AS 1999 1424
Ordinanza sul esame svizzera di maturità
Ordinanza sull’esame svizzero di maturità
Modifica dell’8 marzo 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’esame svizzero di maturità è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 5, terzo periodo 5 ... La scelta delle arti visive o della musica come opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport come opzione complementare; una stessa materia non può inoltre essere scelta come opzione complementare se già è stata scelta come materia fondamentale.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
8 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
1255
1 RS 413.12; RU 1999 1414
1424 1999-4079