AS 1999 1295
Ordinanza del sull'attività della truppa fuori del servizio
Ordinanza sull’attività della truppa fuori del servizio
Modifica del 24 febbraio 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 febbraio 19961 sull’attività della truppa fuori del servizio è mo- dificata come segue:
Aggiunta dell’abbreviazione del titolo OATFS
Art. 3 cpv. 2 2 Il capo delle Forze terrestri dispone, quale organo consultivo, della Commissione d’alpinismo. Egli può incaricare detta commissione di visitare i corsi volontari di alpinismo per la durata di uno a due giorni.
Art. 7 cpv. 1 lett. b nonché cpv. 5-7 1 La partecipazione a gare del «Conseil International du Sport militaire» (CISM) si limita alle seguenti discipline sportive militari: b. sci (alpino, nordico, biathlon); 5 La partecipazione a gare del CISM e ai rispettivi corsi d’allenamento dà diritto al soldo. I giorni di servizio compiuti dai concorrenti e dagli allenatori in corsi di pre- parazione e in gare del CISM, sono computati come servizio d’istruzione delle for- mazioni sul totale obbligatorio di giorni di servizio, se: a. i giorni di servizio sono prestati in base a una chiamata militare; b. i singoli corsi di preparazione o le singole gare durano almeno cinque giorni consecutivi. 6 Sul totale obbligatorio di giorni di servizio, come servizio d’istruzione delle for- mazioni, al massimo possono essere computati: a. ai soldati, agli appuntati, ai caporali e ai sergenti: 95 giorni; b. ai sottufficiali superiori: 114 giorni; c. agli ufficiali: 152 giorni.
1 RS 512.38
1999-4063 1295
Attività della truppa fuori del servizio RU 1999
7 La tenuta dei controlli e la chiamata per i partecipanti alle gare CISM e ai rispettivi corsi di allenamento si fondano sulle ordinanze del 7 dicembre 19982 sui controlli militari e del 24 agosto 19943 sull’adempimento dei servizi d’istruzione. Ciò vale anche per la tenuta dei controlli e la chiamata relativi alle altre competizioni interna- zionali della truppa, nonché ai corsi volontari di sport militare e d’alpinismo secon- do la presente ordinanza.
Art. 9 cpv. 3 3 La partecipazione autorizzata a campionati di eserciti stranieri dà diritto al soldo. Essa è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio. Insieme con i giorni di servizio computati per la partecipazione ai corsi volontari di sport militare (art. 15 cpv. 2) possono essere computati al massimo 30 giorni di servizio.
Art. 11 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Le date delle gare militari sono pubblicate annualmente nella tabella dei corsi.
Art. 14 cpv. 1 e 2 1 Le Grandi Unità possono organizzare annualmente corsi volontari estivi e invernali di sport militare. Le date dei corsi volontari di sport militare sono pubblicate an- nualmente nella tabella dei corsi. 2 Tali corsi servono al miglioramento della condizione in generale e a trasmettere conoscenze tecniche sportive attuali in vista delle gare estive e invernali nonché all’istruzione dei monitori di sport delle unità. L’istruzione deve avvenire in forma pratica e teorica.
Art. 15 cpv. 2 2 La partecipazione dà diritto al soldo e per i partecipanti che non vengono istruiti a monitori di sport può essere computata sul totale obbligatorio dei giorni di servizio. Insieme con i giorni di servizio computati per la partecipazione a campionati di eserciti stranieri al di fuori del CISM (art. 9 cpv. 3), possono essere computati al massimo 30 giorni di servizio.
Art. 22 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 1bis
1 Come funzionari di gara e personale di servizio sono impiegati in particolare:
… 1bis Secondo le necessità, come funzionari di gara possono essere chiamati volontari ex militari.
2 RS 511.22 3 RS 512.22
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Attività della truppa fuori del servizio RU 1999
Art. 26 cpv. 2 2 La sostituzione e la riparazione di articoli d’equipaggiamento da competizione e di sport privati, nonché di altro materiale privato sono a carico del proprietario.
Art. 27 Assicurazione militare Chi, come partecipante, funzionario di gara o personale di servizio partecipa alle attività fuori del servizio secondo la presente ordinanza è assicurato nell’ambito della legge federale del 19 giugno 19924 sull’assicurazione militare, sempre che sia o sia stato membro dell’esercito.
Art. 28 Assicurazione responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni 1 Chi organizza gare della truppa fuori del servizio secondo la presente ordinanza, deve assicurarsi come segue: a. contro le pretese di responsabilità civile, per una prestazione minima di tre mi- lioni di franchi per sinistro; b. contro gli infortuni, per le persone non assicurate militarmente. 2 L’aggruppamento delle Forze terrestri stipula un contratto quadro per ogni genere di assicurazione. Gli organizzatori interessati possono aderire a questi contratti qua- dro d’assicurazione.
II L’ordinanza del 24 agosto 19945 sull’adempimento dei servizi d’istruzione è modi- ficata come segue:
Art. 18 Abrogato
III La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 1999.
24 febbraio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
4 RS 833.1 5 RS 512.22
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