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Ordinanza sulla maturità professionale
Ordinanza sulla maturità professionale
del 30 novembre 1998
L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l’articolo 29 capoverso 2 della legge federale del 19 aprile 19781 sulla forma- zione professionale (LFP), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola il conseguimento della maturità professionale, in parti- colare i tipi e i curricoli di formazione, le istituzioni scolastiche, la struttura e il cor- so degli studi, le prove finali e gli aspetti di natura esecutiva.
Art. 2 Maturità professionale
1 La maturità professionale comprende una formazione professionale di base e una
formazione approfondita nell’ambito della cultura generale. Essa rafforza la compe- tenza professionale, personale e sociale di chi ne è titolare promuovendone la mobi- lità e la flessibilità professionali e personali. 2 La maturità professionale pone in particolare le premesse per lo studio in una scuo- la universitaria professionale e facilita la frequenza di curricoli di formazione in scuole professionali di grado superiore come pure il perfezionamento nella profes- sione. 3 Chi è in possesso della maturità professionale soddisfa le condizioni richieste per avviarsi a un’attività professionale piú complessa e esigente ed è in grado di assume- re nell’esercizio di tale attività responsabilità nei confronti di se stesso, degli altri, della società e dell’ambiente nonché di contribuire a promuovere la competitività dell’economia svizzera.
Art. 3 Indirizzi della maturità professionale La maturità professionale può essere conseguita nei seguenti indirizzi: a. indirizzo tecnico; b. indirizzo commerciale; c. indirizzo artistico; d. indirizzo artigianale.
RS 412.103.1 1 RS 412.10
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Art. 4 Tipi e curricoli di formazione, istituzioni scolastiche 1 È possibile conseguire la maturità professionale nei seguenti tipi e curricoli di for- mazione nelle rispettive istituzioni scolastiche: a. nel quadro della formazione professionale di base in scuole medie professionali parallele al tirocinio (SMP); b. nel quadro della formazione professionale di base in scuole a tempo pieno e in scuole d’arti e mestieri; c. dopo una formazione professionale di base in corsi di formazione in scuole a tempo pieno o a tempo parziale.
2 Le scuole che preparano alla maturità professionale possono essere organizzate
nell’ambito di una scuola professionale degli indirizzi artigianale e industriale, com- merciale o artistico. 3 L’Ufficio federale può, su proposta dell’autorità cantonale, dare il proprio assenso a tipi o curricoli di formazione oppure a istituzioni scolastiche di altra natura.
Capitolo 2: Tipi e curricoli di formazione, istituzioni scolastiche Sezione 1: Formazione in scuole medie professionali parallele al tirocinio
Art. 5 Durata
1 La formazione alla SMP dura almeno sei semestri.
2 Essa inizia, di regola, nel corso del primo anno di tirocinio. Per i tirocini di durata quadriennale, la formazione deve iniziare al piú tardi all’inizio del secondo anno di tirocinio. 3 L’insegnamento obbligatorio secondo il piano di studio per l’insegnamento profes- sionale e la formazione di SMP non devono superare complessivamente due giorni la settimana in media. I giorni di insegnamento riservati alla SMP possono essere organizzati per blocchi.
Art. 6 Organizzazione
1 La formazione di SMP si svolge secondo due modelli organizzativi:
a. integrata nell’insegnamento obbligatorio (modello integrativo); b. a complemento dell’insegnamento obbligatorio (modello additivo). 2 Se la situazione della scuola lo consente, la formazione viene organizzata secondo il modello integrativo. 3 Le classi vengono, di regola, formate secondo gli indirizzi di maturità professio- nale. L’insegnamento può essere impartito in comune in classi di diverso indirizzo, se i contenuti del programma, ragioni di natura pedagogica e esigenze di carattere organizzativo lo giustificano. 4 Quando il rispettivo programma quadro della maturità professionale pone esigenze superiori a quelle dell’insegnamento obbligatorio, quest’ultimo può essere sostituito
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dalla formazione di SMP. La materia di cultura generale nelle professioni artigianali e industriali viene sempre sostituita dalla formazione di SMP.
5 L’insegnamento obbligatorio è considerato formazione di SMP quando le sue esi-
genze corrispondono almeno a quelle previste dai rispettivi programmi quadro della maturità professionale.
Art. 7 Modello integrativo
1 Quando è organizzata secondo il modello integrativo, la formazione di SMP av-
viene in classi composte esclusivamente di maturandi di una singola professione o di un gruppo di professioni. Le materie obbligatorie e le materie della maturità profes- sionale vengono impartite secondo un modello integrativo. La formazione dura al- meno 2160 lezioni.
2 In materie che sono contemporaneamente materie di SMP e materie obbligatorie
l’insegnamento si svolge al livello di maturità professionale.
Art. 8 Modello additivo Se la formazione di SMP avviene secondo il modello additivo, le materie di maturità professionale vengono impartite in aggiunta all’insegnamento obbligatorio. L’inse- gnamento per la maturità professionale dura almeno 1440 lezioni.
Sezione 2: Formazione in scuole a tempo pieno e in scuole d’arti e mestieri
Art. 9 In generale L’insegnamento nelle scuole a tempo pieno e in quelle d’arti e mestieri avviene in classi composte esclusivamente di maturandi.
Art. 10 Formazione in scuole medie di commercio 1 Nelle scuole medie di commercio è possibile, previo consenso dell’autorità canto- nale e in via eccezionale, impartire l’insegnamento nel primo anno di formazione in classi comuni, composte di maturandi e candidati al solo diploma. 2 La pratica in azienda di almeno 39 settimane è parte integrante della formazione di maturità professionale.
Sezione 3: Corsi per professionisti qualificati
Art. 11 1 I corsi di formazione per professionisti qualificati comprendono almeno 1200 le- zioni e durano almeno due semestri. 2 Nel caso di tipi o di curricoli di formazione articolati, l’Ufficio federale, su propo- sta dell’autorità cantonale, può concedere deroghe al numero minimo di lezioni.
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Capitolo 3: Ammissione, attestato e promozione
Art. 12 Ammissione 1 L’ammissione ai curricoli di formazione per la maturità professionale è decisa, per tutti i modelli di formazione, sulla base di una procedura di ammissione. 2 Le condizioni e la procedura di ammissione sono regolate dall’autorità cantonale.
3 Chi ha soddisfatto le condizioni di ammissione nel Cantone in cui risiede e supe- rato la procedura di ammissione deve poter assolvere la formazione anche in un altro Cantone.
Art. 13 Pagella 1 Al termine di ogni semestre viene rilasciata una pagella con la valutazione delle prestazioni per ogni materia frequentata. 2 La media di tutte le note nelle materie di maturità professionale viene arrotondata a una cifra decimale.
3 La promozione è decisa dalla scuola sulla base della pagella.
Art. 14 Promozione
1 La promozione al semestre successivo avviene quando:
a. la media delle note sia di almeno 4,0; b. vi siano al massimo due note insufficienti; c. lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4,0 non superi complessiva- mente 2,0 punti. 2 Chi non soddisfa le condizioni del capoverso 1 è promosso in via provvisoria, tut- tavia una sola volta nel corso dell’intera formazione. 3 L’autorità cantonale emana un regolamento di promozione per le sezioni di matu- rità professionale delle scuole a tempo pieno e a tempo parziale come pure delle scuole d’arti e mestieri.
Capitolo 4: Insegnamento
Art. 15 In generale
1 L’insegnamento si articola in:
a. materie fondamentali; b. materie specifiche; c. materie complementari. 2 Le materie fondamentali sono comuni a tutti gli indirizzi di maturità professionale.
3 Le materie specifiche caratterizzano i diversi indirizzi di maturità professionale.
4 Le materie complementari garantiscono un’adeguata libertà di scelta ai maturandi. Servono pure a promuovere l’insegnamento interdisciplinare.
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5 Le materie fondamentali e quelle specifiche sono obbligatorie. È inoltre obbligato- ria la frequenza in almeno una materia complementare. 6 L’Ufficio federale emana i rispettivi programmi quadro per tutti gli indirizzi di maturità professionale.
Art. 16 Materie fondamentali
1 Le materie fondamentali sono:
a. prima lingua nazionale; b. seconda lingua nazionale; c. terza lingua (lingua nazionale o lingua non nazionale); d. storia e istituzioni politiche; e. economia politica/economia aziendale/diritto; f. matematica. 2 L’Ufficio federale fissa nei programmi quadro obiettivi, contenuti e numero di le- zioni delle materie fondamentali.
Art. 17 Materie specifiche L’Ufficio federale designa nei programmi quadro dei diversi indirizzi della maturità professionale le materie specifiche e ne fissa obiettivi, contenuti e numero di lezioni.
Art. 18 Materie complementari L’Ufficio federale propone nei programmi quadro le materie complementari e ne fissa il numero minimo di lezioni. Le scuole hanno la facoltà di ampliarne l’offerta. Devono essere offerte almeno due materie complementari.
Art. 19 Dispensa dalla frequenza Può essere dispensato dalla frequenza chi in una determinata materia dispone già delle conoscenze previste dal programma quadro.
Art. 20 Lingua d’insegnamento 1 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui avviene la forma- zione.
2 L’insegnamento in singole materie può avvenire parzialmente o totalmente in
un’altra lingua nazionale o in una lingua non nazionale.
3 La menzione di insegnamento bilingue, ai sensi del capoverso 2, deve apparire
nella pagella.
Art. 21 Requisiti per il corpo insegnante
1 Possono svolgere attività di insegnamento nelle materie previste dai programmi
delle SMP le persone che dispongano di una formazione specifica a livello univer- sitario (università, politecnico, scuola universitaria professionale), di una formazione
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pedagogica e didattica di grado adeguato e che siano state introdotte alla pedagogia per la formazione professionale. 2 Per casi singoli l’Ufficio federale può riconoscere, su proposta dell’autorità canto- nale, altri tipi di formazione.
3 I Cantoni possono fissare requisiti supplementari.
Capitolo 5: Esami finali di maturità professionale Sezione 1: In generale
Art. 22 Attestato federale di maturità professionale 1 Chi ha superato gli esami finali di maturità professionale ed è titolare di un atte- stato di capacità ottiene l’attestato federale di maturità professionale. 2 Chi ha frequentato una scuola media di commercio ottiene l’attestato federale di maturità professionale se ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dal regola- mento degli esami. 3 L’attestato federale di maturità professionale informa sulla professione appresa e attesta le prestazioni ottenute a scuola e agli esami.
Art 23 Insuccesso agli esami finali di maturità professionale 1 A chi non ha superato gli esami di maturità professionale viene rilasciato l’attestato di capacità, rispettivamente il diploma di una scuola media di commercio, se tutte le condizioni previste per il suo ottenimento sono state soddisfatte. 2 L’autorità cantonale regola svolgimento e natura di necessari esami sostitutivi e emana disposizioni per situazioni contingenti.
Sezione 2: Esami finali nelle scuole medie professionali parallele al tirocinio
Art. 24 Materie d’esame
1 Vengono esaminate almeno cinque materie fondamentali e almeno una materia
specifica. L’Ufficio federale può fissare le materie d’esame nei programmi quadro. 2 L’autorità cantonale stabilisce quali materie specifiche vengono esaminate, se nulla è stabilito nei programmi quadro. 3 I candidati di lingua madre romancia possono, su richiesta e se frequentano scuole che accolgono allievi provenienti da una regione romancia, sostenere nella materia ”Prima lingua nazionale” un esame in romancio e uno in tedesco. In tal caso, il ri- sultato dell’esame risulta dalla media delle note ottenute nelle due lingue.
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Art. 25 Periodo e forma degli esami finali 1 Gli esami si svolgono alla fine della formazione. Possono tuttavia essere anticipati in tre materie al massimo. L’autorità cantonale ne fissa il periodo.
2 La forma degli esami è stabilita nei programmi quadro.
3 Nelle materie in cui l’insegnamento, conformemente all’articolo 20 capoverso 2, ha avuto luogo nella forma bilingue, l’esame può essere sostenuto parzialmente o totalmente, su richiesta del candidato, nella seconda lingua. Le materie in cui gli esami si sono svolti secondo tali modalità devono essere menzionate nell’attestato di maturità professionale.
Art. 26 Preparazione e svolgimento degli esami 1 Per principio, gli esami finali vengono preparati e condotti dalle persone che hanno impartito l’insegnamento. 2 Le scuole universitarie professionali devono essere adeguatamente coinvolte nella preparazione e nello svolgimento degli esami.
Art. 27 Certificati e diplomi riconosciuti Esami per l’ottenimento di certificati o di diplomi da parte di organizzazioni esterne possono essere considerati parte integrante degli esami di maturità professionale per le materie corrispondenti, a condizione che siano riconosciuti dall’Ufficio federale.
Art. 28 Condizioni per il superamento degli esami
1 L’esame di maturità professionale è superato quando:
a. la media complessiva finale delle note sia di almeno 4,0; b. vi siano al massimo due note insufficienti; c. lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4,0 non superi complessiva- mente 2,0 punti. 2 La nota complessiva finale risulta dalla media di tutte le note finali delle materie d’esame e non d’esame; essa è arrotondata a una cifra decimale. 3 La nota finale nelle materie d’esame è la media tra il risultato dell’esame e la nota della materia; essa è arrotondata a una cifra decimale.
4 La nota finale delle materie non d’esame è la nota della materia.
5 La nota della materia corrisponde alla media delle note della pagella dei due ultimi semestri; essa è arrotondata a una cifra decimale. 6 Le note vengono assegnate ai sensi dell’articolo 32 dell’ordinanza del 7 novembre
19792 sulla formazione professionale.
2 RS 412.101
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Art. 29 Ripetizione degli esami di maturità professionale 1 Chi non ha superato gli esami ha il diritto di ripeterli una sola volta. La ripetizione concerne solo le materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota in- sufficiente. 2 Nelle materie in cui l’esame viene ripetuto, la nota finale è la media del risultato dell’esame, senza tenere conto della nota della materia. 3 Nelle materie che non sono state oggetto d’esame la prima volta, la nota di materia insufficiente è sostituita da una nota finale assegnata sulla base di un esame.
4 Quando la preparazione alla ripetizione dell’esame avviene frequentando nuova-
mente le lezioni regolari di maturità professionale, nel computo della nota finale della materia si considerano le nuove note ottenute. 5 Per le materie nelle quali l’esame non deve essere ripetuto, valgono le note otte- nute la prima volta.
6 Su richiesta è possibile ripetere gli esami in tutte le materie.
Sezione 3: Esami finali in altre istituzioni scolastiche e esami federali di maturità professionale
Art. 30 Scuole a tempo pieno e scuole d’arti e mestieri 1 Per le scuole a tempo pieno e le scuole d’arti e mestieri si applicano gli articoli 24,
26 e 27. Le disposizioni degli articoli 25, 28 e 29 si applicano per analogia.
2 Il periodo di pratica in azienda nelle scuole medie di commercio si conclude con un esame di «Lavori pratici». La nota di questo esame conta doppio.
3 L’autorità cantonale emana un regolamento degli esami.
Art. 31 Scuole a tempo pieno e a tempo parziale per professionisti qualificati
1 Le disposizioni degli articoli da 24 a 29 si applicano per analogia.
2 Chi in singole materie può provare, sulla base di esami sostenuti, di disporre di conoscenze e competenze almeno equipollenti a quelle richieste può essere dispen- sato dall’esame finale di maturità professionale in quelle materie.
Art. 32 Esami federali di maturità professionale Chi ha acquisito le conoscenze richieste per la maturità professionale altrimenti che attraverso la frequenza di un curricolo di formazione ai sensi dell’articolo 4 può so- stenere gli esami federali di maturità professionale. L’Ufficio federale emana un re- golamento sull’ammissione agli esami e sul loro svolgimento.
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Capitolo 6: Riconoscimento federale di curricoli di formazione
Art. 33 1 Le istanze concernenti il riconoscimento federale dei curricoli di maturità profes- sionale di una scuola devono essere presentate all’Ufficio federale dall’autorità cantonale. 2 L’Ufficio federale decide su proposta della Commissione federale di maturità pro- fessionale.
Capitolo 7: Disposizioni esecutive
Art. 34 Compiti della Confederazione
1 L’Ufficio federale:
a. decide su istanze concernenti il riconoscimento federale di curricoli di maturità professionale; b. emana i programmi quadro per tutti gli indirizzi di maturità professionale, con linee direttrici e indicazioni metodologiche per le materie fondamentali e le materie specifiche e con l’indicazione del numero minimo di lezioni delle mate- rie complementari; c. fissa le modalità degli esami di maturità professionale; d. emana un regolamento sull’ammissione agli esami federali di maturità profes- sionale e sul loro svolgimento; e. decide sul riconoscimento di esami per l’ottenimento di un certificato o di un diploma da parte di organizzazioni esterne; f. decide su proposte concernenti la riduzione della durata della formazione nelle scuole d’arti e mestieri e nelle scuole d’arte; g. decide su proposte concernenti il riconoscimento di tipi o curricoli speciali di formazione di maturità professionale; h. decide su esperienze pilota che prevedono deroghe alle disposizioni della pre- sente ordinanza o ai programmi quadro; i. si consulta, prima di decidere, con la Commissione federale di maturità profes- sionale.
2 La Commissione federale di maturità professionale:
a. esercita, su incarico dell’Ufficio federale, l’alta sorveglianza sulla maturità professionale e cura il necessario coordinamento a livello svizzero; b. esprime il proprio parere sulle istanze di riconoscimento dei curricoli di for- mazione per la maturità professionale e formula il preavviso all’intenzione dell’Ufficio federale; c. assiste e accompagna le scuole che preparano alla maturità professionale du- rante e dopo la conclusione della procedura di riconoscimento; d. organizza gli esami federali di maturità professionale; e. esprime il proprio parere su questioni di principio inerenti alla maturità profes- sionale e sottopone all’Ufficio federale proposte concernenti l’evoluzione futu- ra della maturità professionale.
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Art. 35 Compiti dei Cantoni 1 Ove la presente ordinanza non stabilisca altrimenti, la competenza esecutiva è dei Cantoni. 2 In particolare i Cantoni esercitano la sorveglianza sulla formazione nel quadro della preparazione alla maturità professionale. L’autorità cantonale designa gli orga- ni responsabili delle scuole, come pure gli organi competenti per la maturità profes- sionale e regola gli aspetti inerenti alle competenze nell’ambito degli esami finali
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 36 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’8 febbraio 19833 concernente l’organizzazione, le condizioni d’ammissione, la promozione e l’esame finale della scuola media professionale è abrogata.
Art. 37 Disposizioni transitorie 1 Per i maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 1999 vale il diritto previgente, ad eccezione della disposizione di cui al capoverso 2. 2 L’autorità cantonale emana le disposizioni transitorie e applica gli articoli da 22 a 31 sugli esami finali di maturità professionale a partire dagli esami dell’anno 2000. 3 I programmi quadro dell’Ufficio federale e le prescrizioni cantonali concernenti la maturità professionale devono essere adattati alla presente ordinanza al piú tardi il 1° gennaio 2001.
Art. 38 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
30 novembre 1998 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia: Il direttore, Sieber
3 RU 1983 753, 1993 313
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