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AS 1999 1413

Regolamento dei funzionari (3)

Regolamento dei funzionari (3) (RF 3)

Modifica del 15 marzo 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Il regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 19641 è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 3 secondo periodo

3 ... L’articolo 7 è applicabile anche ad altre persone.

Art. 7 cpv. 1 ultimo periodo 1 ... La competenza di conferire i titoli corrispondenti al rango di capomissione spetta al Consiglio federale; sono eccettuati i casi in cui il Consiglio federale ha au- torizzato il Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, a con- ferire il titolo di ambasciatore. Negli altri casi è competente il Dipartimento.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 1999.

15 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1 RS 172.221.103

1999-4101 1413

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