Lexipedia

AS 1999 1378

Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio

Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro)

Modifica del 16 marzo 1999

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 29 febbraio 19961 sul tiro fuori del servizio è modificata come segue:

Art. 6 lett. l, p e q Non sono obbligati al tiro segnatamente gli ufficiali subalterni: l. con la funzione di ufficiale delle trasmissioni nonché di ufficiale della circola- zione e dei trasporti nelle formazioni sanitarie; p. incorporati negli stati maggiori «a disposizione del comandante»; q. della musica militare.

Art. 7 cpv. 1 lett. a

1 Sono dispensati dal tiro obbligatorio segnatamente:

a. i militari che durante l’anno in questione prestano almeno 70 giorni di servizio militare con soldo;

Art. 48 Fucile d’assalto 57 in prestito Fatto salvo l’articolo 51 e sempre che le riserve lo consentano, le seguenti persone istruite al fucile d’assalto 57 possono ottenere tale arma in prestito per il periodo in cui partecipano regolarmente agli esercizi federali: a. i militari; b. i membri delle società di tiro di nazionalità Svizzera non incorporati nel- l’esercito.

Art. 51 cpv. 2 e 4

2 Abrogato

4 I fucili d’assalto 90 non possono essere consegnati in prestito:

a. ai membri del Corpo delle guardie di confine che sono già in possesso di un fu- cile d’assalto 90 come parte del loro equipaggiamento;

1 RS 512.311

1378 1999-4132

Ordinanza del DDPS sul tiro RU 1999

b. ai membri dei Corpi di polizia che dispongono già di un fucile d’assalto 90 ap- partenente alla Confederazione come parte del loro equipaggiamento di polizia.

Art. 73 cpv. 2 secondo e terzo periodo Abrogati

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 1999.

16 marzo 1999 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ogi

1379