AS 1999 1542
Ordinanza del DFE concernente la riscossione di tasse per garanzie dei rischi delle esportazioni da parte delle organizzazioni economiche
Ordinanza del DFE concernente la riscossione di tasse per garanzie dei rischi delle esportazioni da parte delle organizzazioni economiche
dell’8 marzo 1999
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 21 capoverso 6 dell’ordinanza del 15 giugno 19981 sulla garanzia dei rischi delle esportazioni, ordina:
Art. 1
1 Le organizzazioni economiche che amministrano garanzie sono autorizzate a ri-
scuotere dal beneficiario della garanzia, per la loro amministrazione, una tassa pari al 10 per cento al massimo della tassa globale secondo gli articoli 15 a 18 dell’ordi- nanza del 15 giugno 1998 sulla garanzia dei rischi delle esportazioni, ma di almeno
50 franchi complessivi per ogni domanda di garanzia.
2 Per il calcolo delle tasse sono in particolare determinanti il tempo impiegato, la ne- cessaria competenza indispensabile e le spese.
Art. 2 1 L’ordinanza del DFEP del 3 maggio 19892 concernente la riscossione di tasse per garanzie dei rischi delle esportazioni da parte delle organizzazioni economiche è abrogata.
2 La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° ottobre 1998.
8 marzo 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin
RS 946.112 1 RS 946.111 2 RU 1989 925
1542 1999-4118