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AS 1999 1388

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale

Ordinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale (OSMV)

del 1° marzo 1999

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia; visto l’articolo 7 dell’ordinanza del 17 dicembre 19842 sulla qualificazione degli strumenti di misura, ordina:

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina l’ammissisione e la verificazione degli strumenti e dei sistemi impiegati per la misurazione ufficiale della velocità di veicoli stradali nonché degli indicatori di velocità ai sensi dell’articolo 55 dell’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali. 2 Sono parte integrante di uno strumento per la misurazione della velocità segnata- mente anche tutti gli elementi che: a. sono necessari all’attribuzione del valore della velocità misurata al veicolo controllato; b. pur non contribuendo direttamente alla determinazione del valore misurato possono influenzarlo, come coperture o protezioni contro le intemperie.

Art. 2 Ammissione 1 Gli strumenti per misurare la velocità sono ammessi se corrispondono allo stato della tecnica come descritto in particolare nelle norme e raccomandazioni interna- zionali riportate nell’allegato 1. 2 L’Ufficio federale di metrologia (Ufficio federale) definisce al momento dell’am- missione le procedure d’esame specifiche da impiegare per la verificazione.

Art. 3 Limiti di tolleranza per verificazione e controlli 1 Per la verificazione degli strumenti per misurare la velocità valgono i limiti di tol- leranza relativi alla verificazione riportati nell’allegato 2.

RS 941.261

1388 1999-4144

Strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale RU 1999

2 Per i controlli al di fuori della verificazione valgono i limiti di tolleranza relativi ai controlli in servizio riportati nell’allegato 2.

Art. 4 Validità della verificazione

1 Gli strumenti per misurare la velocità devono essere verificati ogni anno.

2 Gli strumenti per l’esame ufficiale di indicatori di velocità ai sensi dell’articolo 55 dell’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali devono essere verificati ogni due anni. 3 Se le caratteristiche metrologiche del tipo di costruzione lo permettono o lo esigo- no, al momento dell’ammissione l’Ufficio federale può anticipare o posticipare il termine della successiva verificazione oppure rinunciare alla verificazione. 4 Gli strumenti per misurare la velocità difettosi devono essere messi fuori servizio e contrassegnati. Prima di una nuova messa in servizio devono essere riparati e verifi- cati. 5 Se non sono verificati entro sei mesi dopo la scadenza della validità delle verifica- zione, prima di una nuova verificazione gli strumenti per misurare la velocità devo- no essere sottoposti ad adeguata revisione. 6 Gli strumenti di misura presentati per l’ulteriore verificazione devono essere fun- zionanti e puliti.

Art. 5 Competenza Sono competenti a effettuare la verificazione degli strumenti per misurare la velocità l’Ufficio federale e i laboratori di verificazione autorizzati dal Dipartimento.

Art. 6 Disposizione transitoria È permesso continuare a utilizzare per la misurazione ufficiale della velocità gli stru- menti già utilizzati a tale scopo prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Detti strumenti devono essere sottoposti alla verificazione entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1999.

1° marzo 1999 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Koller

4 RS 741.41

Strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale RU 1999

Allegato 1 (art. 2)

Raccomandazioni e norme

a. Recommandation Internationale OIML R 915 1990: «Cinémomètres radar pour la mesure de la vitesse des véhicules»; b. Norma europea SN EN 50081-1: 19926 Compatibilità elettromagnetica – Norma generica emissione. Parte 1: Zone residenziale, commerciale e dell’industria leggera; c. Norma europea SN EN 50081-2: 1993 Compatibilità elettromagnetica – Norma generica emissione. Parte 2: Zona industriale; d. Norma europea SN EN 50082-2: 1995 Compatibilità elettromagnetica – Norma generica immunità. Parte 2: Zona industriale; e. Norma europea SN EN 60825-1: 1994 + A11: 1997 Sicurezza degli apparecchi a laser. Parte 1: Classificazione dei materiali, prescrizioni e guida per l’utente.

5 OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale. Si possono ottenere informa- zioni sulle raccomandazioni OIML presso l’Ufficio federale di metrologia, 3003 Berna- Wabern. 6 Le norme riportate nel presente allegato possono essere richieste presso l’Associazione svizzera di normazione (ASN), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale RU 1999

Allegato 2 (art. 3)

1 Limiti di tolleranza degli strumenti di misura della velocità

impiegati per le misurazioni ufficiali – Le condizioni climatiche alle quali i limiti di tolleranza devono essere ri- spettati sono quelle specificate dal fabbricante per il rispettivo tipo di strumento. – Le indicazioni in per cento si riferiscono allo scarto relativo fra l’indi- catore dello strumento di misura e l’indicatore di riferimento.

1.1 Limiti di tolleranza dei tachimetri radar e dei tachigrafi

Limiti di tolleranza alla verificazione A. Media m degli scarti dal valore di riferimento −1,4 % ≤ m ≤ +0,5 % Scarto standard s degli scarti ≤ 1,2 % (m + 3 s) < +3 % La media m e lo scarto standard s vanno determinati sulla base di almeno

120 misure valide risultanti da misurazioni effettuate nel traffico reale o

simulato. B. Misure singole fino a 100 km/h scarto mass. +3 km/h oltre 100 km/h scarto mass. +3 % Limiti di tolleranza in servizio C. Misure singole fino a 100 km/h scarto mass. +4 km/h oltre 100 km/h scarto mass. +4 %

1.2 Limiti di tolleranza dei tachimetri laser

Limiti di tolleranza alla verificazione A. Media m degli scarti dal valore di riferimento −1,4 % ≤ m ≤ +0,5 % Scarto standard s degli scarti ≤ 0,8 % (m + 3 s) < +2 % La media m e lo scarto standard s vanno determinati sulla base di almeno

120 misure valide risultanti da misurazioni effettuate nel traffico reale o

simulato. B. Misure singole fino a 100 km/h scarto mass. +2 km/h oltre 100 km/h scarto mass. +2 % Limiti di tolleranza in servizio C. Misure singole fino a 100 km/h scarto mass. +3 km/h oltre 100 km/h scarto mass. +2,5 %

Strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale RU 1999

2 Limiti di tolleranza degli strumenti di misura della velocità

impiegati per il controllo ufficiale dei tachimetri – Le condizioni climatiche alle quali i limiti di tolleranza devono essere ri- spettati sono quelle specificate dal fabbricante per il rispettivo tipo di strumento. – Lo strumento di misura deve rispettare i limiti di tolleranza soltanto nell’ambito di misurazione consentito e utilizzato. – Le indicazioni in per cento si riferiscono allo scarto relativo fra l’indi- catore dello strumento di misura e l’indicatore di riferimento. Limiti di tolleranza alla verificazione A. Media m degli scarti dal valore di riferimento −2,0% ≤ m ≤ +2,0 % Scarto standard s degli scarti ≤ 1,2 % La media m e lo scarto standard s vanno determinati sulla base di almeno

60 misure valide risultanti da misurazioni effettuate nel traffico reale o si-

mulato. B. Misure singole fino a 50 km/h scarto mass. + 2 km/h fra 50 e 100 km/h scarto mass. + 3 km/h oltre 100 km/h scarto mass. + 3 %