AS 1999 132
Ordinanza del DFE sulle uova
Ordinanza del DFE sulle uova
Modifica del 20 novembre 1998
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 18 giugno 19961 sulle uova è modificata come segue:
Art. 1 Obbligo di notifica della prestazione all’interno del Paese La notifica deve aver luogo mediante un modulo dell’Ufficio federale dell’agricol- tura (Ufficio federale) o mediante un supporto dati corrispondente.
Art. 2 Controllo della prestazione all’interno del Paese 1 L’Ufficio federale controlla almeno una volta all’anno la prestazione all’interno del Paese. 2 Può controllare presso i produttori di uova la produzione, le vendite e le giacenze.
Art. 3 Coefficiente d’utilizzazione Nel primo e nel secondo quadrimestre del 1999 il coefficiente d’utilizzazione per uovo di volatili indigeno in guscio è di 91,77 g lordi.
Art. 4, titolo e cpv. 2 Entrata in vigore e durata di validità
2 È applicabile fino al 31 dicembre 1999.
II La presente modifica entra in vigore il 25 novembre 1998.
20 novembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin
1 RS 916.371.1
132 1998-0164