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AS 1999 151

Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell'UNITA

Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell’UNITA

del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 102 numero 8 della Costituzione federale, ordina:

Art. 1 Assistenza militare Ogni genere d’assistenza militare all’União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) è vietata.

Art. 2 Materiale bellico La vendita, l’esportazione e il trasporto di beni d’armamento e di relativo materiale di qualsiasi genere a destinazione dell’Angola, incluse armi e munizioni, veicoli e beni d’equipaggiamento militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ri- cambio sono vietati, sempre che l’importazione non avvenga nei punti d’entrata menzionati nell’allegato 1.

Art. 3 Petrolio La vendita, l’esportazione e il trasporto di petrolio e di prodotti petroliferi a destina- zione dell’Angola sono vietati, sempre che l’importazione non avvenga nei punti d’entrata menzionati nell’allegato 1.

Art. 4 Altre merci La vendita, l’esportazione e il trasporto delle merci seguenti, effettuati da cittadini svizzeri o dal territorio svizzero, a favore di persone o di enti situati nelle regioni dell’Angola menzionate nell’allegato 2 sono vietati: a. materiale utilizzato nelle industrie estrattive o in servizi connessi; b. veicoli o imbarcazioni a motore e relativi pezzi di ricambio; c. servizi di trasporto terrestre o di navigazione marittima o interna.

Art. 5 Diamanti L’importazione, diretta o indiretta, di diamanti provenienti dall’Angola senza certi- ficato d’origine emesso dal Governo d’unità e di riconciliazione nazionale è vietata.

Art. 6 Averi 1 I fondi e le altre risorse finanziarie appartenenti all’UNITA, ai suoi dirigenti o a membri adulti delle loro famiglie menzionati nell’allegato 3 sono bloccati.

RS 946.204

1998-0237 151

Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999

2 Il trasferimento nonché la messa a disposizione diretta o indiretta di fondi e altre risorse finanziarie a favore dell’UNITA o di persone menzionate nell’allegato 3 sono vietati.

Art. 7 Traffico aereo 1 Agli aeromobili appartenenti all’UNITA o usati per perseguire i suoi scopi è vieta- ta l’utilizzazione dello spazio aereo svizzero. 2 Agli aeromobili che sono decollati o devono atterrare da o in un punto del territo- rio angolano non menzionato nell’allegato 1 è vietato decollare dal territorio svizze- ro, atterrarvi o sorvolarlo.

Art. 8 Aeromobili e relativi servizi 1 Sono vietate la messa a disposizione o la fornitura di aeromobili o parti costitutive di aeromobili da parte di cittadini svizzeri o a partire dal territorio svizzero a favore dell’UNITA o a destinazione dell’Angola attraverso punti d’entrata non menzionati nell’allegato 1. 2 Sono inoltre vietate le seguenti prestazioni destinate a qualsiasi aeromobile del- l’UNITA: a. servizio tecnico e di manutenzione; b. rilascio di certificati di navigabilità; c. copertura di nuovi sinistri basata su contratti d’assicurazione già esistenti; d. conclusione o rinnovo di contratti d’assicurazione diretta. 3 In caso di dubbio, l’Ufficio federale dell’economia esterna (UFEE) decide a quali aeromobili si applica questo divieto.

Art. 9 Entrata in Svizzera e transito L’entrata in Svizzera o il transito attraverso il territorio svizzero di dirigenti del- l’UNITA e di membri adulti delle loro famiglie mezionati nell’allegato 3 sono vieta- ti.

Art. 10 Uffici dell’UNITA L’apertura o il mantenimento in attività di uffici dell’UNITA in territorio svizzero sono vietati.

Art. 11 Eccezioni L’UFEE, dopo aver conferito con la Direzione politica del Dipartimento federale de- gli affari esteri e con l’Ufficio federale dell’aviazione civile del Dipartimento fede- rale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, può concedere per ragioni mediche o umanitarie autorizzazioni che derogano agli articoli 3, 4 e 6-9.

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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999

Art. 12 Campo d’applicazione degli articoli 2-4 e 8 Gli articoli 2-4 e 8 si applicano soltanto qualora la legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego, la legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico nonché le relative ordinanze d’applicazione non siano applicabili.

Art. 13 Disposizioni penali

1 Chiunque intenzionalmente viola una disposizione della presente ordinanza o le

relative decisioni è punito con l’arresto o con la multa di non oltre 500 000 franchi.

2 In caso di infrazione colposa, la multa è di non oltre 50 000 franchi.

3 Il tentativo è punibile.

4 L’azione penale si prescrive in cinque anni.

5 Per il resto, la legge federale sul diritto penale amministrativo3 è applicabile. L’UFEE è incaricato del perseguimento e del giudizio delle infrazioni, fatto salvo l’articolo 21 capoversi 1 e 3 di detta legge. 6 L’UFEE può segnatamente sequestrare o confiscare le merci di cui agli articoli 2-5 e 8 nonché i veicoli o qualsiasi altro mezzo di trasporto per l’inoltro di dette merci.

Art. 14 Conflitto di norme Qualora sussista simultaneamente violazione delle disposizioni della presente ordi- nanza e di quelle della legge federale del 1° ottobre 19254 sulle dogane, della legge federale del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico o della legge federale del 13 dicembre 19966 sul controllo dei beni a duplice impiego, sono applicabili soltanto le disposizioni penali della legge in questione.

Art. 15 Collaborazione con le autorità straniere e con le Nazioni Unite 1 Le autorità competenti in materia di esecuzione, controllo, prevenzione e persegui- mento penale possono collaborare con le autorità straniere competenti e con le Na- zioni Unite. 2 Esse possono in particolare chiedere alle autorità straniere e alle Nazioni Unite la consegna dei dati necessari. A tale scopo possono comunicare loro informazioni concernenti la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell’utilizzazione, il destinatario delle merci, degli elementi costitutivi e delle tec- nologie nonché le persone che hanno preso parte alla fabbricazione, alla fornitura o a relative attività di mediazione, se le autorità straniere o le Nazioni Unite: a. sono vincolate al segreto d’ufficio, e b. garantiscono che questi dati saranno utilizzati unicamente per fornire le infor- mazioni richieste.

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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999

Art. 16 Assistenza giudiziaria a favore delle autorità straniere e delle Nazio- ni Unite 1 Le autorità competenti in materia di esecuzione, controllo, prevenzione e perse- guimento penale possono parimenti comunicare alle autorità straniere e alle Nazioni Unite le informazioni di cui all’articolo 15 capoverso 2, se l’autorità richiedente: a. necessita di tali dati in vista della prevenzione o del perseguimento di reati nel proprio paese; b. è vincolata al segreto d’ufficio; c. garantisce che i dati saranno utilizzati unicamente per provvedimenti conformi ai fini della presente ordinanza e non saranno trasmessi a terzi; d. conferma che i dati saranno utilizzati in un procedimento penale nel proprio paese soltanto se sono stati forniti successivamente in conformità alle disposi- zioni in materia di assistenza giudiziaria internazionale, e e. garantisce la reciprocità. 2 È fatta salva la legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale7.

Art. 17 Utilizzazione dei dati 1 Le autorità svizzere possono utilizzare i dati ottenuti soltanto ai fini dell’esecuzio- ne della presente ordinanza. 2 È fatta salva l’utilizzazione nell’ambito di un altro procedimento penale, qualora si possa concretamente presumere che tali dati siano in grado di chiarirlo.

Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 26 novembre 1998.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1034

7 RS 351.1

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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999

Allegato 1 (Art. 2, 3, 7 cpv. 2 e 8 cpv. 1)

Punti d’entrata nel territorio angolano

aeroporti: Luanda e Katumbela (Provincia del Benguela) porti: Luanda, Lobito (Provincia del Benguela) e Namibe (Provincia di Namibe) Altri punti d’entrata: Malongo (Provincia di Cabinda)

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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999

Allegato 2 (Art. 4)

Regioni dell’Angola non sottoposte all’amministrazione dello Stato

Andulo Bailundo Mungo Nharea

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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999

Allegato 3 (Art. 6 e 9)

Dirigenti dell’UNITA Nome Titolo

1. Chicala Mbaca Segretario, Organizzazione

della gioventù

2. Camalata Abilio Generale

3. Dachala Marcial Segretario, Informazione

4. Dembo Antonio Sebastiao Vicepresidente

5. Gato Aniceto Silas Brigadiere

6. Gato Paulo Lukamba Segretario generale

7. Ludevina Odeth Segretario, Organizzazione

della gioventù

8. Sapalalo Altino Generale

9 Savimbi Jonas Malheiro Presidente

10. Tchacala Alcides Segretario, Affari esteri

11. Victor Artur Correia Segretario generale supplente

12. Aleluja Bikingui Colonnello

13. Apolo Pedro Felino Brigadiere

14. Arlindo "Mindo" Colonnello

15. Armindo Julio "Tarzan" Generale

16. Bandua Jacinto Generale

17. Baptista Joao (Zaboba) Colonnello

18. Big Jo Zito Anjolela Brigadiere

19. Campos Alex Brigadiere

20. Chimuco Vaso Mbundi Inacio Generale

21. Chinjamba André Colonnello

22. Chiquele Chaves Brigadiere

23. Chissende Ezequias Almeida Brigadiere

"Buffalo Bill"

24. Chiulo Antonio Chiyulo Cheya Generale

25. Chiwale José Samuel Generale

26. De Bala Assobio Generale

27. Deolindo Jonas Colonnello

28. Ecolelo Eliote Brigadiere

29. Epalanga Arcadio Brigadiere

30. Epalanga Leonardo "NATO" Colonnello

31. Epalanga Samuel Martins Generale

32. Franca Joaquim Rufino Brigadiere

33. Gerson Jose Antonio "Catrukas" Colonnello

34. Grito Morais Brigadiere

35. Junjuvi Arkindo V.H. "Zaboza" Brigadiere

36. Kalipe Rafael Da Silva Brigadiere

37. Kaluassi Oseias Colonnello

38. Kalunda Afonso Figueiredo Pinto Colonnello

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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999

Nome Titolo

39. Kalungulungu Terencio Brigadiere

40. Kamanha André Brigadiere

41. Kanhanga Alberto Brigadiere

42. Kapingala Jose Maria Colonnello

43. Katata Demonstenes Fio "Veneno" Brigadiere

44. Kibidi Lucas Chissuaka "Kibidy" Brigadiere

45. Kulunga Francisco Generale

46. Liahuka Tony Brigadiere

47. Londoimbali Nganga Colonnello

48. Lumay Mbalau Vituzi Generale

49. Machado Sabino Colonnello

50. Macungo Elias Pedro "Kalias" Generale

51. Malaquias Deogenes Raul "Implacavel" Generale

52. Matos Abelardo Benjamin Brigadiere

53. Mbule José Major Brigadiere

54. Miguel Alberto Mario Vasco "Vatuva" Generale

55. Mussili Alvaro Brigadiere

56. Pelembe Florindo Brigadiere

57. Pena Camy Brigadiere

58. Perestrelo Bartolomeu Brigadiere

59. Pindi André Segretario di provincia

60. Rhino Estevão Cassesse Generale

61. Sabino Sakutala Colonnello

62. Sachiambo Aida Elidio Paulo Brigadiere

63. Sachiambo Tony Colonnello

64. Sequeira José Brigadiere

65. Soc Ferdando Brigadiere

66. Tchinandi João Batista "Black Power" Generale

67. Tchiteculo Amadeu Generale

68. Veneno Cheltox Cilivondela Brigadiere

69. Vieira Antero Morais Brigadiere

70. Vianana Artur Santos Generale

71. Yembe Anatro Kufuna Generale

Rappresentanti dell’UNITA all’estero Germania Nome Titolo

72. Mulato Joaquim Ernesto Rappresentante

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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999

Portogallo Nome Titolo

73. Wambembe Issac Rappresentante

Regno Unito Nome Titolo Osservazioni

74. Kandeya Amilcar José Mateus Rappresentante * 21.08.54,

Costa d’Avorio Passaporto n.: PSAE/505893

Stati Uniti Nome Titolo Osservazioni

75. Muekalia Domingos Jardo Rappresentante * 20.09.59,

Mungo, Angola; Costa d’Avorio Passaporto n.: PSAE/67774 94

76. Santa Jaime Azevedo Vila Rappresentante * 06.01.62,

alle Nazioni Unite Documento di viaggio per rifugiati (Stati Uniti) n.: A72191727

Membri adulti della famiglia dei dirigenti dell’UNITA Portogallo Nome Osservazioni

77. Sapalalo Anabela Sorella del Generale Altino

Sapalalo * 1970

78. Sapalalo Anatilde Sorella del Generale Altino

Sapalalo * 1958

79. Sapalalo Alice Sorella del Generale Altino

Sapalalo * 1965

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Misure nei confronti dell’UNITA RU 1999

Regno Unito Nome Osservazioni

80. Chingufo Kandeya Candida Ester Moglie di Amilcar José Mateus

Kandeya * 13.10.60

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