso decesso: fr. 30 000.–;

2. in caso d’invalidità: fr. 80 000.–;

3. diaria: fr. 30.–;

4. spese di cura: illimitate;

b. un’assicurazione di responsabilità civile che comprenda una prestazione mi- nima di tre milioni di franchi per ogni sinistro (danni alle persone e alla pro- prietà). 2 Il Gr CI stipula per ogni genere di assicurazione un contratto quadro. Gli organiz- zatori interessati possono associarsi a tali contratti quadro per la copertura dei rischi menzionati nel capoverso 1.

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Art. 14 Danni alle colture e alla proprietà I casi di danni alle colture e alla proprietà direttamente connessi con l’attività fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello e non assi- curabili dall’assicurazione di responsabilità civile, sono liquidati conformemente alle istruzioni del capo delle Forze terrestri o del Commissario di campagna in capo.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione Il capo delle Forze terrestri è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. Egli regola i dettagli.

Art. 16 Diritto previgente: modifica e abrogazione

1 Sono abrogate:

a. l’ordinanza del DMF del 7 gennaio 19602 concernente l’istruzione fuori del servizio; b. l’ordinanza del DMF del 3 dicembre 19743 sull’assicurazione delle attività militari volontarie fuori servizio. 2 L’ordinanza del 2 agosto 19764 concernente il porto dell’uniforme e la consegna di tessere di legittimazione per le manifestazioni fuori del servizio e civili è modificata come segue:

Art. 5 Abrogato

Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1999.

12 gennaio 1999 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Ogi

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