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AS 1999 1363

Legge federale sui brevetti d'invenzione

Legge federale sui brevetti d’invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

Modifica del 9 ottobre 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 19981, decreta:

I La legge federale del 25 giugno 19542 sui brevetti è modificata come segue:

Modifica di un’espressione

1 Nell’articolo 4 la designazione “Istituto federale della proprietà in-

tellettuale” è sostituita da “Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto)”.

2 Negli articoli 5 capoverso 1, 15 capoverso 1 lettera a, 19 capoverso

1, 24 capoverso 1, 25 capoverso 3, 27 capoverso 2, 46a capoverso 4 lettera a, 47 capoverso 1, 49 capoverso 1, 56 capoverso 2, 59 capover- so 1, 59a capoverso 1, 60 capoverso 1, 63 capoverso 1, 63a capoverso 1, 64 capoverso 1, 65, 88, 99 capoverso 2, 110, 112 lettera b, 114 ca- poverso 2, 117, 118, 120, 122 capoversi 1 e 2, 123, 130, 131 capo- verso 1, 132, 134, 135, 137, 138, 140f capoverso 2, 140g, 140i capo- versi 1 lettera a e 3 nonché 140l capoverso 1, le designazioni «Istituto federale della proprietà intellettuale», rispettivamente «Ufficio fede- rale della proprietà intellettuale», sono sostituite con «Istituto».

1 Il richiedente o il titolare del brevetto che non avesse osservato un

termine previsto dalla legge o impartito dall’Istituto può chiedere per scritto a quest’ultimo il proseguimento della procedura.

Le decisioni dell’Istituto in materia di brevetti sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso della proprietà intellettuale (com- missione di ricorso).

1999-4148 1363

Legge sui brevetti RU 1999

Art. 61 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3

1 L’Istituto pubblica:

...

3 Il Consiglio federale determina l’organo di pubblicazione.

Art. 133 cpv. 1

1 Il Trattato di cooperazione e, a titolo complementare, la presente

legge sono applicabili alla procedura dinanzi all’Istituto, che funge da ufficio ricevente.

Titolo che precede l’art. 140a Titolo settimo: Certificati protettivi complementari Capo primo: Certificati protettivi complementari per medicinali

1 L’Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari

(certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. A. Principio

2 Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le

composizioni di principi attivi.

2 Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.

3 Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso pro-

dotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.

1 Il certificato è nullo se:

a. è stato rilasciato in violazione delle disposizioni degli articoli 140b, 140c capoverso 2, 146 capoverso 1 o 147 capoverso 1;

Legge sui brevetti RU 1999

Titolo che precede l’articolo 140n Capo 2: Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari

1 L’Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari

(certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un prodotto fitosanitario.

2 Gli articoli 140a capoverso 2-140m sono applicabili per analogia.

Art. 146

1 Un certificato protettivo complementare può essere rilasciato per

ogni prodotto protetto da un brevetto al momento dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 19983 e per il C. Certificati quale l’autorizzazione di immissione in commercio conformemente protettivi complementari all’articolo 140b è stata accordata dopo il 1° gennaio 1985. per prodotti fitosanitari 2 La richiesta di rilascio del certificato deve essere inoltrata entro sei I. Autorizzazione prima dell’entra- mesi dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ot- ta in vigore tobre 1998. In caso d’inosservanza del termine, l’Istituto dichiara irricevibile la richiesta.

Art. 147

1 Certificati sono rilasciati anche in base a brevetti che si sono estinti,

allo scadere della durata massima, tra l’8 febbraio 1997 e l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 19984. II. Brevetti estinti 2 La durata di protezione del certificato è calcolata giusta l’articolo 140e; essa è efficace tuttavia soltanto a partire dalla pubblicazione della richiesta di rilascio del certificato.

3 La richiesta deve essere presentata entro due mesi dall’entrata in

vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d’inosservanza del termine, l’Istituto dichiara irricevibile la richiesta.

4 L’articolo 48 capoversi 1, 2 e 4 si applica per analogia al periodo

compreso tra l’estinzione del brevetto e la pubblicazione della richiesta.

3 RU 1999 1363 4 RU 1999 1363

Legge sui brevetti RU 1999

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1998 Consiglio nazionale, 9 ottobre 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 28 gennaio 19995.

2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 1999.

31 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

5 FF 1998 3792

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