AS 1999 151
Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell'UNITA
Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell’UNITA
del 25 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 102 numero 8 della Costituzione federale, ordina:
Art. 1 Assistenza militare Ogni genere d’assistenza militare all’União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) è vietata.
Art. 2 Materiale bellico La vendita, l’esportazione e il trasporto di beni d’armamento e di relativo materiale di qualsiasi genere a destinazione dell’Angola, incluse armi e munizioni, veicoli e beni d’equipaggiamento militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ri- cambio sono vietati, sempre che l’importazione non avvenga nei punti d’entrata menzionati nell’allegato 1.
Art. 3 Petrolio La vendita, l’esportazione e il trasporto di petrolio e di prodotti petroliferi a destina- zione dell’Angola sono vietati, sempre che l’importazione non avvenga nei punti d’entrata menzionati nell’allegato 1.
Art. 4 Altre merci La vendita, l’esportazione e il trasporto delle merci seguenti, effettuati da cittadini svizzeri o dal territorio svizzero, a favore di persone o di enti situati nelle regioni dell’Angola menzionate nell’allegato 2 sono vietati: a. materiale utilizzato nelle industrie estrattive o in servizi connessi; b. veicoli o imbarcazioni a motore e relativi pezzi di ricambio; c. servizi di trasporto terrestre o di navigazione marittima o interna.
Art. 5 Diamanti L’importazione, diretta o indiretta, di diamanti provenienti dall’Angola senza certi- ficato d’origine emesso dal Governo d’unità e di riconciliazione nazionale è vietata.
Art. 6 Averi 1 I fondi e le altre risorse finanziarie appartenenti all’UNITA, ai suoi dirigenti o a membri adulti delle loro famiglie menzionati nell’allegato 3 sono bloccati.
RS 946.204
1998-0237 151
Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999
2 Il trasferimento nonché la messa a disposizione diretta o indiretta di fondi e altre risorse finanziarie a favore dell’UNITA o di persone menzionate nell’allegato 3 sono vietati.
Art. 7 Traffico aereo 1 Agli aeromobili appartenenti all’UNITA o usati per perseguire i suoi scopi è vieta- ta l’utilizzazione dello spazio aereo svizzero. 2 Agli aeromobili che sono decollati o devono atterrare da o in un punto del territo- rio angolano non menzionato nell’allegato 1 è vietato decollare dal territorio svizze- ro, atterrarvi o sorvolarlo.
Art. 8 Aeromobili e relativi servizi 1 Sono vietate la messa a disposizione o la fornitura di aeromobili o parti costitutive di aeromobili da parte di cittadini svizzeri o a partire dal territorio svizzero a favore dell’UNITA o a destinazione dell’Angola attraverso punti d’entrata non menzionati nell’allegato 1. 2 Sono inoltre vietate le seguenti prestazioni destinate a qualsiasi aeromobile del- l’UNITA: a. servizio tecnico e di manutenzione; b. rilascio di certificati di navigabilità; c. copertura di nuovi sinistri basata su contratti d’assicurazione già esistenti; d. conclusione o rinnovo di contratti d’assicurazione diretta. 3 In caso di dubbio, l’Ufficio federale dell’economia esterna (UFEE) decide a quali aeromobili si applica questo divieto.
Art. 9 Entrata in Svizzera e transito L’entrata in Svizzera o il transito attraverso il territorio svizzero di dirigenti del- l’UNITA e di membri adulti delle loro famiglie mezionati nell’allegato 3 sono vieta- ti.
Art. 10 Uffici dell’UNITA L’apertura o il mantenimento in attività di uffici dell’UNITA in territorio svizzero sono vietati.
Art. 11 Eccezioni L’UFEE, dopo aver conferito con la Direzione politica del Dipartimento federale de- gli affari esteri e con l’Ufficio federale dell’aviazione civile del Dipartimento fede- rale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, può concedere per ragioni mediche o umanitarie autorizzazioni che derogano agli articoli 3, 4 e 6-9.
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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999
Art. 12 Campo d’applicazione degli articoli 2-4 e 8 Gli articoli 2-4 e 8 si applicano soltanto qualora la legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego, la legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico nonché le relative ordinanze d’applicazione non siano applicabili.
Art. 13 Disposizioni penali
1 Chiunque intenzionalmente viola una disposizione della presente ordinanza o le
relative decisioni è punito con l’arresto o con la multa di non oltre 500 000 franchi.
2 In caso di infrazione colposa, la multa è di non oltre 50 000 franchi.
3 Il tentativo è punibile.
4 L’azione penale si prescrive in cinque anni.
5 Per il resto, la legge federale sul diritto penale amministrativo3 è applicabile. L’UFEE è incaricato del perseguimento e del giudizio delle infrazioni, fatto salvo l’articolo 21 capoversi 1 e 3 di detta legge. 6 L’UFEE può segnatamente sequestrare o confiscare le merci di cui agli articoli 2-5 e 8 nonché i veicoli o qualsiasi altro mezzo di trasporto per l’inoltro di dette merci.
Art. 14 Conflitto di norme Qualora sussista simultaneamente violazione delle disposizioni della presente ordi- nanza e di quelle della legge federale del 1° ottobre 19254 sulle dogane, della legge federale del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico o della legge federale del 13 dicembre 19966 sul controllo dei beni a duplice impiego, sono applicabili soltanto le disposizioni penali della legge in questione.
Art. 15 Collaborazione con le autorità straniere e con le Nazioni Unite 1 Le autorità competenti in materia di esecuzione, controllo, prevenzione e persegui- mento penale possono collaborare con le autorità straniere competenti e con le Na- zioni Unite. 2 Esse possono in particolare chiedere alle autorità straniere e alle Nazioni Unite la consegna dei dati necessari. A tale scopo possono comunicare loro informazioni concernenti la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell’utilizzazione, il destinatario delle merci, degli elementi costitutivi e delle tec- nologie nonché le persone che hanno preso parte alla fabbricazione, alla fornitura o a relative attività di mediazione, se le autorità straniere o le Nazioni Unite: a. sono vincolate al segreto d’ufficio, e b. garantiscono che questi dati saranno utilizzati unicamente per fornire le infor- mazioni richieste.
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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999
Art. 16 Assistenza giudiziaria a favore delle autorità straniere e delle Nazio- ni Unite 1 Le autorità competenti in materia di esecuzione, controllo, prevenzione e perse- guimento penale possono parimenti comunicare alle autorità straniere e alle Nazioni Unite le informazioni di cui all’articolo 15 capoverso 2, se l’autorità richiedente: a. necessita di tali dati in vista della prevenzione o del perseguimento di reati nel proprio paese; b. è vincolata al segreto d’ufficio; c. garantisce che i dati saranno utilizzati unicamente per provvedimenti conformi ai fini della presente ordinanza e non saranno trasmessi a terzi; d. conferma che i dati saranno utilizzati in un procedimento penale nel proprio paese soltanto se sono stati forniti successivamente in conformità alle disposi- zioni in materia di assistenza giudiziaria internazionale, e e. garantisce la reciprocità. 2 È fatta salva la legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale7.
Art. 17 Utilizzazione dei dati 1 Le autorità svizzere possono utilizzare i dati ottenuti soltanto ai fini dell’esecuzio- ne della presente ordinanza. 2 È fatta salva l’utilizzazione nell’ambito di un altro procedimento penale, qualora si possa concretamente presumere che tali dati siano in grado di chiarirlo.
Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 26 novembre 1998.
25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
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7 RS 351.1
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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999
Allegato 1 (Art. 2, 3, 7 cpv. 2 e 8 cpv. 1)
Punti d’entrata nel territorio angolano
aeroporti: Luanda e Katumbela (Provincia del Benguela) porti: Luanda, Lobito (Provincia del Benguela) e Namibe (Provincia di Namibe) Altri punti d’entrata: Malongo (Provincia di Cabinda)
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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999
Allegato 2 (Art. 4)
Regioni dell’Angola non sottoposte all’amministrazione dello Stato
Andulo Bailundo Mungo Nharea
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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999
Allegato 3 (Art. 6 e 9)
Dirigenti dell’UNITA Nome Titolo
1. Chicala Mbaca Segretario, Organizzazione
della gioventù
2. Camalata Abilio Generale
3. Dachala Marcial Segretario, Informazione
4. Dembo Antonio Sebastiao Vicepresidente
5. Gato Aniceto Silas Brigadiere
6. Gato Paulo Lukamba Segretario generale
7. Ludevina Odeth Segretario, Organizzazione
della gioventù
8. Sapalalo Altino Generale
9 Savimbi Jonas Malheiro Presidente
10. Tchacala Alcides Segretario, Affari esteri
11. Victor Artur Correia Segretario generale supplente
12. Aleluja Bikingui Colonnello
13. Apolo Pedro Felino Brigadiere
14. Arlindo "Mindo" Colonnello
15. Armindo Julio "Tarzan" Generale
16. Bandua Jacinto Generale
17. Baptista Joao (Zaboba) Colonnello
18. Big Jo Zito Anjolela Brigadiere
19. Campos Alex Brigadiere
20. Chimuco Vaso Mbundi Inacio Generale
21. Chinjamba André Colonnello
22. Chiquele Chaves Brigadiere
23. Chissende Ezequias Almeida Brigadiere
"Buffalo Bill"
24. Chiulo Antonio Chiyulo Cheya Generale
25. Chiwale José Samuel Generale
26. De Bala Assobio Generale
27. Deolindo Jonas Colonnello
28. Ecolelo Eliote Brigadiere
29. Epalanga Arcadio Brigadiere
30. Epalanga Leonardo "NATO" Colonnello
31. Epalanga Samuel Martins Generale
32. Franca Joaquim Rufino Brigadiere
33. Gerson Jose Antonio "Catrukas" Colonnello
34. Grito Morais Brigadiere
35. Junjuvi Arkindo V.H. "Zaboza" Brigadiere
36. Kalipe Rafael Da Silva Brigadiere
37. Kaluassi Oseias Colonnello
38. Kalunda Afonso Figueiredo Pinto Colonnello
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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999
Nome Titolo
39. Kalungulungu Terencio Brigadiere
40. Kamanha André Brigadiere
41. Kanhanga Alberto Brigadiere
42. Kapingala Jose Maria Colonnello
43. Katata Demonstenes Fio "Veneno" Brigadiere
44. Kibidi Lucas Chissuaka "Kibidy" Brigadiere
45. Kulunga Francisco Generale
46. Liahuka Tony Brigadiere
47. Londoimbali Nganga Colonnello
48. Lumay Mbalau Vituzi Generale
49. Machado Sabino Colonnello
50. Macungo Elias Pedro "Kalias" Generale
51. Malaquias Deogenes Raul "Implacavel" Generale
52. Matos Abelardo Benjamin Brigadiere
53. Mbule José Major Brigadiere
54. Miguel Alberto Mario Vasco "Vatuva" Generale
55. Mussili Alvaro Brigadiere
56. Pelembe Florindo Brigadiere
57. Pena Camy Brigadiere
58. Perestrelo Bartolomeu Brigadiere
59. Pindi André Segretario di provincia
60. Rhino Estevão Cassesse Generale
61. Sabino Sakutala Colonnello
62. Sachiambo Aida Elidio Paulo Brigadiere
63. Sachiambo Tony Colonnello
64. Sequeira José Brigadiere
65. Soc Ferdando Brigadiere
66. Tchinandi João Batista "Black Power" Generale
67. Tchiteculo Amadeu Generale
68. Veneno Cheltox Cilivondela Brigadiere
69. Vieira Antero Morais Brigadiere
70. Vianana Artur Santos Generale
71. Yembe Anatro Kufuna Generale
Rappresentanti dell’UNITA all’estero Germania Nome Titolo
72. Mulato Joaquim Ernesto Rappresentante
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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999
Portogallo Nome Titolo
73. Wambembe Issac Rappresentante
Regno Unito Nome Titolo Osservazioni
74. Kandeya Amilcar José Mateus Rappresentante * 21.08.54,
Costa d’Avorio Passaporto n.: PSAE/505893
Stati Uniti Nome Titolo Osservazioni
75. Muekalia Domingos Jardo Rappresentante * 20.09.59,
Mungo, Angola; Costa d’Avorio Passaporto n.: PSAE/67774 94
76. Santa Jaime Azevedo Vila Rappresentante * 06.01.62,
alle Nazioni Unite Documento di viaggio per rifugiati (Stati Uniti) n.: A72191727
Membri adulti della famiglia dei dirigenti dell’UNITA Portogallo Nome Osservazioni
77. Sapalalo Anabela Sorella del Generale Altino
Sapalalo * 1970
78. Sapalalo Anatilde Sorella del Generale Altino
Sapalalo * 1958
79. Sapalalo Alice Sorella del Generale Altino
Sapalalo * 1965
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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999
Regno Unito Nome Osservazioni
80. Chingufo Kandeya Candida Ester Moglie di Amilcar José Mateus
Kandeya * 13.10.60
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