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AS 1999 1298

Ordinanza concernente il Corpo della guardia delle fortificazioni

Ordinanza concernente il Corpo della guardia delle fortificazioni (OCGF)

Modifica del 24 febbraio 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° dicembre 19861 concernente il Corpo della guardia delle fortifi- cazioni è modificata come segue:

Ingresso, capoverso 2 visti gli articoli 101 capoverso 4 e 150 capoverso 1 della legge militare2,

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione La presente ordinanza regola l’organizzazione e i compiti del Corpo della guardia delle fortificazioni (CGF) nonché lo statuto giuridico dei suoi membri.

Art. 2 Organizzazione

1 Il CGF è una formazione di professionisti dell’esercito e comprende formazioni

militari nonché stati maggiori e servizi civili. 2 Esso rimane una formazione di professionisti in tutti i generi d’impiego dell’eser- cito.

Art. 2a Compiti

1 Il CGF:

a. assicura la prontezza d’impiego degli impianti di condotta del Governo federale e dell’esercito (senza le Forze aeree), nonché delle rimanenti opere di condotta e di combattimento e appoggia l’esercizio di parti di impianti e di sistemi; b. sorveglia, provvede alla manutenzione e amministra gli impianti secondo la lettera a, nonché ulteriori impianti dell’infrastruttura di difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) che gli sono attribuiti;