AS 1999 1298
Ordinanza concernente il Corpo della guardia delle fortificazioni
Ordinanza concernente il Corpo della guardia delle fortificazioni (OCGF)
Modifica del 24 febbraio 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° dicembre 19861 concernente il Corpo della guardia delle fortifi- cazioni è modificata come segue:
Ingresso, capoverso 2 visti gli articoli 101 capoverso 4 e 150 capoverso 1 della legge militare2,
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione La presente ordinanza regola l’organizzazione e i compiti del Corpo della guardia delle fortificazioni (CGF) nonché lo statuto giuridico dei suoi membri.
Art. 2 Organizzazione
1 Il CGF è una formazione di professionisti dell’esercito e comprende formazioni
militari nonché stati maggiori e servizi civili. 2 Esso rimane una formazione di professionisti in tutti i generi d’impiego dell’eser- cito.
Art. 2a Compiti
1 Il CGF:
a. assicura la prontezza d’impiego degli impianti di condotta del Governo federale e dell’esercito (senza le Forze aeree), nonché delle rimanenti opere di condotta e di combattimento e appoggia l’esercizio di parti di impianti e di sistemi; b. sorveglia, provvede alla manutenzione e amministra gli impianti secondo la lettera a, nonché ulteriori impianti dell’infrastruttura di difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) che gli sono attribuiti;