AS 1999 1308
Legge federale sull'imposta federale diretta
Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)
Modifica del 9 ottobre 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazio- nale del 4 maggio 19981; visto il parere del Consiglio federale del 9 settembre 19982, decreta:
I La legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta è modificata come segue:
Art. 218 Cambiamento delle basi temporali 1 Il reddito lavorativo delle persone fisiche per il primo periodo fiscale (n) dopo il cambiamento delle basi temporali secondo l’articolo 41 viene assoggettato secondo il nuovo diritto. 2 I proventi straordinari conseguiti negli anni n-1 e n-2 o in un esercizio che si è concluso in uno di questi anni soggiacciono per l’anno fiscale in cui sono stati rea- lizzati a un’imposta annua intera all’aliquota applicabile unicamente per questi pro- venti; sono fatti salvi gli articoli 37 e 38. Le deduzioni sociali secondo l’articolo 35 non sono accordate. Le spese in relazione diretta con il conseguimento dei proventi straordinari possono essere dedotte. 3 Per proventi straordinari s’intendono segnatamente le prestazioni in capitale, i red- diti aperiodici della sostanza, i proventi da lotterie nonché, in applicazione analogica dell’articolo 206 capoverso 3, i proventi straordinari di un’attività lucrativa indi- pendente. 4 Le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni n-1 e n-2 sono pure dedu- cibili. Il Cantone cui compete la tassazione decide se la deduzione è ammessa: a. dal reddito imponibile su cui si basa il periodo fiscale n-1/n-2; le tassazioni già passate in giudicato sono rivedute a favore del contribuente; oppure b. dal reddito imponibile su cui si basano i periodi fiscali n e n+1.