AS 1999 133
Ordinanza sulle tasse di verificazione
Ordinanza sulle tasse di verificazione
Modifica del 25 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse di verificazione è modificata come se- gue:
Art. 3 Determinazione delle tasse 1 Di norma, le tasse sono riscosse per pezzo; in casi speciali, in ragione del tempo impiegato per il lavoro.
2 Le tasse per pezzo sono stabilite nell’allegato.
3 Quando lo strumento di misurazione o l’operazione di verificazione non figura nel- l’allegato, la tassa è riscossa in ragione del tempo impiegato per il lavoro. 4 L’indennità oraria per le tasse in ragione del tempo impiegato per il lavoro è di 112 franchi. Le frazioni di quarto d’ora sono arrotondate per eccesso. 5 Le tasse per pezzo e l’indennità oraria coprono i seguenti costi dell’autorità di ve- rificazione: a. i costi del tempo di lavoro per la verificazione vera e propria; b. i costi generali per:
1. la corrispondenza e la fatturazione relative alla verificazione,
2. la gestione del registro degli strumenti di misurazione sottoposti alla veri-
ficazione,
3. l’amministrazione della documentazione tecnica,
4. la locazione dei locali, comprese le spese accessorie,
5. il telefono e il telefax;
c. le spese generali dell’autorità cantonale di verificazione relative a ordini di ri- parazione e diffide; d. la calibrazione interna dei propri strumenti di misurazione; e. la normale applicazione delle marche di verificazione secondo l’articolo 7 ca- poverso 2; f. le devoluzioni secondo l’articolo 11.
1 RS 941.298.1
1998-0142 133
Ordinanza sulle tasse di verificazione RU 1999
Art. 6 cpv. 1 lett. a-c 1 Oltre alle tasse di verificazione possono essere addebitati i seguenti disborsi: a. le spese di viaggio; b. le indennità per il tempo di viaggio e d’attesa o per tempo di presenza impro- duttivo non altrimenti utilizzabile e non imputabile all’autorità di verificazione, secondo l’indennità oraria giusta l’articolo 3 capoverso 4 e il supplemento per straordinari; c. le spese per il noleggio e il trasporto dei necessari strumenti di esame (strumenti di misurazione e mezzi ausiliari).
Art. 7 cpv. 2 2 Per le marche di verificazione (contrassegni ufficiali, millesimo, indicazioni di contenuto o di quantità) non può essere fatturato alcun disborso.
Art. 11 Devoluzioni ai Cantoni e all’Ufficio
1 Delle tasse riscosse secondo l’allegato gli uffici di verificazione devolvono:
a. il 5 per cento al Cantone a titolo di ammortamento degli strumenti di verifica- zione prescritti dall’Ufficio nonché degli altri mezzi ausiliari mobili e non mo- bili necessari all’attività di verificazione; b. il 5 per cento all’Ufficio a titolo di rimborso delle prestazioni che quest’ultimo fornisce in relazione a operazioni messe in conto dagli uffici di verificazione. 2 Delle tasse riscosse gli uffici di verificazione versano all’Ufficio l’importo stabilito nell’allegato a titolo di rimborso dell’assistenza ordinaria secondo l’articolo 25 ca- poverso 3 secondo periodo dell’ordinanza del 17 dicembre 19842 sulle verificazioni.
Art. 13 Titolo e cpv. 3 Esigibilità e interesse di mora 3 Per il pagamento tardivo di tasse e disborsi può essere calcolato un interesse di mora del 5 per cento; l’interesse decorre dalla scadenza del termine di pagamento.
II L’allegato dell’ordinanza sulle tasse di verificazione è sostituito dalla nuova versio- ne qui annessa.
2 RS 941.210
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Ordinanza sulle tasse di verificazione RU 1999
III Modifica del diritto vigente
1. L’ordinanza del 17 dicembre 19843 sulle verificazioni è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 3 primo periodo 3 Le spese relative all’assistenza ordinaria dell’Ufficio agli uffici di verificazione sono a carico della Confederazione, nella misura in cui non sono addebitate ai clienti degli uffici di verificazione nell’ambito delle tasse secondo l’ordinanza del 30 otto- bre 19854 sulle tasse di verificazione. ...
2. L’ordinanza del 25 giugno 19805 sugli uffici di verificazione è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 secondo periodo 3 ... I costi relativi all’equipaggiamento degli uffici di verificazione sono a carico dei Cantoni, nella misura in cui non sono addebitati ai clienti degli uffici di verificazio- ne nell’ambito delle tasse secondo l’ordinanza del 30 ottobre 19856 sulle tasse di verificazione.
Art. 12 cpv. 4 primo periodo 4 Il finanziamento delle spese d’insegnamento è di competenza della Confederazio- ne. ...
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
0999
3 SR 941.210 4 RS 941.298.1; RU 1999 133 5 RS 941.292 6 RS 941.298.1; RU 1999 133
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Allegato (art. 3 e 11)
Tasse di verificazione
Tasse per pezzo
1 Misure di lunghezza
Le tasse di verificazione sono stabilite come segue: il pezzo fr.
1.1 Misure di lunghezza
fino a 1 m 7.– più di 1 m 10.50
1.2 Misure nastriformi di metallo o altro materiale autorizzato
fino a 5 m 13.50 più di 5 m fino a 50 m 39.– più di 50 m 85.50
1.3 Calibri 25.50
1.4 Calibri elettronici con calcolatore 32.50
1.5 Sconti
Sconto di quantità per più di dieci strumenti di misura- zione delle cifre 1.1 - 1.4 e facenti parte della stessa commissione: da 11 a 20 pezzi 10 per cento più di 21 pezzi 15 per cento
2 Misure di volume per materie secche
Le tasse di verificazione sono stabilite come segue: il pezzo fr.
2.1 Casse il cui volume è determinato mediante calcolo 56.–
Prima suddivisione o telaio supplementare 28.– Ogni suddivisione supplementare 25.–
2.2 Casse il cui volume è determinato mediante riempi- secondo il tempo
mento con acqua impiegato
2.3 Telai per legna tagliata, con o senza suddivisione il pezzo fr.
½, 1 e 2 m3 20.40
3 e 4 m3 25.–
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3 Misure di volume per liquidi, già munite di tacche indicanti il volume
Le tasse di verificazione sono stabilite come segue (eccezioni alle cifre 5 e 6):
3.1 Verificazione del volume n. pezzi Tassa di base fr. più fr. il pezzo
fino a 1 dm3 1- 5 2.– 4.30 6 - 20 8.– 2.70 21 - 100 22.– 2.– da 101 52.– 1.70 più di 1 fino a 2 dm 3 1- 5 1.80 4.80 6 - 20 8.80 3.40 21 - 100 32.80 2.20 da 101 52.80 2.– più di 2 fino a 5 dm3 1- 5 –.– 6.80 6 - 20 12.50 4.30 21 - 100 32.50 3.30 da 101 52.50 3.10 più di 5 fino a 10 dm3 1- 5 –.– 8.60 6 - 20 15.50 5.50 21 - 100 41.50 4.20 da 101 131.50 3.30 più di 10 fino a 20 dm3 1- 5 –.– 12.70 6 - 20 31.– 6.50 21 - 100 67.– 4.70 da 101 187.– 3.50 più di 20 fino a 50 dm3 1- 5 –.– 16.30 6 - 20 44.50 7.40 21 - 100 82.50 5.50 da 101 212.50 4.20 più di 50 fino a 100 dm3 1- 5 –.– 21.60 6 - 20 65.– 8.60 21 - 100 123.– 5.70 da 101 263.– 4.30 più di 100 dm3 secondo il tempo impiegato Per ciascuna suddivisione la tassa è aumentata della metà del totale risul- tante dalla tabella precedente.
3.2 Verificazione della tara secondo il tempo impiegato
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4 Misure di volume per liquidi, sulle quali le tacche indicanti il volume
sono apposte al momento della verificazione Le tasse di verificazione sono stabilite come segue (eccezioni nelle cifre 5 e 6):
4.1 Verificazione del volume n. pezzi Tassa di base fr. più fr. il pezzo
fino a 1 dm3 1- 5 3.50 5.90 6 - 20 15.50 3.50 21 - 100 25.50 3.– da 101 65.50 2.60 più di 1 fino a 2 dm3 1- 5 2.50 7.– 6 - 20 16.– 4.30 21 - 100 32.– 3.50 da 101 72.– 3.10 più di 2 fino a 5 dm 3 1- 5 –.– 9.60 6 - 20 19.50 5.70 21 - 100 47.50 4.30 da 101 127.50 3.50 più di 5 fino a 10 dm3 1- 5 –.– 12.20 6 - 20 26.– 7.– 21 - 100 56.– 5.50 da 101 186.– 4.20 più di 10 fino a 20 dm3 1- 5 –.– 16.30 6 - 20 42.– 7.90 21 - 100 86.– 5.70 da 101 226.– 4.30 più di 20 fino a 50 dm3 1- 5 –.– 21.60 6 - 20 65.– 8.60 21 - 100 113.– 6.20 da 101 263.– 4.70 più di 50 fino a 100 dm3 1- 5 –.– 25.60 6 - 20 74.– 10.80 21 - 100 150.– 7.– da 101 300.– 5.50 più di 100 dm3 secondo il tempo impiegato Per ciascuna suddivisione la tassa è aumentata della metà del totale risul- tante dalla tabella precedente.
4.2 Verificazione della tara secondo il tempo impiegato
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5 Misure di vetro o di terra cotta con una capacità fino a 5 dm3
5.1 Le tasse per la verificazione di misure per lo spaccio, bicchieri, caraffe,
bottiglie, brocche ecc. trasparenti sono fissate come segue: n. pezzi Tassa di base fr. più fr. il pezzo fino a 1 dm3 1 - 50 97.50 -.– 51 - 100 5.– 1.85 101 - 1 000 60.– 1.30 1 001 - 10 000 560.– -.80 10 001 - 100 000 5 060.– -.35 più di 100 000 10 060.– -.30 più di 1 dm3 1 - 50 117.50 -.– 51 - 100 5.– 2.25 101 - 1 000 60.– 1.70 1 001 - 10 000 660.– 1.10 10 001 - 100 000 6 160.– -.55 più di 100 000 16 160.– -.45
5.2 Le tasse per la verificazione di misure per lo spaccio, bicchieri, caraffe,
bottiglie, brocche ecc. opachi corrispondono al doppio degli importi della tabella precedente.
5.3 Per l’apposizione di una linea di riempimento su almeno tre quarti della
circonferenza è riscosso un supplemento secondo il tempo impiegato.
6 Botti, bidoni, bottiglie nonché recipienti per mosto con una capacità
superiore a 5 dm3
6.1 Verificazione del volume, tassa di base per commissione fr. 86.–
6.2 Verificazione del volume, tassa categoria in dm3 il pezzo fr.
di verificazione supplementare fino a 50 9.– più di 50 fino a 100 11.80 più di 100 fino a 200 15.70 più di 200 fino a 300 19.60 più di 300 fino a 400 23.50 più di 400 fino a 500 27.40 più di 500 fino a 600 31.40 più di 600 fino a 700 35.30 più di 700 fino a 800 39.20 più di 800 fino a 900 43.10 più di 900 fino a 1000 47.– per ogni metro cubo o frazione di metro cubo in più 36.80
6.3 Verificazione del volume di botti di legno secondo il tempo impiegato
6.4 Verificazione della tara secondo il tempo impiegato
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6.5 Verificazione nell’azienda (botti di legno escluse)
Per verificazioni in aziende (birrerie, sidrerie, ecc.) che sono provviste di adeguate installazioni e mettono a disposizione un aiuto, le tasse possono essere ridotte del 50 per cento al massimo nella misura in cui ne risulti al- leggerito il lavoro del verificatore.
7 Apparecchi di misurazione per liquidi
Le tasse di verificazione sono stabilite come segue:
7.1 Pompe di misurazione a stantuffo
7.1.1 Pompe di misurazione con getto di quantità
corrispondente a un’alzata intera o parziale dello stantuffo per pompa fr. 26.– Supplemento per le suddivisioni per suddivisione fr. 3.–
7.1.2 Pompe di misurazione per miscele olio/benzina,
con o senza dispositivo di prepagamento: – verificazione senza controllo del rapporto della miscela per stantuffo fr. 30.– – verificazione con controllo del rapporto della miscela secondo il tempo impiegato
7.2 Contatori di volume e contatori di massa
Per le tasse, i contatori di volume e quelli di massa sono parificati (L /min = kg/min).
7.2.1 Impianti di misurazione per il riempimento
di serbatoi o vagoni cisterna, comprese le apparecchiature supplementari secondo il tempo impiegato
7.2.2 Colonne di distribuzione di carburante
(gas liquido escluso) per contatore fr. 62.–
7.2.3 Impianti di misurazione su autocisterne
7.2.3.1 Impianti di misurazione per prodotti
petroliferi, per ogni prodotto controllato: – alimentazione con pom- pa o forza di gravità fino a 1000 L /min per contatore fr. 133.– più di 1000 L /min per contatore fr. 175.– – impianti di misurazione per l’approvvi- gionamento di aerei secondo il tempo impiegato Supplemento per conversione della quantità con sonda della temperatura per ogni prodotto controllato fr. 18.–
7.2.3.2 Impianti di misurazione per altri liquidi
(latte escluso) secondo il tempo impiegato
7.2.4 Impianti di misurazione per il latte
7.2.4.1 Impianti di misurazione su autocisterne,
carrelli o in caseifici (impianti compatti): – solo erogazione o raccolta per contatore fr. 168.– – per erogazione e raccolta per contatore fr. 224.–
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Ordinanza sulle tasse di verificazione RU 1999
7.2.4.2 Impianti di misurazione stazionari per il
riempimento o lo svuotamento di cisterne per il trasporto secondo il tempo impiegato
7.2.4.3 Supplemento per dispositivi di stampa o
registrazione dei risultati della misurazione secondo il tempo impiegato
7.3 Supplementi per impianti servisol con colonne di distribuzione di carbu-
rante In più delle tasse per colonna sono riscosse le seguenti tasse:
7.3.1 Automatici con totalizzatore del volume
per cliente per automatico fr. 28.– in più per totalizzatore fr. 3.70
7.3.2 Impianti con servizio e pagamento alla cassa secondo il tempo impiegato
7.3.3 Impianti con prepagamento
per automatico a banconote – fino a un valore di fr. 50.– fr. 28.– – con valore superiore a fr. 50.– secondo il tempo impiegato per contatore allacciato in più fr. 11.20
7.3.4 Impianti a pagamento posticipato (carte di credito)
prima verificazione per automatico fr. 70.– verificazione successiva per automatico fr. 35.–
7.4 Conversione della quantità con sonda della tempertura ed eventualmente
indicatore di densità controllo in condizioni di laboratorio secondo il tempo impiegato
7.5 Contatori per olio da riscaldamento montati nelle distribuzioni per ap-
partamento e sui bruciatori di nafta verificazione eseguita da laboratori di verificazione diametri nominali di 4 e 8 mm per contatore fr. 9.– diametri nominali da 15 a 25 mm per contatore fr. 12.80 diametri nominali di 40 e 50 mm per contatore fr. 19.30 La parte della tassa devoluta all’Ufficio conformemente all’articolo 11 ca- poverso 2 corrisponde al 15 per cento delle tasse di verificazione.
8 Pesi
Le tasse di verificazione sono stabilite come segue: il pezzo fr.
8.1 Pesi della classe M3 fino a 500 g 3.60
1 kg, 2 kg 4.20
5 kg 6.–
10 kg 9.–
20 kg 12.–
50 kg 18.–
8.2 Pesi delle classi M2, M1 e F2 fino a 500 g 7.–
1 kg, 2 kg 8.–
5 kg 12.–
10 kg 18.–
20 kg 24.–
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Ordinanza sulle tasse di verificazione RU 1999
8.3 Pesi delle classi F1 1 mg fino a 1 kg 13.–
2 kg fino a 10 kg 24.–
8.4 Pesi delle classi E2 1 mg fino a 1 kg 25.–
2 kg fino a 20 kg 72.–
8.5 Per piccoli lavori di rettifica su singoli pesi, come rettifica mediante prelie- vo o aggiunta di materiale di rettifica, può essere riscosso un supplemento pari all’80 per cento al massimo delle tasse secondo le cifre 8.1 - 8.3.
8.6 Lavori più importanti, come pulitura di pesi, colatura di piombo o applica-
zione di anelli, non sono compresi nelle tasse secondo le cifre 8.1 - 8.4 e sono pertanto conteggiati a parte in ragione del tempo impiegato e del co- sto del materiale utilizzato. 8.7 Se la verificazione di pesi delle classi F1 ed E2 è effettuata da un laborato- rio di verificazione, la parte della tassa devoluta all’Ufficio conformemente all’articolo 11 capoverso 2 corrisponde al 10 per cento delle tasse di verifi- cazione, ma al massimo a 2.50 franchi per peso.
9 Bilance
9.1 Bilance non automatiche
9.1.1 Le tasse di verificazione (controllo fino alla portata massima) sono stabilite come segue: Portata per dispositivo di carico fr. fino a 5 kg 22.50 più di 5 kg fino a 20 kg 28.50 più di 20 kg fino a 50 kg 35.50 più di 50 kg fino a 100 kg 43.– più di 100 kg fino a 200 kg 52.– più di 200 kg fino a 500 kg 66.50 più di 500 kg fino a 1 000 kg 81.– più di 1 000 kg fino a 2 000 kg 99.– più di 2 000 kg fino a 5 000 kg 128.– più di 5 000 kg fino a 10 000 kg 140.– più di 10 000 kg fino a 20 000 kg 176.– più di 20 000 kg fino a 50 000 kg 209.– più di 50 000 kg fino a 100 000 kg 260.– più di 100 000 kg 440.– 9.1.2 Bilance con particolare dispositivo di carico che, per la verificazione, deve essere appositamente sistemato (p. es. bilance aeree, a gru o con recipiente) tassa di base più 50 per cento
9.1.3 Bilance con doppio dispositivo indicatore tassa di base più 10 per cento
9.1.4 Bilance con diversi dispositivi di carico accoppiabili:
per ogni dispositivo di carico, tassa secondo le cifre 9.1.1 - 9.1.3 più una tassa per il controllo del dispositivo di accoppiamento pari al 20 per cento della somma delle tasse di verificazione dei singoli dispositivi di carico.
9.1.5 Bilance a portate multiple tassa di base più 20 per cento
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Ordinanza sulle tasse di verificazione RU 1999
9.1.6 Bilance a livelli multipli tassa di base più 20 per cento
9.1.7 Supplemento per dispositivi di stampa o registrazione dei risultati della
misurazione:
10 per cento della tassa di base, ma al massimo 15 franchi
9.1.8 Bilance indicatrici del prezzo
pesatura statica tassa di base più fr. 60.– pesatura dinamica secondo il tempo impiegato
9.1.9 Deduzioni per la prima verificazione di bilance presentate in un’unica
commissione eseguita nello stesso luogo: da 11 a 20 pezzi meno 10 per cento della tassa di base più di 21 pezzi meno 20 per cento della tassa di base
9.2 Bilance automatiche
bilance su nastro, bilance totalizzatrici con recipiente, ecc. secondo il tempo impiegato
10 Apparecchi di misurazione dei gas di scarico
Le tasse di verificazione, escluse le spese per i gas di taratura e di riferi- mento nonché per il noleggio di apparecchi speciali, sono stabilite come segue:
10.1 Apparecchi di misurazione dei componenti
gassosi per apparecchio fr. 140.–
10.2 Apparecchi di misurazione del fumo diesel per apparecchio fr. 150.–
10.3 Apparecchi combinati per apparecchio fr. 280.–
11 Apparecchi di misurazione delle quantità di gas
Le tasse dei laboratori di verificazione e la parte della tassa da devolvere all’Ufficio conformemente all’articolo 11 capoverso 2 sono stabilite come segue:
11.1 Contatori
11.1.1 Contatori di gas a pareti deformabili:
Deflusso cubico in m3/h Tassa per pezzo fr. Di cui all’Ufficio fr.
fino a 6 18.20 5.40 più di 6 fino a 10 23.– 6.90 più di 10 fino a 16 30.20 9.10 più di 16 fino a 25 33.90 10.20 più di 25 fino a 40 42.40 12.70 più di 40 fino a 65 84.70 25.40 più di 65 fino a 100 133.10 39.90 più di 100 fino a 160 205.70 61.70 più di 160 fino a 250 302.50 90.80 più di 250 fino a 400 387.– 116.10
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Ordinanza sulle tasse di verificazione RU 1999
11.1.2 Altri contatori di gas:
Deflusso cubico in m3/h Tassa per pezzo fr. Di cui all’Ufficio fr.
fino a 100 424.– 127.– più di 100 fino a 250 448.– 134.50 più di 250 fino a 400 508.– 152.50 più di 400 fino a 1 000 605.– 181.50 più di 1000 fino a 2 500 1090.– 327.– più di 2500 fino a 4 000 1330.– 399.– più di 4000 fino a 10 000 1575.– 472.50
Se la verificazione avviene ad alta pressione, le tasse sono riscosse in base al tempo impiegato. La parte della tassa da devolvere all’Ufficio rimane, a seconda del deflusso cubico, uguale a quella indicata nella tabella prece- dente.
11.2 Dispositivi di conversione, compresa Tassa per pezzo Di cui all’Ufficio
Fr. Fr. la parte che misura lo stato del gas: verificazione con misurazione precedente 666.– 133.– controllo ulteriore sul luogo d’impiego 266.– 53.– controllo ulteriore dei fattori p, t e k sul dispositivo elettronico di conversione 200.– 50.–
12 Apparecchi di misurazione dell’energia e della potenza elettrica
L’ammontare della tassa riscossa dal laboratorio di verificazione per la prima verificazione o per quelle successive dipende dal numero di funzioni da controllare; si compone della tassa di base nonché di supplementi e de- duzioni. I supplementi e le deduzioni di cui alle cifre 12.1.2 e 12.1.3 si ri- feriscono alla tassa di base secondo la cifra 12.1.1, mentre i supplementi e gli sconti di quantità di cui alla cifra 12.1.4 al totale della tassa.
12.1 Contatori
12.1.1 Tassa di base per tutti i tipi di contatori il pezzo fr. 41.–
12.1.2 Supplementi per tutti i tipi di contatori
I seguenti supplementi, in per cento della tassa di base, vanno cumulati e aggiunti alla tassa di base.
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Ordinanza sulle tasse di verificazione RU 1999
Funzione speciale Supplemento in per cento per sistemi di misurazione n
n=1 n=2 n=3
Più sistemi di misurazione 0 30 50 A minuteria doppia e multipla, per ogni minute- ria in più 20 20 20 Contatori combinati d’energia attiva o reattiva, per tipo o passaggio addizionale di energia (attiva o reattiva) 60 60 60 Indicazione del massimo con periodo di registra- zione fino a 15 minuti 100 100 100 per ogni periodo di 15 minuti in più 20 20 20 Contatori di energia reattiva 20 25 30 Contatori su trasformatori di misura 30 40 50 Contatori di precisione (1% o meglio) 50 60 70 Corrente massima oltre 80 A 20 20 20
12.1.3 Sconto su contatori elettronici e contatori che non
necessitano di rettifica per motivi di costruzione 30 per cento di sconto
12.1.4 Supplementi e sconti di quantità
Quando contatori di uguale potenza nominale sono sottoposti contempora- neamente al controllo, da soli, in piccole serie o in gran numero, si conteg- giano i seguenti supplementi o sconti: per il controllo di 1 a 2 pezzi 100 per cento di supplemento
3 a 6 pezzi 30 per cento di supplemento
15 a 30 pezzi 20 per cento di sconto
più di 30 pezzi 30 per cento di sconto I laboratori di verificazione che appartengono al fabbricante dei contatori accordano uno sconto del 30 per cento per la prima verificazione di conta- tori normalizzati, indipendentemente dal numero di pezzi.
12.1.5 Tassa per dispositivi elettronici a minuteria
Controllo di funzioni non menzionate nella cifra 12.1.2 secondo il tempo impiegato
12.2 Trasformatori
12.2.1 Tassa di base per tutti i tipi di trasformatori il pezzo fr. 81.–
12.2.2 Supplementi per trasformatori
I seguenti supplementi, in per cento della tassa di base, sono applicati ai trasformatori a frequenza nominale di 50 Hz, nonché a tensioni e correnti secondarie normali. I supplementi vanno cumulati e aggiunti alla tassa di base.
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Ordinanza sulle tasse di verificazione RU 1999
Tensione massima di servizio Misura del rapporto Prova d’isolazione (tutti i trasformatori) di trasformazione con installazione di prova
del laboratorio del cliente di verificazione
in per cento in per cento in per cento fino a 1.2 kV – 35 20 più di 1.2 kV fino a 36 kV 60 100 35 più di 36 kV fino a 72,5 kV 180 200 90 più di 72,5 kV fino a 170 kV 320 350 210 più di 170 kV fino a 300 kV 500 700 450 più di 300 kV fino a 420 kV 670 900 700 più di 420 kV secondo il tem- secondo il tempo po impiegato impiegato
Corrente nominale Misura del rapporto di trasformazione (in più per i trasformatori di corrente) in per cento
più di 800 A fino a 2000 A 70 più di 2000 A fino a 5000 A 250 più di 5000 A secondo il tempo impiegato
Un supplemento del 20 per cento sulla tassa calcolata per la misura del rapporto di trasformazione è riscossa per ciascuna operazione di verifica- zione ufficiale quando un trasformatore di misura dispone di più campi di misura, un trasformatore di tensione di più avvolgimenti di misura o un trasformatore di corrente di più nuclei.
12.2.3 Sconti
Quando trasformatori dello stesso tipo di costruzione e con gli stessi dati nominali sono sottoposti contemporaneamente al controllo, sulle tasse cal- colate secondo le cifre 12.2.1 e 12.2.2 sono accordati i seguenti sconti: per il controllo di 8 a 13 pezzi 10 per cento
14 a 20 pezzi 20 per cento
più di 20 pezzi 30 per cento
12.3 Metodo di controllo statico per contatori
12.3.1 Principio
Per le formalità amministrative e per la misurazione dei campioni, il man- dante deve pagare una tassa al laboratorio. La tassa è dovuta ogni qualvolta la partita in questione è sottoposta al con- trollo per campionatura, a prescindere dal risultato del controllo. L’am- montare della tassa dipende dal numero di contatori di un mandante in una partita e costituisce una parte in per cento della tassa di base per la verifi- cazione ufficiale secondo la cifra 12.1.1.
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Ordinanza sulle tasse di verificazione RU 1999
12.3.2 Tassa per contatore
Numero di contatori per mandante Parte in per cento della tassa di base
1a 2 80 3a 6 50
7 a 14 40
15 a 30 25
31 a 100 22
101 a 1000 20
1001 a 5000 12
12.4 Parte della tassa da devolvere all’Ufficio (art. 11 cpv. 2)
12.4.1 Parte della tassa per contatori
Per la prima verificazione e per quelle successive di un contatore, è devo- luto il 12 per cento della tassa di base secondo la cifra 12.1.1.
12.4.2 Parte della tassa per contatori nel metodo di controllo statico
Per ogni controllo per campionatura di una partita, a prescindere dal risul- tato del controllo, va devoluto il 4 per cento della tassa di base secondo la cifra 12.1.1 per ogni contatore della partita. Fintanto che i contatori restano sottoposti al controllo statico, l’Ufficio non riceve alcuna percentuale per le successive verificazioni.
12.4.3 Parte della tassa per trasformatori
Per ogni trasformatore verificato è devoluto il 17 per cento della tassa di base secondo la cifra 12.2.1.
13 Apparecchi di misurazione dell’energia termica
Le tasse di verificazione sono stabilite come segue:
13.1 Contatori di calore con diametro nominale il pezzo fr.
fino a 32 mm 276.– più di 32 fino a 50 mm 312.– più di 50 fino a 125 mm 356.– più di 125 mm secondo il tempo impiegato
13.2 Captatori idraulici dei contatori di calore, il pezzo fr.
con diametro nominale fino a 32 mm 85.– più di 32 fino a 50 mm 121.– più di 50 fino a 125 mm 165.– più di 125 mm secondo il tempo impiegato
13.3 Calcolatori dell’energia termica il pezzo fr.
con paio di sonde di temperatura 191.–
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13.4 Contatori d’acqua calda con diametro il pezzo fr.
nominale fino a 20 mm 69.70 più di 20 fino a 32 mm 84.20 più di 32 fino a 50 mm 113.30 più di 50 fino a 125 mm 142.30 più di 125 mm secondo il tempo impiegato 13.5 Lo sconto di quantità per la verificazione di contatori di calore e di acqua calda nonché di captatori idraulici con diametro nominale fino a 32 mm, della medesima commissione e con deflusso nominale, allacciamento e po- sizione di montaggio uguali, è il seguente:
6 a 10 pezzi 8 per cento
11 a 19 pezzi 17 per cento
più di 20 pezzi 26 per cento
13.6 Parte della tassa da devolvere all’Ufficio (art. 11 cpv. 2)
Per la prima verificazione e per quelle successive di un apparecchio di mi- surazione, è devoluto il 15 per cento della tassa secondo le cifre 13.1 - 13.4, ma al massimo: fr. per un apparecchio secondo le cifre 13.1 60.– per un apparecchio secondo le cifre 13.2 30.– per un apparecchio secondo le cifre 13.4 24.–
14 Apparecchi di misurazione in relazione alla radioprotezione
Le tasse di verificazione e la parte della tassa da devolvere all’Ufficio (art. 11 cpv. 2) sono stabilite come segue: 14.1 Apparecchi di misurazione per il controllo di dispositivi di radiodiagnostica
Tassa il pezzo Di cui all’Ufficio Fr. Fr.
Dosimetri per la radiologia convenzionale 560.– 55.– con 1 detettore per ogni detettore supplementare 250.– 25.– Dosimetri per la radiologia dentale 220.– 20.– Dosimetri per il prodotto dose-superficie 340.– 35.– Dosimetri per la tomografia 220.– 20.– Chilovoltometri (non-invasivi) 200.– 20.– Misuratori del prodotto mAs (invasivi) 140.– 14.– Cronometri d’esposizione 140.– 14.– Sensitometri 210.– 20.– Densitometri 150.– 15.– Fotometri, luxmetri 85.– 9.–
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14.2 Apparecchi di misurazione delle radiazioni esterne
Apparecchi con fino a 10 punti di misurazione 150.– 15.– Apparecchi con esigenze più elevate (controllo dell’ambiente, camera di ionizzazione di riferimento, dispositivi elettronici, controllo delle funzioni d’allarme, più detettori o più qualità di radiazioni) 300.– 30.–
14.3 Apparecchi di misurazione della contaminazione superficiale
Apparecchi portatili, monitor per il suolo, monitor per mani e piedi fino a 4 nuclidi 150.– 15.– Apparecchi con esigenze più elevate (monitor per mani e piedi e con più di 4 nuclidi, monitor per indumenti, monitor per il corpo) 300.– 30.–
14.4 Apparecchi di misurazione elettronici della concentrazione di radon
Un solo punto di misurazione durante la misura annuale di interconfronto del labo- ratorio di verificazione 300.– 30.– Verificazione in tutti gli altri casi secondo il tempo impiegato 40.–
15 Sistemi dosimetrici di riferimento per la radioterapia
15.1 Le tasse dei laboratori di verificazione sono riscosse in base al tempo im-
piegato. L’utilizzazione di sale di irradiazione e della loro strumentazione sono fatturate a parte. 15.2 La parte della tassa da devolvere all’Ufficio (art. 11 cpv. 2) per ogni appa- recchio verificato è di 100 franchi.
16 Apparecchi per misurazioni acustiche
Le tasse del laboratorio di verificazione sono stabilite come segue:
Prima Verificazione verificazione Fr. Fr.
16.1 Sonometri senza livello energetico medio Leq. 540.– 420.–
16.2 Sonometri con livello energetico medio Leq. 590.– 470.–
16.3 Sonometri con funzioni più ampie
a un canale 690.– 560.– a due canali 840.– 665.–
16.4 Taratori 220.– 220.–
16.5 Taratori a più funzioni 840.– 840.–
16.6 Filtri a bande di ottava e o terzi di ottava 180.– 180.–
Filtri a bande di ottava e a terzi di ottava combinati 240.– 240.–
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Prima Verificazione verificazione Fr. Fr.
16.7 Registratori di livello 220.– 220.–
16.8 Impianti audiometrici 490.– 490.–
16.9 Parte della tassa da devolvere all’Ufficio (art. 11 cpv. 2)
Parte per il controllo annuale, per laboratorio di verificazione fr. 1500.– e per anno Parte per ogni apparecchio verificato 7,5 per cento della tassa di verificazione
17 Apparecchi di misurazione per la circolazione stradale
Le tasse di verificazione sono stabilite come segue: per apparecchio fr.
17.1 Apparecchi di misurazione della velocità mediante 1170.–
radar
17.2 Apparecchi di misurazione della velocità mediante 1170.–
laser
17.3 Tachigrafi montati sui veicoli 570.–
17.4 Impianti di sorveglianza della circolazione secondo il tempo
ai semafori impiegato
17.5 Apparecchi di misurazione della velocità per esami secondo il tempo
tecnici impiegato
17.6 Parte della tassa da devolvere all’Ufficio (art. 11 cpv. 2)
Parte per il controllo annuale, per laboratorio di fr. 1500.– verificazione e per anno Parte per ogni apparecchio verificato 7,5 per cento della tassa di verifi- cazione
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