AS 1999 1517
Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati
Modifica del 14 aprile 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 ottobre 19951 concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3 3 Il Dipartimento federale delle finanze può, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia pubblica, ripartire i mezzi a disposizione per i contributi all’esporta- zione sui diversi prodotti in funzione del fabbisogno medio dell’anno precedente.
Art. 6 cpv. 1 lett. a-e
1 Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base:
a. per il latte intero in polvere la crema in polvere e il latte condensato: i prezzi rilevati dall’Ufficio federale dell’agricoltura per quantità acquistate annualmente a partire da 30 t di latte intero in polvere destinato all’alimenta- zione umana, di un tenore in grasso di latte di almeno 260 grammi il chilogrammo, diminuito delle eventuali riduzioni secondo l’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 19742 sull’importazione e l’esportazione di prodotti agricoli trasformati; b. per il latte scremato in polvere: il prezzo rilevato dall’Ufficio federale del- l’agricoltura per quantità acquistate annualmente a partire da 30 t di latte scremato destinato all’alimentazione umana; c. Per il latte intero e la crema: il prezzo d’obiettivo ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 concernente il prezzo d’o- biettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero; d. per il latte scremato: il prezzo medio rilevato dall’Ufficio federale dell’agri- coltura; e. per il burro: il prezzo medio all’ingrosso per la qualità utilizzata rilevato dall’Ufficio federale dell’agricoltura;
1999-4184 1517
Contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati RU 1999
II L’ordinanza del 18 ottobre 19954 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:
Art. 6 lett. a-c Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base: a. per il latte intero in polvere: il prezzo rilevato dall’Ufficio federale dell’agri- coltura per quantità acquistate annualmente a partire da 30 t di latte intero in polvere destinato all’alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di almeno 260 grammi il chilogrammo, diminuito delle eventuali riduzioni secondo l’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 19745 sull’importazione e l’esportazione di prodotti agricoli trasformati; b. per il latte scremato in polvere: il prezzo rilevato dall’Ufficio federale del- l’agricoltura per quantità acquistate annualmente a partire da 30 t di latte scremato destinato all’alimentazione umana; c. per il burro: il prezzo medio all’ingrosso per la qualità utilizzata rilevato dall’Ufficio federale dell’agricoltura;
III La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 1999.
14 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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4 RS 632.111.722 5 RS 632.111.72
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