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AS 1999 1440

Ordinanza dell'UFAG concernente l'importazione di burro

Ordinanza dell’UFAG concernente l’importazione di burro

del 30 marzo 1999

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull’agricoltura1, ordina:

Art. 1 Attribuzione di quote di contingente doganale ai produttori di burro 1 Ai produttori di burro è assegnata una quota di 1000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41. 2 Sono attribuite quote di contingente doganale parziale ai produttori di burro che ritirano panna o burro da centri locali di valorizzazione al fine della fabbricazione di mescolanze di burro e burro disidratato. 3 Le quote di contingente doganale sono attribuite in funzione del quantitativo pro- dotto di mescolanze di burro e burro disidratato (prestazione all’interno del Paese). 4 Tutto il burro importato dev’essere trasformato in mescolanze di burro o in burro disidratato.

Art. 2 Attribuzione di quote di contingente doganale per il burro a fabbricanti di formaggio fuso 1 Ai fabbricanti di formaggio fuso è assegnata una quota di 100 tonnellate del con- tingente doganale parziale n. 07.41. 2 Le quote di contingente doganale sono attribuite in funzione del quantitativo di burro utilizzato per la fabbricazione di formaggio fuso (prestazione all’interno del Paese). 3 Tutto il burro importato dev’essere destinato alla fabbricazione di formaggio fuso.

Art. 3 Importazione di burro Nel quadro del contingente doganale parziale n. 07.41 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 kg.

Art. 4 Periodo di calcolo della prestazione all’interno del Paese La prestazione all’interno del Paese è calcolata in funzione della prestazione fornita all’interno del Paese tra il 14° e il 3° mese precedenti il periodo di contingenta- mento.

RS 916.357.1 1 RS 910.1

1440 1999-4157

Importazione di burro RU 1999

Art. 5 Inoltro delle domande 1 Le domande vanno inoltrate entro il 30 novembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale), indican- do la prestazione fornita all’interno del Paese.

2 La notifica delle prestazioni all’interno del Pease può aver luogo attraverso

l’organizzazione dei fabbricanti di burro.

Art. 6 Importazione di altre materie grasse del latte Le quote del contingente doganale parziale n. 07.42 sono attribuite secondo l’ordine d’arrivo delle domande all’Ufficio federale.

Art. 7 Riscossione di dazi Qualora non fossero rispettati gli oneri o le condizioni determinanti per l’autoriz- zazione dell’importazione all’aliquota di dazio del contingente, viene riscossa la differenza rispetto all’aliquota di dazio fuori del contingente.

Art. 8 Modifica del diritto vigente L’allegato 4 cifra 4 del disciplinamento del mercato: latticini, numero 07.4 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificato come segue:

Numero del contingente Prodotto Voce di tariffa Contingente doganale doganale (tonnellate)

07.4 Burro

07.41 – fresco, non salato 0405.1011 1100

– altro 0405.1091

07.42 altre materie grasse del latte 0405.9010 10

Art. 9 Disposizione transitoria Le domande relative al 1999 vanno inoltrate entro il 31 maggio 1999 all’Ufficio fe- derale, indicando la prestazione fornita all’interno del Paese.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

30 marzo 1999 Ufficio federale dell’agricoltura: Il direttore, Burger

2 RS 916.01

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Importazione di burro RU 1999

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