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AS 1999 1323

Ordinanza sull'istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OISAM)

Ordinanza sull’istruzione fuori del servizio nelle società militari (OISAM)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 62 capoverso 3 della legge militare1, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza è applicabile all’istruzione e al perfezionamento volontari fuori del servizio sostenuti dalla Confederazione in Svizzera e all’estero (istruzione volontaria).

2 L’istruzione volontaria comprende:

a. l’istruzione militare fuori del servizio e le relative gare tecniche; b. lo sport militare fuori del servizio. 3 L’istruzione volontaria ha luogo nelle società militari e nelle associazioni militari mantello riconosciute dalla Confederazione. Nel caso delle associazioni mantello, l’istruzione si svolge principalmente nelle loro società e sezioni.

Art. 2 Scopo 1 L’istruzione volontaria deve rispondere alle esigenze dell’esercito e adempie, nell’interesse della difesa nazionale, i seguenti scopi: a. mantenere le conoscenze di base e le conoscenze tecniche militari; b. istruire e perfezionare la truppa e i quadri; c. promuovere le attitudini fisiche personali.

2 Nell’ambito dell’istruzione secondo il capoverso 1, devono essere segnatamente

incoraggiati l’idea di milizia, la camerateria e lo spirito di corpo.

Art. 3 Obbligo dell’autorizzazione 1 L’istruzione volontaria è sostenuta soltanto nella misura in cui è stata autorizzata.

RS 512.30 1 RS 510.10

1998-0226 1323

Istruzione fuori del servizio nelle società militari RU 1999

2 L’autorità che rilascia le autorizzazioni è l’Aggruppamento delle Forze terrestri. Il capo delle Forze terrestri disciplina i particolari. Sezione 2: Riconoscimento e compiti

Art. 4 Società militari e associazioni militari mantello 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) riconosce un’organizzazione come associazione militare mantello, se: a. ha la forma giuridica di un’associazione (art. 60 e segg. del Codice civile svizzero2); b. lo scopo dell’associazione soddisfa le esigenze della presente ordinanza; c. dispone di una struttura organizzativa che copre l’intera Svizzera; d. fornisce prestazioni essenziali a favore delle sue società o sezioni; e. dispone di un numero sufficiente di membri. 2 Le associazioni militari mantello riconosciute (associazioni mantello) coordinano le attività svolte nelle loro società o sezioni nell’ambito: a. dell’istruzione e del perfezionamento; b. di manifestazioni e gare. 3 Il DDPS può parimenti riconoscere società il cui scopo è conforme alle esigenze della presente ordinanza.

Art. 5 Organizzazione mantello delle società militari e delle associazioni militari mantello

1 Il DDPS riconosce un’associazione come organizzazione mantello delle società e

delle associazioni mantello se: a. ha la forma giuridica di un’associazione (art. 60 e segg. del Codice civile svizzero3); b. è sostenuta dalla maggioranza delle società militari e delle associazioni militari mantello. 2 Tale associazione assume il coordinamento tra le società e le associazioni mantello che le sono affiliate nonché con il DDPS.

Sezione 3: Istruzione militare, gare tecniche e sport militare

Art. 6 Istruzione militare fuori del servizio L’istruzione militare fuori del servizio si fonda sui punti principali dell’istruzione nell’esercito e comprende gli ambiti seguenti: a. l’istruzione di base generale;

2 RS 210 3 RS 210

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b. l’istruzione al comando specifica alla funzione; c. l’istruzione tecnica e le gare tecniche.

Art. 7 Sport militare fuori del servizio Lo sport militare fuori del servizio comprende segnatamente l’allenamento e le gare nelle discipline sportive militari invernali ed estive.

Art. 8 Diritto di partecipazione 1 Tutti i militari possono partecipare all’istruzione volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione secondo l’articolo 6 della presente ordinanza.

2 Nel caso in cui sussista un interesse pubblico, le Forze terrestri possono

autorizzare gli ex militari a partecipare all’istruzione conformemente al capoverso 1. 3 Anche gli ex militari possono partecipare alla direzione dell’istruzione per l’istru- zione militare e allo sport fuori del servizio. 4 La partecipazione all’istruzione al comando e all’istruzione tecnica specifiche alla funzione secondo l’articolo 6 lettere b e c della presente ordinanza può essere computata, come servizio d’istruzione, sul totale obbligatorio di giorni di servizio degli appuntati con funzione di sottufficiali e dei sottufficiali, per una durata massima di due giorni di corso. La partecipazione non dà diritto al soldo e all’indennità per perdita di guadagno. Le Forze terrestri disciplinano i particolari.

Sezione 4: Istruzione dei direttori dell’istruzione

Art. 9 Ammissione Possono essere istruiti come direttori dell’istruzione i membri di società e associazioni, sempre che facciano parte dell’esercito e, se possibile, svolgano già una funzione di quadro militare.

Art. 10 Obiettivo dell’istruzione 1 L’istruzione abilita i futuri direttori dell’istruzione a dirigere l’istruzione e il perfezionamento militari nell’ambito delle attività secondo la presente ordinanza. 2 Nei pertinenti corsi dell’istruzione, ai partecipanti sono impartite le nozioni fondamentali in materia di condotta degli uomini, di tecnica di condotta, di metodica dell’istruzione e di tecnica organizzativa.

Art. 11 Competenza, corsi, computabilità 1 L’istruzione incombe alle Forze terrestri, che organizzano ogni anno corsi dei due livelli seguenti: a. corso I livello base durata 3-5 giorni; b. corso II livello complementare durata 1-2 giorni.

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2 I partecipanti ai corsi ricevono il soldo e l’indennità per perdita di guadagno. Sul totale obbligatorio di giorni di servizio possono essere computati come servizio d’istruzione sette giorni di corso al massimo. I giorni di servizio sono iscritti nel libretto di servizio. Sezione 5: Prestazioni della Confederazione

Art. 12 Materiale, infrastruttura e personale specializzato per l’istruzione Nei limiti delle sue possibilità, il DDPS mette a disposizione, di regola gratuitamente, il materiale, l’infrastruttura e il personale specializzato necessari per l’istruzione.

Art. 13 Indennità finanziaria

1 L’organizzazione e lo svolgimento dell’istruzione volontaria autorizzata

conformemente all’articolo 3 della presente ordinanza sono indennizzati annualmente dalla Confederazione nei limiti dei crediti stanziati.

2 Le indennità sono versate alle associazioni mantello riconosciute. Le società

riconosciute che non dipendono da alcuna associazione mantello sono indennizzate direttamente.

3 Il DDPS determina l’aliquota delle indennità per:

a. le spese amministrative; b. le spese per l’istruzione e le gare, compresi gli allenamenti; c. i membri della direzione dell’istruzione.

4 Le indennità sono calcolate come segue:

a. per il capoverso 3 lettera a, secondo il numero:

1. di membri delle società e delle associazioni mantello riconosciute;

2. di sezioni e società affiliate all’associazione mantello riconosciuta;

b. per il capoverso 3 lettera b, secondo il numero di militari che partecipano all’istruzione e alle gare; c. per il capoverso 3 lettera c, secondo il numero di persone impiegate per la direzione dell’istruzione.

Art. 14 Spese di allacciamento e di utilizzazione Se, nell’ambito di un’attività d’istruzione autorizzata, devono essere pagate tasse pubbliche alle quali anche la truppa sarebbe soggetta per la medesima prestazione, tali tasse possono essere assunte, a richiesta, dal servizio contabile del DDPS incaricato parimenti del rimborso delle tasse alla truppa.

Art. 15 Materiale privato Per il materiale privato impiegato non è versata alcuna indennità. La Confederazione non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita di materiale privato nonché per la sostituzione o la riparazione di oggetti privati dell’equipaggiamento sportivo e di gara.

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Art. 16 Esclusione dalla franchigia di porto Le società militari, le associazioni militari mantello e i loro membri non hanno diritto alla franchigia di porto. Sezione 6: Assicurazioni

Art. 17 Assicurazione militare Tutti gli aventi diritto conformemente all’articolo 8, che partecipano a un’attività fuori del servizio autorizzata, sono assicurati presso l’assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.

Art. 18 Assicurazione infortuni e di responsabilità civile Chi organizza un’istruzione fuori del servizio conformemente alla presente ordinanza deve, se sussiste un rischio d’infortunio o di responsabilità civile, assicurarsi come segue: a. contro gli infortuni di persone non assicurate presso l’assicurazione militare; b. contro le pretese di responsabilità civile.

Sezione 7: Misure amministrative

Art. 19 Misure contro le società, le assicurazioni mantello e i loro membri 1 Il DDPS può revocare il riconoscimento alle società e alle associazioni mantello, riconosciute conformemente all’articolo 4 della presente ordinanza, che non si sottomettono alle prescrizioni della presente ordinanza o alle disposizioni dell’autorità di vigilanza. 2 Il Gruppo della condotta dell’istruzione delle Forze terrestri può prendere ulteriori misure nei confronti delle società, delle associazioni mantello e delle società e sezioni loro appartenenti che si oppongono alle istruzioni o la cui direzione amministrativa o tecnica, a più riprese, ha dovuto essere oggetto di reclami. Esso può: a. trattenere o revocare le prestazioni della Confederazione; b. consegnare il materiale soltanto dietro previo deposito di denaro; c. fornire le munizioni soltanto contro pagamento anticipato.

Art. 20 Misure contro l’organizzazione mantello Il DDPS può revocare il riconoscimento all’organizzazione mantello secondo l’articolo 5 della presente ordinanza, se quest’ultima non si attiene alle prescrizioni della presente ordinanza.

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Sezione 8: Vie legali

Art. 21 Controversie di natura non patrimoniale 1 Contro le decisioni di natura non patrimoniale della Sezione dell’istruzione fuori del servizio e dello sport militare fondate sulla presente ordinanza è possibile interporre ricorso al capo delle Forze terrestri entro 30 giorni dalla notificazione. 2 La decisione su ricorso del capo delle Forze terrestri può essere impugnata dinanzi al DDPS entro 30 giorni dalla notificazione. 3 Sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministra-

Art. 22 Controversie di natura patrimoniale 1 Il Gruppo della condotta dell’istruzione delle Forze terrestri decide sulle pretese contestate di natura patrimoniale della Confederazione o contro la Confederazione concernenti l’istruzione fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello (art. 168 cpv. 1 lett. g n. 1 dell’ordinanza del 29 novembre 19955 concernente l’amministrazione dell’esercito). 2 Contro le decisioni di prima istanza può essere interposto ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso del DDPS entro 30 giorni dalla notificazione. 3 La decisione della Commissione di ricorso del DDPS sottostà al ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. Esso disciplina i dettagli tecnici.

Art. 24 Diritto vigente: modifica L’ordinanza del 31 agosto 19946 concernente i servizi d’istruzione è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1 lett. m

1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare compiono, come

servizi di perfezionamento della truppa, a seconda del grado e della funzione:

4 RS 172.021 5 RS 510.301 6 RS 512.21

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m. corsi per direttori dell’istruzione fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello.

Appendice 1, colonna «Servizi d’istruzione supplementare» (SIS) Completare con „Corso per direttori dell’istruzione fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello (C direttori istr fuori del S)“.

Appendice 2 «Definizioni concernenti l’obbligo di prestare servizio militare» Completare con: «Corso per direttori dell’istruzione (C direttori istr) Serve alla formazione di direttori dell’istruzione per l’istruzione volontaria fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello».

Appendice 3, posizione «Forze terrestri» dopo «Corso per specialisti del SPP» Completare con:

Competenza Denominazione Durata Partecipanti Ritmo/turno Attribuzione/Com del servizio d’istruzione (in giorni) puto

Servizi speciali

Forze Corso d’istruzione militari che vengono secondo le Sono stabiliti terrestri per direttori istruiti come direttori necessità e autorizzati, dell’istruzione: dell’istruzione per di volta in corso I 3-5 l’istruzione fuori del volta, su (livello di base) servizio delle società proposta delle corso II 1-2 militari e delle Forze terrestri (livello associazioni militari nell’appendice complementare) mantello annuale che completa il PPS

Art. 25 Disposizioni transitorie

1 Fino al 31 dicembre 2001, le persone prosciolte dagli obblighi militari il 31

dicembre 1993 o più tardi sono equiparate ai militari per quanto concerne l’indennità finanziaria conformemente all’articolo 13. 2 Le procedure in sospeso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono trattate secondo il nuovo diritto.

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Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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