AS 1999 1434
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell'Università di Ginevra
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la facoltà di medicina dell’Università di Ginevra
Modifica del 1° febbraio 1999
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del 25 agosto 19951 concernente la sperimentazione di un modulo spe- ciale di insegnamento e di esame presso la facoltà di medicina dell’Università di Gi- nevra è modificata come segue:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola le modalità di funzionamento del modulo speciale di formazione e di esame (modulo speciale) nel settore della medicina generale presso la facoltà di medicina dell’Università di Ginevra (Facoltà).
Art. 2 Campo di applicazione La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti della Facoltà; essa include il pe- riodo che va dal secondo al quinto anno di studi.
Art. 3 cpv. 2 Abrogato
Art. 6 cpv. 3 3 In tutti gli esami parziali del secondo e del terzo anno di studi sono esaminati di volta in volta nelle corrispondenti unità di insegnamento i fondamenti del pronto soccorso e le capacità tecniche.
Art. 7 Quarto e quinto anno di studi 1 Il quarto e il quinto anno di studi prevedono un’unità di integrazione pluridiscipli- nare e tre unità di formazione ad orientamento pratico. 2 Dopo ogni unità di formazione ad orientamento pratico è previsto un esame in cui sono esaminate le seguenti materie:
1 RS 811.112.22
1434 1999-4130
Sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame RU 1999
a medicina interna, incluse neurologia e reumatologia; b. psichiatria; c. ginecologia e ostetricia; d. otorinolaringoiatria; e. dermatologia e venereologia; f. oftalmologia; g. patologia speciale, con due note parziali per patologia macroscopica e pato- logia microscopica; h. radiologia medica; i. medicina legale. 3 La Facoltà decide se gli esami in determinate unità di formazione ad orientamento pratico devono avere luogo al termine del relativo anno di studi. 4 Se negli esami del quarto e del quinto anno di studi sono assegnate complessiva- mente tre o più note principali insufficienti, questi esami sono considerati global- mente come non superati.
Art. 8 Esame finale scritto 1 Al termine del quinto anno di studi sono previsti i seguenti esami scritti con do- mande a risposte multiple: a. medicina interna e farmacoterapia; b. chirurgia, inclusa la medicina in caso di catastrofi, anestesiologia; c. pediatria, ginecologia, ostetricia; d. medicina preventiva e sociale, inclusa la medicina del lavoro e delle assicu- razioni; e. otorinolaringoiatria, dermatologia e venereologia, oftalmologia. 2 È ammesso a questi esami scritti con domande a risposte multiple chi ha superato le verifiche di conoscenza intermedie obbligatorie previste dalla Facoltà nel quarto e nel quinto anno di studio. 3 Se negli esami scritti con domande a risposte multiple sono assegnate due o più note principali insufficienti, questi esami sono considerati globalmente come non superati.
Art. 8a Ripetizione degli esami del quarto e del quinto anno di studi Gli esami non superati del quarto e del quinto anno di studi e/o gli esami scritti con domande a risposte multiple al termine del quinto anno di studi possono essere ri- petuti al termine del seguente anno di studio (sesto anno di studi).
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Art. 9 cpv. 1 1 Sono ammessi a sostenere le prove d’esame gli studenti che hanno seguito gli inse- gnamenti obbligatori e superato le verifiche di conoscenza intermedie previsti dalla Facoltà nel piano di studio del pertinente anno di studi.
Art. 10a Tasse d’esame 1 Per gli esami conformemente al modulo speciale sono prelevate le seguenti tasse d’esame: a. esami del secondo e del terzo anno di studi, per ogni esame parziale 260 franchi; b. esami di cui agli articoli 7 e 8, complessivamente 450 franchi. 2 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 12 novembre 19842 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni me- diche.
Art. 12 Esclusione definitiva La bocciatura definitiva a uno stesso esame comporta l’esclusione definitiva del candidato da ogni ulteriore esame federale per le professioni mediche comparabile.
Art. 13 Abrogato
Art. 16 Titolo e cpv. 1 Titolo: concerne solo il testo francese 1 Il risultato di ogni esame è comunicato agli studenti a mezzo di decisione formale.
Art. 19 cpv. 1 1 Il modulo speciale è sottoposto a continua verifica. La valutazione è in particolare volta a confrontare i risultati di esami identici o comparabili di altre facoltà che of- frono una formazione secondo il normale corso di studi, per determinare se gli obiettivi di apprendimento di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 19 novembre
19803 sugli esami dei medici possono essere raggiunti in modo più efficace.
2 RS 811.112.11 3 RS 811.112.2
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II La presente modifica entra in vigore il 15 febbraio 1999.
1° febbraio 1999 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss