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Ordinanza del DDPS concernente i cavalli dell'esercito

Ordinanza del DDPS concernente i cavalli dell’esercito

del 18 febbraio 1999

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 5 dell’ordinanza del 17 febbraio 19991 concernente i cavalli del- l’esercito, ordina:

Sezione 1: Acquisto dei cavalli dell’esercito

Art. 1 Acquisto 1 Le Forze terrestri possono, se del caso, acquistare anche cavalli d’origine estera.

2 I sottufficiali, i soldati e le reclute delle truppe del treno e delle truppe veterinarie possono mettere in vendita il loro cavallo o il loro mulo. 3 I cavalli che i sottufficiali, i soldati e le reclute delle truppe del treno e delle truppe veterinarie mettono in vendita possono essere anche di razza Haflinger.

Art. 2 Requisiti

1 I cavalli e i muli devono soddisfare i requisiti seguenti:

a. cavalli da sella: robusti, impiegabili in maniera polivalente e di carattere equilibrato; altezza al garrese almeno 160 cm; età mini- ma 4 anni; b. razza del Giura: tipo animale da soma; altezza al garrese da 151 a 158 cm; età minima 4 anni; c. muli: altezza al garrese da 147 a 158 cm; età minima 4 anni; d. razza Haflinger: altezza al garrese da 145 a 158 cm; età minima 4 anni. 2 Il Servizio veterinario dell’esercito, se del caso, può attenuare o inasprire i requi- siti. 3 Le vaccinazioni e l’inidoneità sono regolati negli articoli 4 capoverso 3 e 5 ca- poverso 1 dell’ordinanza del 10 giugno 1996 2 sui cavalli noleggiati per i servizi d’istruzione.

Art. 3 Marcatura I cavalli e i muli acquistati devono essere contrassegnati con un marchio impresso a fuoco sull’incollatura.

RS 514.421

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Ordinanza del DDPS concernente i cavalli dell’esercito RU 1999

Art. 4 Competenza 1 Il Servizio veterinario dell’esercito è competente per l’acquisto dei cavalli del- l’esercito. 2 In occasione dell’acquisto, il Servizio veterinario dell’esercito consulta un rappre- sentante dell’Ufficio federale delle truppe da combattimento. 3 Per l’acquisto di cavalli del treno e di muli, esso può inoltre consultare un rappre- sentante della Federazione svizzera delle organizzazioni d’allevamento equino.

Sezione 2: Addestramento dei cavalli dell’esercito

Art. 5 Addestramento dei cavalli da sella Le Forze terrestri addestrano i cavalli da sella affinché possano almeno: a. spostarsi in modo sicuro nel terreno e nel traffico; b. rimanere tranquilli durante il servizio e non essere influenzati negativamente dal materiale e dall’ambiente; c. essere abituati alla stabulazione nei box; d. compiere salti semplici sul terreno; e. essere attaccati singolarmente; f. essere caricati senza problemi; g. raggiungere il livello d’addestramento richiesto nel „Test in campagna“ ed es- sere impiegati per il brevetto di cavaliere della Federazione Svizzera Sport Equestre.

Art. 6 Addestramento dei cavalli del treno e dei muli

1 Dopo l’acquisto, i cavalli del treno e i muli devono compiere un allenamento

d’adattamento da 3 a 6 settimane nonché un addestramento di tre settimane in una colonna del treno.

2 I cavalli del treno e i muli devono essere addestrati affinché possano:

a. portare il basto, essere montati, attaccati alle carrette del treno e caricati senza problemi; b. spostarsi in modo sicuro anche su terreni difficili.

Sezione 3: Vendita dei cavalli dell’esercito

Art. 7 Vendita dei cavalli da sella

1 Hanno diritto all’acquisto di un cavallo da sella:

a. gli ufficiali del treno e gli ufficiali veterinari dei gruppi del treno e delle colon- ne del treno nonché dei gruppi veterinari e delle compagnie veterinarie; b. gli ufficiali e i sottufficiali di professione distaccati nelle scuole del treno o nelle scuole veterinarie. 2 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione distaccati nelle scuole del treno o nelle scuole veterinarie hanno il diritto di acquistare un cavallo da sella quando sono di-

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sponibili in numero sufficiente cavalli da sella addestrati. Se non sono incorporati come militari montati, devono chiedere l’autorizzazione d’acquisto all’ufficio fede- rale competente. 3 Chi vuole acquistare un cavallo da sella deve dimostrare di poter prendersene cura in modo conforme alle esigenze dell’animale.

Art. 8 Vendita di cavalli del treno e di muli 1 I sottufficiali, i soldati e le reclute delle truppe del treno e delle truppe veterinarie hanno il diritto di acquistare un cavallo del treno o un mulo. 2 Gli aventi diritto all’acquisto possono riacquistare il cavallo del treno o il mulo da loro stessi messo in vendita. 3 Chi vuole acquistare un cavallo del treno o un mulo deve dimostrare di poter pren- dersene cura in modo conforme alle esigenze dell’animale.

Art. 9 Prezzo di vendita e aggiudicazione 1 Il prezzo di vendita per i militari è stabilito conformemente all’ordinanza del 10 giugno 19963 sui cavalli noleggiati per i servizi d’istruzione. Quando più acquirenti si interessano allo stesso cavallo o allo steso mulo, l’aggiudicazione avviene per sorteggio. 2 In caso di vendita a fornitori di cavalli, l’aggiudicazione avviene al miglior offe- rente.

Art. 10 Competenza 1 Il Servizio veterinario dell’esercito è competente per la vendita di cavalli dell’eser- cito ai militari autorizzati. 2 In occasione della vendita di cavalli del treno e di muli, il Servizio veterinario dell’esercito si avvale della collaborazione dell’Ufficio federale delle truppe da combattimento.

Sezione 4: Diritti e obblighi degli acquirenti

Art. 11 Obbligo di custodia e allenamento dei cavalli 1 I cavalli dell’esercito venduti ai militari soggiacciono a un obbligo di custodia: a. di sei anni per un cavallo da sella; b. di quattro anni per un cavallo del treno o un mulo.

2 I cavalli dell’esercito devono essere sottoposti a un allenamento regolare.

3 L’obbligo di custodia sussiste, anche se il diritto d’acquisto giusta l’articolo 7 o 8 non esiste più.

3 RS 514.43

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Art. 12 Divieto d’allevamento Durante il periodo dell’obbligo di custodia le giumente non devono servire all’alle- vamento.

Art. 13 Pena convenzionale Chi aliena il proprio cavallo prima della scadenza dell’obbligo di custodia o infrange il divieto d’allevamento deve pagare la pena convenzionale stabilita nel contratto d’acquisto.

Art. 14 Esenzione dall’obbligo di custodia Le Forze terrestri possono esentare un cavallo dell’esercito dall’obbligo di custodia quando il proprietario: a. è dichiarato inabile al servizio; b. non è più incorporato in una formazione del treno o in una formazione veteri- naria; c. è in congedo all’estero; d. è stato promosso al grado d’ufficiale; e. non può più tenere il cavallo per motivi privati; f. non può più tenere il cavallo in modo conforme alle esigenze dell’animale.

Art. 15 Riacquisto 1 Le Forze terrestri possono riacquistare i cavalli dell’esercito esentati dall’obbligo di custodia. Decidono il riacquisto quando il cavallo non può più essere tenuto in modo conforme alle esigenze dell’animale. 2 Il prezzo di riacquisto è stabilito secondo l’articolo 13 dell’ordinanza del 10 giu- gno 19964 sui cavalli noleggiati per i servizi d’istruzione. 3 Il Servizio veterinario dell’esercito decide in merito all’ulteriore impiego dei ca- valli dell’esercito riacquistati.

Art. 16 Notificazione concernente l’inidoneità al servizio, la morte o l’alienazione 1 Il proprietario deve notificare immediatamente per scritto al Servizio veterinario dell’esercito: a. l’inidoneità al servizio del cavallo dell’esercito; b. la morte del cavallo dell’esercito; c. ogni alienazione dopo la scadenza dell’obbligo di custodia. 2 Alle notificazioni d’inidoneità al servizio e di morte dev’essere allegato un certifi- cato veterinario. 3 Il proprietario che ha causato l’inidoneità al servizio o la morte intenzionalmente o per grave negligenza, non ha più diritto di acquistare un altro cavallo dell’esercito.

4 RS 514.43

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Sezione 5: Impiego dei cavalli dell’esercito nelle scuole e nei corsi

Art. 17 Obbligo di servizio 1 Durante il periodo dell’obbligo di custodia i proprietari di cavalli dell’esercito si presentano con il loro cavallo a ogni servizio delle truppe del treno o delle truppe veterinarie cui sono chiamati. 2 Dopo la scadenza dell’obbligo di custodia, un cavallo dell’esercito può essere mes- so a disposizione per altri servizi o chiamato d’intesa con il proprietario. 3 Il Servizio veterinario dell’esercito noleggia i cavalli dell’esercito conformemente all’ordinanza del 10 giugno 19965 sui cavalli noleggiati per i servizi d’istruzione in vista del servizio presso la truppa.

Art. 18 Dichiarazione d’inidoneità 1 Il Servizio veterinario dell’esercito dichiara non idonei i cavalli dell’esercito che non sono più idonei al servizio militare o che sono affetti da tare o difetti secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 10 giugno 19966 sui cavalli noleggiati per i servizi d’istruzione. 2 Esso decide circa l’ulteriore impiego dei cavalli dell’esercito di proprietà dell’eser- cito dichiarati inidonei. 3 Quando un cavallo dell’esercito è dichiarato inidoneo al servizio, il Servizio vete- rinario dell’esercito stabilisce l’importo minimo di vendita. 4 Per ogni vendita dev’essere concluso un contratto scritto. Qualsiasi obbligo di ga- ranzia dev’essere escluso dal contratto (art. 198 del Codice delle obbligazioni7).

Art. 19 Impiego di cavalli da sella dell’esercito da parte di ufficiali e di sottufficiali di professione Gli ufficiali e i sottufficiali di professione distaccati nelle scuole del treno o nelle scuole veterinarie che non sono proprietari di un cavallo dell’esercito possono uti- lizzare un cavallo da sella dell’esercito durante le scuole e i corsi.

Art. 20 Impiego di cavalli da sella privati da parte di ufficiali e di sottufficiali di professione 1 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione che non sono proprietari di un cavallo dell’esercito possono impiegare, con l’autorizzazione del comandante competente, il loro cavallo da sella privato nelle scuole e nei corsi delle truppe del treno o delle truppe veterinarie, sempreché sia idoneo al servizio. 2 I cavalli sono sottoposti a una stima d’entrata e a una stima d’uscita conforme- mente all’ordinanza del 10 giugno 1996 8 sui cavalli noleggiati per i servizi d’istru- zione, come nel caso dei cavalli noleggiati.

5 RS 514.43 6 RS 514.43 7 RS 220 8 RS 514.43

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3 Il foraggio, l’alloggio, la cura, la ferratura, le cure veterinarie nonché i trasporti durante le scuole e i corsi sono a carico della Confederazione. Per contro, non è ver- sata alcuna indennità di nolo. 4 L’assicurazione incombe al proprietario del cavallo da sella. La Confederazione risponde soltanto per i danni intervenuti durante il servizio che possono essere pro- vati.

Art. 21 Utilizzazione della scuderia 1 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione possono alloggiare i loro cavalli da sella nelle scuderie della loro scuola durante il periodo che separa le scuole e i corsi, sempreché le scuderie non siano utilizzate per altri scopi.

2 Essi sono responsabili per il mantenimento e la cura dei cavalli.

3 Il proprietario del cavallo si assume le spese per l’utilizzazione delle scuderie e per il foraggio.

Sezione 6: Controlli Art. 22 1 Il Servizio veterinario dell’esercito tiene i controlli concernenti i cavalli dell’eser- cito acquistati, addestrati, venduti e riformati. 2 Esso stende un verbale per ogni cavallo dell’esercito. Tale documento accompagna il cavallo e serve come base per la stima d’entrata e la stima d’uscita nonché per la revisione.

Sezione 7: Cure veterinarie Art. 23 Il Servizio veterinario dell’esercito assicura le cure veterinarie ai cavalli dell’esercito che si infortunano o si ammalano nei servizi d’istruzione o nei corsi e nei concorsi fuori del servizio autorizzati.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

1 Le Forze terrestri sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 Esse possono delegare a un organo esterno all’amministrazione i seguenti compiti: a. l’acquisto e l’addestramento dei cavalli da sella; b. l’allenamento all’adattamento dei cavalli del treno e dei muli; c. la custodia e l’allenamento dei cavalli dell’esercito di proprietà dell’esercito; d. le cure veterinarie importanti o che devono essere fornite dopo il servizio.

3 L’Ufficio federale delle truppe della logistica emana le istruzioni tecniche.

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Art. 25 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del 12 dicembre 1977 9 concernente il Deposito federale dei cavalli dell’esercito; b. l’ordinanza del 27 giugno 199410 concernente la vendita di cavalli da sella del Deposito federale dei cavalli dell’esercito a ufficiali e a istruttori.

Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1999.

18 febbraio 1999 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ogi

9 Non pubblicata nella RU.

10 RU 1994 1668

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