AS 1999 1425
Ordinanza del DFTCE sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie
Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC)
Modifica del 15 marzo 1999
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del 18 dicembre 19951 sulla contabilità delle imprese di trasporto con- cessionarie è modificata come segue:
Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza il termine «impresa/e di trasporto» è sostituito con «impresa/e».
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica alle imprese che:
a. percepiscono indennità in virtù dell’ordinanza del 18 dicembre 19952 sulle indennità; b. devono iscrivere nel bilancio aiuti finanziari concessi in base agli articoli 56 o 57 LFerr. 2 Alle imprese che non beneficiano di indennità o di aiuti finanziari ai sensi del ca- poverso 1 si applicano i seguenti capitoli della presente ordinanza: a. i capitoli 1 (Disposizioni generali) e 2 (Conto immobilizzazioni) alle impre- se in possesso di una delle seguenti concessioni:
1. concessione per il trasporto di viaggiatori con battelli,
2. concessione per l’infrastruttura ferroviaria;
b. il capitolo 1 (Disposizioni generali) alle imprese in possesso di una delle se- guenti concessioni:
1. concessione per il trasporto di viaggiatori,
2. concessione per gli impianti di trasporto a fune;
c. il capitolo 4 (Contabilità analitica) alle imprese ferroviarie e a terzi che per- cepiscono contributi d’esercizio ai sensi dell’ordinanza del 29 giugno 19883 sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli ac- compagnati.
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Art. 2 Libri contabili e chiusura dell’esercizio I libri contabili delle imprese sono tenuti secondo i principi della contabilità com- merciale a partita doppia. La chiusura avviene annualmente in base all’anno di eser- cizio fissato dall’impresa.
Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a, nonché 3 e 4 2 I seguenti ulteriori documenti, soprattutto inerenti ai settori dei trasporti pubblici, che servono all’informazione degli organi aziendali, dell’Ufficio federale dei tra- sporti (Ufficio federale) e dei committenti sono riuniti in un allegato distinto: a. il conto effettivo della contabilità d’esercizio comprese le delimitazioni ri- spetto alla contabilità finanziaria delle imprese che, secondo il campo di ap- plicazione di cui all’articolo 1, sono tenute a svolgere la contabilità analitica ai sensi del capitolo 4; 3 Questi documenti sono consegnati all’Ufficio federale e ai committenti nella loro forma definitiva e nel numero di esemplari richiesto al più tardi entro sei mesi dopo la chiusura dell’esercizio. 4 Entro un mese le imprese trasmettono all’Ufficio federale le decisioni dell’assem- blea generale.
Art. 4 Approvazione 1 Le poste dei conti e dei bilanci che concernono contributi e prestiti correnti della Confederazione sono approvate dall’Ufficio federale ai sensi dell’articolo 70 LFerr. 2 Le bozze dei documenti contabili (conti annuali, conto effettivo della contabilità d’esercizio) necessari per l’approvazione sono sottoposti all’Ufficio federale al più tardi quattro mesi dopo la chiusura dell’esercizio e almeno 30 giorni prima della convocazione dell’assemblea generale.
Art. 5 Statistica Le imprese trasmettono all’Ufficio federale dati attendibili al fine di stilare una stati- stica uniforme. Il volume dei dati è definito dall’Ufficio federale. Lo scambio di dati avviene mediante gli strumenti messi a disposizione dall’Ufficio federale. Dopo aver consultato le associazioni delle imprese e i Cantoni, l’Ufficio federale può disporre che determinati dati statistici vengano integrati nel rapporto di gestione o nell’alle- gato. L’elaborazione della statistica è basata sull’anno di esercizio.
Art. 6 cpv. 3 3 Nel conto immobilizzazioni sono iscritte come detrazioni la demolizione, l’aliena- zione o la messa fuori servizio duratura di oggetti o di parti di oggetti le cui spese d’acquisto erano state addebitate al conto immobilizzazioni. Questo valore d’im- pianto (inclusi gli addebiti successivi per ampliamenti, completamenti o trasforma- zioni) va defalcato dal conto delle immobilizzazioni. Nella misura in cui tale im- porto non è coperto dagli ammortamenti, dalle riserve di ammortamento e dal valore
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del materiale ricuperato o dal ricavo della vendita, il saldo va addebitato al conto economico (ammortamento del valore residuo). Gli utili che risultano da disinvesti- menti di impianti finanziati o ammortizzati in parte o esclusivamente con fondi pub- blici sono attribuiti alle riserve d’ammortamento.
Art. 7 cpv. 8 8 I contributi a fondo perso destinati ad oggetti o a parti di essi che possono essere iscritti all’attivo vanno contabilizzati sul conto ammortamenti e non devono influire sul risultato. Questi oggetti o parti di essi sono iscritti separatamente nel conto im- mobilizzazioni e nel conto ammortamenti.
Art. 10 cpv. 3 3 Gli oggetti impiegati oltre la durata di utilizzazione possono continuare ad essere ammortizzati. Le riserve d’ammortamento che ne risultano sono impiegate per am- mortamenti speciali facendo la distinzione tra il settore trasporti e quello infrastrut- tura e sono documentate singolarmente per ciascun settore.
Art. 12 cpv. 3 e 4 3 L’Ufficio federale fornisce esempi documentati per il conto effettivo, per il conto di previsione e per il conto di previsione a medio termine (pianificazione continua su un arco di quattro anni d’orario). 4 L’Ufficio federale può ammettere la presentazione di altri documenti qualora sia in uso un sistema diverso di conto dei costi. Le imprese che desiderano avvalersi di questa possibilità presentano domanda all’Ufficio federale insieme al proprio conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni. Il permesso è accordato se è possibile fornire cifre almeno equivalenti per quanto riguarda il volume e la rappresentatività (art. 18 – 22).
Art. 13 cpv. 2 Abrogato
Art. 14 cpv. 1 lett. c 1 I costi diretti dei centri di costo e di profitto sono suddivisi per lo meno nelle se- guenti categorie: c. rimunerazione per l’utilizzazione dell’infrastruttura;
Art. 17 cpv. 1 lett. c e 2
1 I ricavi devono essere suddivisi per lo meno nelle seguenti categorie:
c. altri ricavi commerciali del settore dei trasporti, inclusa la rimunerazione per l’utilizzazione dell’infrastruttura;
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2 L’Ufficio federale può esigere che i tipi di ricavi, in particolare la loro ripartizione tra i settori, le linee e le tratte, siano determinati e documentati secondo le prescri- zioni in materia di rilevamento da esso emanate.
Art. 18 cpv. 1, 4 e 5 1 I costi che possono essere registrati in base alla ripartizione secondo il volume delle prestazioni o in base a rilevamenti sono imputati direttamente ai centri di costo o ai centri di profitto e documentati come tali. Le spese del personale sono imputate ai centri di costo dei servizi o direttamente ai centri di profitto nei quali il personale in questione lavora. 4 Per le prestazioni del personale e l’effettivo del personale occorre indicare almeno i seguenti indici: a. i totali delle persone-anno retribuite dall’impresa e delle ore di presenza che ne risultano, nonché il numero medio di ore di presenza per persona-anno; b. come totale dell’impresa e per ogni centro di costo e centro di profitto con personale permanente:
1. le ore supplementari del personale, fornite e compensate,
2. le ore di terzi che possono essere considerate ore produttive,
3. le ore improduttive quali i tempi morti e le ore dedicate alla formazione
e ai lavori generali,
4. le ore produttive che ne risultano, imputate integralmente.
5 Abrogato
Art. 19 cpv. 2 2 I costi variabili sono rilevati sistematicamente e sono iscritti per lo meno sotto forma di importo totale per ogni centro di costo e per ogni centro di profitto.
Art. 20 lett. h Concerne solo il testo tedesco
Titolo che precede l’art. 21 Sezione 2: Conto effettivo della contabilità d’esercizio
Art. 21 cpv. 1 1 Al termine dell’anno di esercizio occorre allestire un conto dei costi e delle presta- zioni sulla base delle prestazioni effettive. Le delimitazioni nei confronti della con- tabilità finanziaria vanno documentate e giustificate in rapporto: a. ai generi di costo; b. ai tipi di ricavi.
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Titolo che precede l’art. 22 Sezione 3: Conto di previsione
Art. 22 cpv. 1 e 2 1 Per i negoziati relativi all’offerta occorre stabilire il conto di previsione per l’anno d’orario in base alla pianificazione dei costi d’esercizio e delle prestazioni. 2 Di norma, la base di calcolo è costituita dai conti effettivi e di previsione degli anni precedenti e dal preventivo del conto finanziario. Occorre presentare e giustificare le delimitazioni nei confronti del preventivo del conto finanziario in rapporto: a. ai generi di costo; b. ai tipi di ricavi.
Sezione 4: Conto di previsione a medio termine
Art. 23 1 Il conto di previsione a medio termine serve ai committenti per determinare il fab- bisogno finanziario su un arco di quattro anni. 2 Di norma, la base di calcolo è costituita dai conti effettivi degli anni precedenti e soprattutto dal conto di previsione per l’anno d’orario cui si riferisce l’offerta. 3 Il conto di previsione a medio termine consiste in una pianificazione continua su un arco di quattro anni di orario. È allestito per l’anno d’orario cui si riferisce l’of- ferta e per altri tre anni successivi al conto di previsione. Per la pianificazione ci si avvale di indici tendenziali e di variazioni assolute del rincaro, del numero di perso- ne-anno, della domanda e della prestazione. La pianificazione è compiuta per cia- scun centro di profitto indicato nel conto di previsione inclusi i ricavi accessori. Per estrapolazione si deriva da queste basi di pianificazione una previsione consolidata per i settori e per l’impresa o le filiali. 4 Per ogni centro di profitto occorre pianificare e giustificare le variazioni rispetto all’anno precedente, evidenziate da indici per il volume delle prestazioni e da cifre assolute per i costi integrali e il fatturato. 5 Per ogni anno d’orario e per ogni settore, compresi i ricavi accessori, occorre indi- care i seguenti elementi: a. le persone-anno previste; b. il tasso di rincaro; c. gli indici del volume delle prestazioni per offerta e domanda; d. le variazioni assolute del fatturato previste come andamento generale e la va- riazione significativa per ogni settore. 6 Partendo da questi dati, occorre calcolare e documentare per ogni anno d’orario e per ogni settore, compresi i ricavi accessori, i seguenti elementi:
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a. i costi integrali; b. i ricavi commerciali; c. il risultato prima del versamento dell’indennità; d. le variazioni dell’indennità durante i periodi di pianificazione; e. il grado di copertura dei costi prima del versamento dell’indennità. 7 L’Ufficio federale può, in presenza di variazioni di rilievo (per esempio dell’offer- ta), esigere che l’impresa rediga un conto di previsione per ogni singolo anno d’ora- rio invece del conto di previsione a medio termine.
II L’allegato è modificato secondo la nuova versione qui annessa.
III La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1999.
15 marzo 1999 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Leuenberger
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Allegato (Art. 11) Le percentuali degli ammortamenti oscillano entro i seguenti margini:
Ammortamenti
Impianti Margini Durata (anni)
min. max. max. min. in % in %
1. Immobilizzazioni e impianti fissi
Terreni e diritti Spese per l’acquisto di terreni 0,0 0,0 – – Indennità di ogni tipo 1,5 2,0 67 50 Partecipazione alle spese di costruzione di impianti comuni 1,5 2,0 67 50 Infrastruttura Infrastruttura 1,5 3,0 67 33 Canali e impianti portuali 1,5 3,0 67 33 Sovrastruttura Sovrastruttura 3,0 4,0 33 25 Funicolari e ferrovie a cremagliera 2,0 4,0 50 25 Edifici Edifici 1,5 2,0 67 50 Rimesse (costruzioni leggere) 3,0 5,0 33 20 Impianti (funivie escluse) Impianti fissi e macchine nei depositi, officine, rimesse e cantieri 3,0 10,0 33 10 Impianti fissi all’aperto, tranne: 3,0 10,0 33 10 impianti di lavaggio per il materiale rotabile, piazze e accessi 5,0 10,0 20 10 serbatoi 5,0 10,0 20 10 impianti di approdo e di carico-scarico 5,0 10,0 20 10 Impianti delle funivie Impianti meccanici e elettrici delle funicolari 3,0 4,0 33 25 Funi (funicolari e funivie) 10,0 20,0 10 5 Pulegge della fune traente (funicolari e funivie) 6,0 10,0 17 10 Impianti per la trazione elettrica dei treni Impianti per la trazione elettrica dei treni 2,5 4,0 40 25 Linee di contatto (filobus) 3,0 5,0 33 20 Impianti di telecomunicazione e di sicurezza 4,0 5,0 25 20
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Ammortamenti
Impianti Fascia Durata (anni)
min. max. max. min. in % in %
2. Veicoli (compresi i pezzi di ricambio)
Veicoli ferroviari Motrici elettriche 3,0 4,0 33 25 Motrici elettriche leggere 3,0 5,0 33 20 Motrici diesel 4,0 7,0 25 14 Materiale rotabile 3,0 5,0 33 20 Veicoli stradali Autobus 7,0 10,0 14 10 Minibus 12,0 15,0 8 7 Autocarri 10,0 11,0 10 9 Veicoli di servizio 10,0 20,0 10 5 Rimorchi 5,0 7,0 20 14 Filobus Filobus e relativi rimorchi 5,0 10,0 20 10 Pezzi di ricambio per i veicoli Pezzi di ricambio per i veicoli 3,0 14,0 33 7 Battelli Battelli passeggeri, a vapore 3,0 4,0 33 25 Battelli passeggeri, a motore 3,0 4,0 33 25 Altri battelli e impianti galleggianti 5,0 5,5 20 18
3. Beni mobili
Arredamento 5,0 8,0 20 13 Macchine d’ufficio e apparecchi compresi 10,0 20,0 10 5 gli impianti di radiocomunicazione Macchine per la distribuzione e il controllo automatico di biglietti 10,0 20,0 10 5 Hardware informatico 10,0 25,0 10 4 Apparecchi, arnesi e utensili 5,0 10,0 20 10 Piccoli veicoli 5,0 10,0 20 10 Veicoli per le piste da sci 15,0 20,0 7 5
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