AS 1999 1321
Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
Modifica del 9 ottobre 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consi- glio nazionale del 12 settembre 19961; visto il parere del Consiglio federale del 7 maggio 19972, decreta:
I La legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni3 è modificata come segue:
Art. 37 cpv. 2 2 Se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornalie- re accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali so- no ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Art. 118 cpv. 4 4 Le prestazioni assicurative versate per infortuni non professionali avvenuti prima dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 19984 sono rette dal diritto precedente. Le prestazioni in denaro sono tuttavia versate secondo il nuovo diritto se la pretesa insorge dopo l’entrata in vigore della modifica del 9 otto- bre 1998.
II