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AS 1999 1511

Ordinanza concernente l'istruzione della truppa in caso di impieghi di polizia

Ordinanza concernente l’istruzione della truppa in caso di impieghi di polizia

del 14 aprile 1999

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 54, 92 capoverso 4 e 150 capoverso 1 della legge militare (LM) 1, ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza regola l’istruzione dei militari, dei distaccamenti di truppa e delle formazioni in vista di impieghi sussidiari di sicurezza, nell’ambito di operazio- ni degli organi civili di polizia.

2 Essa non è applicabile:

a. alle esercitazioni sulle piazze d’istruzione dell’esercito; b. agli esercizi di pianificazione, di stato maggiore e di presa di decisioni.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intendono per: a. impieghi sussidiari di sicurezza dell’esercito: il sostegno agli organi civili di polizia

1. per la protezione di persone e beni degni di particolare protezione

(art. 67 cpv. 1 lett. b LM),

2. per la protezione dei confini nazionali (art. 67 cpv. 1 lett. e LM), non-

ché

3. per il servizio d’ordine (art. 83 LM);

b. organi civili di polizia: i membri dei corpi civili di polizia o di servizi civili della Confederazione o dei Cantoni con poteri di polizia.

Art. 3 Truppe da istruire 1 Il capo delle Forze terrestri designa, secondo le opzioni del capo dello Stato mag- giore generale, le formazioni che, nell’ambito di operazioni di organi civili di polizia devono essere istruite per impieghi sussidiari di sicurezza. 2 Per i compiti del servizio d’ordine devono essere istruiti soltanto la Polizia militare e il Corpo della guardia delle fortificazioni.

RS 512.26 1 RS 510.10

1999-4141 1511

Istruzione della truppa in caso di impieghi di polizia RU 1999

Art. 4 Competenze Nel loro ambito di competenza, il capo dello Stato maggiore generale, il capo delle Forze terrestri e i comandanti delle Grandi Unità possono ordinare l’istruzione della truppa nel quadro di impieghi civili di polizia e attribuire loro materiale di polizia supplementare.

Art. 5 Condizioni L’istruzione nell’ambito di operazioni di organi civili di polizia può essere ordinata soltanto se: a. serve esclusivamente all’addestramento della truppa; b. in occasione dell’istruzione, la truppa non fornisce sostegno né sgrava gli organi civili di polizia; e c. le autorità civili competenti approvano l’istruzione.

Art. 6 Poteri di polizia 1 Alla truppa è consentito l’impiego dell’arma da fuoco soltanto per legittima difesa e in stato di necessità. 2 Essa può applicare ulteriori misure coercitive di polizia soltanto per quanto neces- sario all’adempimento del compito degli organi civili di polizia. 3 Del rimanente, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 19942 concernente i poteri di polizia dell’esercito.

Art. 7 Responsabilità e organizzazione dell’istruzione 1 Gli organi civili di polizia chiamati a partecipare sono responsabili per l’istruzione tecnica. 2 Prima dell’inizio dell’istruzione, il capo dello Stato maggiore generale, il capo delle Forze terrestri e i comandanti delle Grandi Unità concordano i dettagli con gli organi civili di polizia.

Art. 8 Spese 1 Di regola, la Confederazione assume le spese che l’istruzione causa agli organi civili di polizia (spese d’istruzione). 2 Alla Confederazione non possono essere addebitate spese d’istruzione se l’istru- zione è ordinata in vista di un impiego concreto per un servizio d’appoggio o un servizio d’ordine.

2 RS 510.32

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Istruzione della truppa in caso di impieghi di polizia RU 1999

Art. 9 Esecuzione Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Diritto vigente: modifica L’ordinanza del 26 ottobre 19943 concernente i poteri di polizia dell’esercito è mo- dificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 Abrogato

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

14 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

3 RS 510.32

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