AS 1999 1395
Ordinanza concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione
Ordinanza concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione (OERaP)
del 24 marzo 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 42 della legge del 22 marzo 19911 sulla radioprotezione (LRaP); visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedi- menti per migliorare le finanze federali, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per provvedimenti, prestazioni e decisioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e degli organi da esso incaricati, nel campo della radioprotezione.
Art. 2 Obbligo dell’emolumento
1 L’emolumento è dovuto da chi chiede un provvedimento, una prestazione o una
decisione secondo l’articolo 1. Le spese sono calcolate a parte (art. 7).
2 Se per un provvedimento, una prestazione o una decisione l’emolumento è dovuto
da più persone, queste rispondono solidalmente.
Art. 3 Esenzione dagli emolumenti Le autorità e le aziende della Confederazione sono esentate da qualsiasi emolumento se chiedono prestazioni per se stesse.
Art. 4 Riduzione, condono dell’emolumento o rinuncia alla sua riscossione 1 L’UFSP o gli organi incaricati possono ridurre o condonare l’emolumento nel caso di indigenza dell’assoggettato o per altri gravi motivi. 2 In singoli casi debitamente motivati l’UFSP o gli organi incaricati possono rinun- ciare a riscuotere gli emolumenti, segnatamente:
RS 814.56
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a. per l’eliminazione di sorgenti radioattive la cui formazione è avvenuta quan- do la legge sulla radioprotezione non era ancora applicabile o il cui proprie- tario non è o non è più identificabile; b. per prestazioni che sono principalmente di interesse pubblico o che sono effettuate per salvaguardare la sicurezza della popolazione; c. per informazioni e consulenze, nella misura in cui esse non oltrepassino l’ambito di una semplice richiesta verbale o scritta.
Art. 5 Calcolo degli emolumenti 1 Gli emolumenti per provvedimenti, prestazioni e decisioni sono calcolati secondo le aliquote stabilite nell’allegato. 2 Gli emolumenti per provvedimenti, prestazioni e decisioni di cui non sono stabilite aliquote sono calcolati di regola secondo il tempo impiegato. Il tempo di viaggio e il tempo di attesa sono calcolati come ore di lavoro. Valgono le seguenti aliquote: Fr./ora
a. per il personale delle classi di stipendio 5-15 110.– b. per il personale delle classi di stipendio 16-22 130.– c. per il personale delle classi di stipendio 23-31 160.–
Art. 6 Supplemento d’emolumento L’UFSP o gli organi incaricati possono esigere un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento per prestazioni chieste urgentemente o fuori dell’orario normale di lavoro.
Art. 7 Spese Sono considerati spese i costi supplementari inerenti a una determinata prestazione, quali: a. gli onorari secondo l’ordinanza del 12 dicembre 19963 sulle indennità ai membri delle commissioni extraparlamentari; b. le spese di viaggio e di trasporto, nella misura in cui non se ne tiene conto nelle aliquote degli emolumenti secondo l’allegato; c. le spese per lavori che l’UFSP ha demandato a terzi.
Art. 8 Preventivo In caso di prestazioni onerose, l’UFSP o gli organi incaricati preinformano gli as- soggettati sull’ammontare prevedibile degli emolumenti e delle spese.
3 RS 172.311
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Art. 9 Anticipazione In casi giustificati (domicilio all’estero, arretrati ecc.) l’UFSP o gli organi incaricati possono esigere dagli assoggettati il versamento di un’adeguata anticipazione.
Art. 10 Decisione circa gli emolumenti e rimedi di diritto 1 L’UFSP o gli organi incaricati fatturano di regola l’emolumento subito dopo aver fornito la prestazione. 2 Entro 30 giorni dalla notifica della fatturazione gli assoggettati possono esigere dall’UFSP o dagli organi incaricati una decisione d’emolumento. Contro questa de- cisione è ammesso, entro 30 giorni, il ricorso al Dipartimento federale dell’interno. Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.
Art. 11 Scadenza
1 L’emolumento scade:
a. con la fatturazione; b. dopo l’emanazione della decisione sull’emolumento; c. in caso di ricorso, quando la decisione su ricorso è passata in giudicato.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla scadenza.
Art. 12 Incasso Gli emolumenti fino a 200 franchi possono essere riscossi anticipatamente o contro rimborso.
Art. 13 Prescrizione
1 L’intero credito si prescrive in 5 anni dal momento della scadenza.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.
Sezione 2: Disposizioni finali
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 2 marzo 19874 concernente le tasse per la radioprotezione è abro- gata.
Art. 15 Disposizione transitoria Alle prestazioni non ancora terminate prima dell’entrata in vigore della presente or- dinanza s’applicano le disposizioni previgenti.
4 RU 1987 524, 1992 1170
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Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1o aprile 1999.
24 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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Allegato (art. 5 cpv. 1)
Aliquote degli emolumenti
Fr.
1 Ammissione di impianti e sorgenti radioattive (art. 128-131
dell’ordinanza sulla radioprotezione, ORaP)
1.1 Tassa di cancelleria per ogni decisione d’ammissione 125.–
1.2 Omologazioni secondo l’art. 129 ORaP
a. con misure-gamma o con misure nel scintillatore liquido ai sensi del punto 4.1 200.– b. i costi per speciali apparecchi d’esame e apparecchi supplementari sono fatturati separatamente
1.3 Protrazione di una decisione d’ammissione 210.–
1.4 Tempo supplementare impiegato da un collaboratore
scientifico, all’ora 110.–
2 Autorizzazione per esami fisiologici e farmacologici
(art. 28 ORaP)
2.1 Tassa di cancelleria per ogni autorizzazione rilasciata 125.–
2.2 Trattamento di una domanda d’autorizzazione per esami
fisiologici o farmacologici con sorgenti radioattive non sigillate o sigillate secondo l’art. 28 OraP 450.–
3 Ammissione di radiofarmaci
(art. 29-32 ORaP)
3.1 Tassa di cancelleria per ogni decisione di ammissione 125.–
3.2 Trattamento di una domanda per l’ammissione di ra-
diofarmaci secondo l’art. 30 ORaP 100.–
3.3 Trattamento di una domanda per un test di radiofarmaci
secondo l’art. 29 ORaP 450.–
4 Misure
4.1 Misure gamma e misure in scintillatori liquidi 200.–
4.2 Le spese amministrative e il tempo supplementare im-
piegato sono fatturati separatamente
5 Licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti secon-
do l’art. 28 della legge sulla radioprotezione
5.1 Tassa di cancelleria per tutti i tipi di licenze, per ogni li-
cenza 125.–
5.2 Tasse di elaborazione per licenze d’esercizio e di mani-
polazione
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Fr.
5.2.1 Impianti generatori di radiazioni ionizzanti
a. Impianti medici a raggi X ad uso diagnostico Impianti di radiografia (incl. la radiofotografia) 660.– Impianti di radioscopia 725.– Impianti di radiografia e radioscopia 880.– Tomografi computerizzati 975.– Densitometri ossei 350.– Impianti dentistici fino a 70 kV 200.– Impianti dentistici oltre a 70 kV 550.– b. Impianti medici ad uso terapeutico Impianti fino a 100 kV) 850.– Impianti oltre 100-400 kV 1850.– Acceleratori di particelle 2200.– c. Impianti di uso non medico Impianti a raggi x con protezione totale 475.– Impianti a raggi x senza protezione totale 975.– Acceleratori di particelle 1750.– d. Commercio, installazione, manutenzione di im- pianti di uso medico 4900.–
5.2.2 Sorgenti radioattive
a. Sorgenti radioattive sigillate e unità irradianti Unità irradianti di uso medico (incl. «afterloading») 1975.– Unità irradianti di uso non medico 1700.– Sorgenti radioattive sigillate la cui attività supera
100 000 volte il limite di licenza di cui all’allegato
3 colonna 10 ORaP 1150.–
Sorgenti radioattive sigillate la cui attività è uguale o inferiore a 100 000 volte il limite di licenza di cui all’allegato 3 colonna 10 ORaP 600.– b. Altre installazioni e altri impianti Area di lavoro di tipo C (art. 69 cpv. 3 lett. a ORaP) 1150.– Area di lavoro di tipo B (art. 69 cpv. 3 lett. b ORaP) 1325.– Area di lavoro di tipo A (art. 69 cpv. 3 lett. c ORaP) 1925.– Camera di terapia per pazienti (da 1 a 2 camere) 1550.– Scuole (senza laboratorio) con: – sorgenti radioattive sigillate o tubi emettori di elettroni/apparecchio a raggi x 600.– – sorgenti radioattive sigillate e tubi emettori di elettroni/apparecchio a raggi x 1150.– Commercio (senza deposito nell’azienda) 700.– Licenza di importazione/esportazione separata 100.–
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Fr.
5.3 Rinnovo o cessione di licenza d’esercizio / di manipola-
zione dopo la scadenza della durata di validità (art. 126 cpv. 2 ORaP) La tassa di disbrigo per ogni tipo di licenza ammonta al 50% delle aliquote di cui alla cifra 5.2 dell’allegato
5.4 Adattamento di licenze sulla base di cambiamenti so-
praggiunti nel periodo di validità Tassa di elaborazione unica 100.–
6 Condizionamento, deposito intermedio e eliminazione
di scorie radioattive (art. 88-92 ORaP)
6.1 Scorie condizionate, al m3 30 000.–
6.2 Scorie non condizionate, al m3
(volume effettivo delle scorie) 94 000.–
6.3 Minimo 100.–
7 Riconoscimento di servizi di dosimetria individuale
(art. 45-47 ORaP) Tassa di cancelleria per ogni decisione 125.–
8 Riconoscimento di servizi per la misura del radon
(art. 112 ORaP)
8.1 Tassa di cancelleria per ogni decisione 125.–
8.2 Elaborazione per sistemi riconosciuti (2 ore) 320.–
8.3 Elaborazione per sistemi nuovi, non ancora secondo il tempo im-
riconosciuti piegato, in virtù del- l’art. 5 cpv. 2 della pre- sente ordinanza
9 Riconoscimento di formazioni (art. 11-16 ORaP)
9.1 Tassa di cancelleria per ogni decisione 125.–
9.2 Trattamento di una domanda per il riconoscimento di
una formazione 500.–
10 Corsi di radioprotezione per l’applicazione medica di so-
stanze radioattive organizzati dall’UFSP (art. 11-15 ORaP) Tassa d’iscrizione (non restituita) 125.– Aliquota giornaliera per partecipante 240.– In questo ammontare sono inclusi i costi per: – il personale; – i locali in cui si svolgono i corsi; – i laboratori; – i relatori;
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Fr.
– il vitto e l’alloggio in luoghi messi a disposizione dalla Confederazione; – il trasporto e i viaggi dell’UFSP; – i veicoli; – il materiale. I costi non inclusi sono fatturati separatamente.
11 Esame di tecnica radiologica e radioprotezione e di tecnica
radiologica per chiropratici e odontopratici ammessi ad esercitare la professione dai Cantoni (art. 11 ORaP) Tassa d’iscrizione (non restituita) 125.– Tassa d’esame 650.–
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