AS 1999 1341
Decreto federale concernente un articolo costituzionale sulla medicina dei trapianti
Decreto federale concernente un articolo costituzionale sulla medicina dei trapianti
del 26 giugno 19981
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 24decies 1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute. 2 Stabilisce in particolare criteri affinché l’attribuzione degli organi sia equa. 3 La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 7 febbraio 19992. 2 Conformemente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale sui diritti politici3, essa è entrata in vigore il 7 febbraio 1999.
23 marzo 1999 Cancelleria federale