AS 1999 1414
Ordinanza sull'esame svizzero di maturità
Ordinanza sull’esame svizzero di maturità
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19911 sui politecni- ci federali; visto l’articolo 6 lettera b della legge federale del 19 dicembre 18772 sul libero eser- cizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera; in applicazione degli articoli 6 e 7 dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio e 15 febbraio 19953 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza dei direttori canto- nali della pubblica educazione (CDPE) concernente il riconoscimento degli attestati di maturità, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Principio 1 La presente ordinanza disciplina l’esame svizzero di maturità la cui riuscita confe- risce l’attestato liceale di maturità. 2 L’attestato di maturità rilasciato secondo la presente ordinanza è equivalente agli attestati cantonali riconosciuti in base all’ordinanza del 15 febbraio 19954 sulla ma- turità (ORM) e al regolamento della CDPE del 16 gennaio 1995 sul riconoscimento degli attestati liceali di maturità.
Art. 2 Competenze
1 La Commissione svizzera di maturità (Commissione) è responsabile dello svolgi-
mento dell’esame. 2 L’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (Ufficio federale) funge da se- gretariato ed è responsabile della direzione amministrativa.
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Capitolo 2: Disposizioni speciali Sezione 1: Sessioni d’esame, iscrizione e condizioni d’ammissione
Art. 3 Sessioni d’esame Le sessioni d’esame si svolgono ogni anno in primavera e in autunno nella Svizzera tedesca e nella Svizzera francese, in estate e in inverno nella Svizzera italiana. Le sedi e le date sono pubblicate nel Foglio federale.
Art. 4 Iscrizione 1 La domanda d’iscrizione deve essere indirizzata all’Ufficio federale, corredata dei documenti seguenti: a. modulo d’iscrizione; b. modulo con le generalità del candidato; c. ultima pagella rilasciata da una scuola di maturità, se gli attestati di maturità conferiti da quest’ultima sono riconosciuti in virtù dell’ORM5; d. attestato comprovante le note ottenute dal candidato in esami anteriormente sostenuti davanti alla Commissione; e. modulo che informa sui campi speciali di studio; f. lavoro di maturità di cui nell’articolo 15; g. ricevuta comprovante il pagamento della tassa d’iscrizione. 2 Per le indicazioni secondo il capoverso 1 lettere a, b, d ed e devono essere utiliz- zati i moduli dell’Ufficio federale.
Art. 5 Ammissione Se dai documenti d’iscrizione risulta che le condizioni per l’ammissione sono ri- spettate, l’Ufficio federale ne informa il candidato per iscritto, comunicandogli la sede e la data degli esami, nonché il termine di pagamento della tassa d’esame e quello di un eventuale ritiro.
Art. 6 Cause d’impedimento È ammesso agli esami completi o ai secondi esami parziali (art. 20) soltanto chi compie almeno i 18 anni nell’anno in cui si tengono gli esami. Per motivi speciali (p. es. arrivo dall’estero dove vige un diverso sistema scolastico) un candidato più giovane può essere ammesso con l’autorizzazione dell’Ufficio federale.
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Art. 7 Tassa d’iscrizione e d’esame 1 Le tasse d’iscrizione e d’esame sono regolate dall’ordinanza del 4 febbraio 19706 sulle tasse e indennità per gli esami federali di maturità. 2 La tassa d’iscrizione è versata al momento dell’iscrizione, la tassa d’esame entro il termine indicato dall’Ufficio federale.
Sezione 2: Esame e attestato di maturità
Art. 8 Scopo dell’esame 1 L’esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessa- ria agli studi universitari.
2 La maturità necessaria agli studi universitari presuppone:
a. solide conoscenze fondamentali del livello secondario II; b. la padronanza di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità culturali di cui una lingua è il vettore; c. apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, intelligenza pronunciata, sensibilità etica ed estetica; d. una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento logico e l’astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale; e. la capacità di situarsi nell’ambiente naturale, sociale e culturale, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche; f. la capacità di dialogare e un atteggiamento critico e aperto nei confronti del- la comunicazione e dell’informazione.
Art. 9 Obiettivi e programmi 1 Gli obiettivi e i programmi delle diverse materie si fondano sul Piano quadro di studi svizzero della CDPE.
2 Essi sono contenuti nelle direttive (art. 10).
Art. 10 Direttive 1 La Commissione emana, a complemento della presente ordinanza, direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana. Esse contengono: a. precisazioni sulle condizioni di ammissione e i termini di iscrizione; b. gli obiettivi e i programmi delle singole materie; c. le procedure d’esame e i criteri di valutazione;
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d. gli obiettivi, i criteri e le procedure di valutazione del lavoro di maturità; e. la lista delle opere letterarie da scegliere; f. la lista degli strumenti di lavoro e delle opere autorizzati agli esami. 2 Le direttive sottostanno all’approvazione del Dipartimento federale dell’interno.
Art. 11 Direzione degli esami
1 Gli esami sono diretti da un membro della Commissione (presidente della ses-
sione). 2 Il presidente della sessione rappresenta la Commissione nella procedura d’esame e prende tutte le disposizioni necessarie allo svolgimento degli esami, a meno che non siano riservate ad altri organi. Designa gli esperti e gli esaminatori nonché i redattori dei temi scritti d’esame. Provvede affinché una procedura uniforme sia applicata nella valutazione delle prestazioni dei candidati. 3 I presidenti delle sessioni si riuniscono periodicamente fra di loro e con gli am- bienti interessati. Con l’aiuto dei responsabili della materia provvedono all’armo- nizzazione dei temi d’esame e delle esigenze. Propongono alla Commissione modi- fiche e adeguamenti delle direttive.
Art. 12 Esaminatori ed esperti 1 Gli esaminatori correggono gli elaborati scritti di esame. Preparano, conducono e valutano gli esami orali. 2 Gli esperti assistono agli esami orali delle diverse materie e prendono conoscenza delle prestazioni scritte. Procedono a una valutazione globale dei candidati in base ai risultati degli esami orali e scritti.
Art. 13 Accesso all’esame L’accesso di terzi agli esami è subordinato all’autorizzazione della direzione della sessione.
Art. 14 Materie e combinazione delle materie
1 Conformemente all’articolo 9 capoverso 1 ORM7, l’esame comprende nove mate-
rie, ossia sette materie fondamentali, un’opzione specifica e un’opzione comple- mentare.
2 Le sette materie fondamentali sono:
a. la prima lingua (italiano, francese o tedesco); b. una seconda lingua nazionale (italiano, francese o tedesco); c. una terza lingua (italiano, francese, tedesco, inglese, latino o greco); d. la matematica;
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e. le scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica); f. le scienze umane e sociali (storia, geografia, introduzione all’economia e al diritto); g. le arti visive o la musica.
3 L’opzione specifica è scelta tra le materie o gruppi di materie seguenti:
a. lingue antiche (latino o greco); b. una lingua moderna (una terza lingua nazionale, l’inglese, lo spagnolo o il russo); c. fisica e applicazioni della matematica; d. biologia e chimica; e. economia e diritto; f. filosofia/pedagogia/psicologia; g. arti visive; h. musica.
4 L’opzione complementare è scelta tra le materie seguenti:
a. fisica; b. chimica; c. biologia; d. applicazioni della matematica; e. storia; f. geografia; g. filosofia; h. economia e diritto; i. pedagogia/psicologia; j. arti visive; k. musica; l. sport.
5 Una lingua scelta come materia fondamentale non può essere scelta contempora-
neamente come opzione specifica. È pure escluso che la stessa materia sia scelta come opzione specifica e opzione complementare. La scelta delle arti visive o della musica come opzione specifica esclude quella della musica o delle arti visive come opzione complementare; una stessa materia tra queste due non può inoltre essere scelta come materia fondamentale e opzione complementare. 6 In una materia fondamentale l’esame si svolge a un livello di competenza superio- re. Il candidato sceglie a tal fine una materia del gruppo seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica.
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7 Il candidato sceglie la combinazione delle materie rispettando le condizioni sum- menzionate e tenendo conto delle materie ammesse nelle direttive.
Art. 15 Lavoro scritto di maturità 1 Prima di iscriversi all’esame, il candidato redige personalmente un lavoro autono- mo di una certa importanza.
2 Questo lavoro è valutato nel quadro dell’esame.
3 Gli obiettivi, i criteri e le procedure di valutazione sono precisati nelle direttive.
Art. 16 Romancio 1 Il candidato può domandare, al momento dell’iscrizione, che il romancio e la lin- gua d’esame siano considerati, assieme, prima lingua. 2 Entrambe le materie sono oggetto di un esame scritto e di un esame orale e deter- minano in parti uguali la nota nella prima lingua.
Art. 17 Maturità bilingue 1 Il candidato ha la possibilità di ottenere un attestato con la menzione “maturità bi- lingue” se presenta due materie d’esame in una seconda lingua. Sceglie a questo scopo: a. la materia fondamentale scienze sperimentali e l’opzione complementare; b. la materia fondamentale scienze umane e sociali nonché l’opzione comple- mentare, o c. l’opzione specifica e quella complementare, sempreché la prima non sia essa stessa una lingua. 2 La seconda lingua dell’esame a tenore del capoverso 1 può essere scelta tra le lin- gue nazionali italiano, francese e tedesco. L’Ufficio federale può parimenti autoriz- zare la scelta dell’inglese. 3 Il genere di esami può essere adattato dalla Commissione alle esigenze della matu- rità bilingue.
Art. 18 Genere di esami 1 Gli esami nelle materie fondamentali prima lingua, seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica e nell’opzione specifica sono scritti e orali. 2 Gli esami nelle materie fondamentali scienze sperimentali nonché scienze umane e sociali sono scritti.
3 Nell’opzione complementare l’esame è orale.
4 Nella materia arti visive gli esami sono scritti e pratici. Se tale materia è opzione specifica, vi è anche un esame orale. Gli esami di musica comprendono un’inter- pretazione strumentale o vocale e una prova orale. Se tale materia è opzione specifi- ca, vi è anche un esame scritto.
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5 Le materie raggruppate e valutate con un’unica nota sull’attestato sono esaminate congiuntamente.
Art. 19 Durata, procedura e criteri di valutazione, strumenti di lavoro La durata degli esami scritti e orali, la procedura e i criteri di valutazione, nonché gli strumenti di lavoro autorizzati e le opere letterarie da scegliere sono precisati nelle direttive.
Art. 20 Esame completo ed esame parziale 1 A scelta del candidato, l’esame può essere sostenuto in una sola sessione (esame completo) o ripartito in due sessioni (esame parziale).
2 Nel secondo caso, il candidato comincia presentandosi al primo esame parziale.
3 Il primo esame parziale verte sulle materie fondamentali seconda lingua nazionale o terza lingua, scienze sperimentali, scienze umane e sociali, arti visive o musica. 4 Il secondo esame parziale verte sulle materie fondamentali prima lingua, seconda lingua nazionale o terza lingua, matematica, nonché sull’opzione specifica e sul- l’opzione complementare.
Art. 21 Note, loro ponderazione e totale dei punti 1 Le prestazioni in ognuna delle nove materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note al di sotto di 4 indicano prestazioni in- sufficienti. 2 Ogni nota degli esami orali è attribuita congiuntamente dall’esperto e dall’esami- natore. Nelle discipline sottoposte a parecchi tipi di esami, la nota finale è la media, arrotondata se necessario. 3 Il totale dei punti è dato dalla somma ponderata delle note nelle nove materie. Le note nelle materie seconda lingua nazionale, terza lingua, matematica, arti visive, musica e nell’opzione complementare contano il doppio. Le note nelle materie prima lingua, scienze sperimentali, scienze umane e sociali, nell’opzione specifica e nella materia fondamentale implicante un livello di competenza superiore contano il tri- plo.
Art. 22 Superamento dell’esame
1 L’esame è superato se il candidato;
a. ha ottenuto un totale di almeno 115 punti, o b. ha ottenuto tra 92 e 114,5 punti, non ha note insufficienti in più di tre mate- rie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è in- feriore o uguale a 7.
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2 L’esame non è superato se il candidato:
a. non adempie le condizioni del capoverso 1; b. non si è presentato agli esami senza fornire tempestivamente ragioni fondate; c. si è servito di strumenti di lavoro non autorizzati o si è comportato in altro modo sleale; d. senza autorizzazione, non continua entro un anno gli esami incominciati.
Art. 23 Sanzioni 1 Il candidato che porta seco o impiega strumenti di lavoro non autorizzati o si com- porta in altro modo sleale è immediatamente escluso dalla sessione. L’esclusione gli è notificata dal presidente della sessione. In questo caso, l’esame è considerato non superato. 2 Nei casi particolarmente gravi, la Commissione può pronunciare l’esclusione per un tempo determinato. 3 Le disposizioni del presente articolo sono espressamente comunicate ai candidati prima dell’inizio degli esami.
Art. 24 Decisione sull’esame 1 L’esaminatore e l’esperto confermano per iscritto l’esattezza delle note attribuite.
2 Al termine degli esami parziali o dell’esame completo, le note sono ratificate dal- l’esperto e dal presidente della sessione. Inoltre, in ogni singolo caso si constata se l’esame è superato o no.
3 Il presidente della sessione proclama la maturità.
Art. 25 Attestato di maturità e comunicazione delle note 1 Il candidato che ha superato l’esame riceve un attestato di maturità. L’attestato comprende: a. il cognome, il nome, il luogo di origine (per gli stranieri, il Paese di prove- nienza) e la data di nascita del titolare; b. la data e la sede della sessione; c. le note delle nove materie di maturità secondo l’articolo 14; d. il titolo e la valutazione del lavoro di maturità; e. se è il caso, la menzione “maturità bilingue”, con indicazione della seconda lingua; f. le firme dei presidenti della Commissione e della sessione; g. il riferimento alla presente ordinanza. 2 Le note del primo esame parziale e le note di esami non superati sono pure comu- nicati per iscritto all’interessato dal presidente della Commissione.
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Art. 26 Ripetizione dell’esame 1 Il candidato ha diritto a due tentativi per ciascuna fase di esami parziali e per l’esa- me completo. Al secondo tentativo può cambiare l’opzione specifica e l’opzione complementare. 2 Il candidato che si ripresenta entro due anni dalla sessione in cui è stato respinto è dispensato dagli esami nelle materie in cui la prima volta ha ottenuto almeno la nota 5. Deve rifare gli esami nelle materie in cui non ha ottenuto almeno la nota 4 e può scegliere di rifarli nelle materie in cui ha ottenuto la nota 4 o 4,5. Conta l’ultima nota ottenuta. 3 In caso di ripetizione dell’esame, il candidato deve pagare di nuovo la tassa d’i- scrizione e la tassa d’esame (art. 7).
Art. 27 Disposizioni d’eccezione Nella misura in cui circostanze particolari lo esigano (p. es. nel caso di candidati andicappati), la Commissione può, su domanda debitamente motivata, accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni caso, lo scopo dell’esame secondo l’articolo 8 deve essere rispettato.
Capitolo 3: Esami complementari
Art. 28 1 Nel quadro dell’esame svizzero di maturità, la Commissione può organizzare esa- mi complementari, a destinazione, in particolare, di titolari di maturità estere o pro- fessionali. 2 Il genere e numero di materie da esaminare sono retti dai disciplinamenti speciali degli organi competenti.
Capitolo 4: Procedura di ricorso
Art. 29 1 Contro le decisioni della Commissione, il candidato può ricorrere al Dipartimento federale dell’interno. 2 Alla procedura di ricorso sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa8.
8 RS 172.021
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Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 30 Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 17 dicembre 19739 degli esami federali di maturità è abrogata.
Art. 31 Disposizioni transitorie 1 Agli esami di maturità fino al 31 dicembre 2002 si applica il diritto previgente.
2 Qualsiasi esame cominciato nelle condizioni definite dal diritto anteriore può esse- re terminato secondo questo diritto entro la fine del 2005. 3 La Commissione può introdurre progressivamente le opzioni specifiche e le opzio- ni complementari definite nell’articolo 14 capoversi 3 e 4. Le materie offerte sono fissate nelle direttive.
Art. 32 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
9 RU 1974 196, 1982 2274, 1986 949, 1990 691
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