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AS 1999 1543

Ordinanza del DFE concernente la riscossione di una tassa minima per le garanzie dei rischi delle esportazioni

Ordinanza del DFE concernente la riscossione di una tassa minima per le garanzie dei rischi delle esportazioni

dell’8 marzo 1999

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 15 capoverso 5 dell’ordinanza del 15 giugno 19981 sulla garanzia dei rischi delle esportazioni, ordina:

Art. 1 1 Per ogni rilascio di garanzie è riscossa una tassa minima di 100 franchi. Questa tassa comprende la tassa di base nonché eventuali supplementi o riduzioni. 2 Per le tasse riscosse in virtù dell’ordinanza del DFE dell’8 marzo 19992 concer- nente la riscossione di tasse per garanzie dei rischi delle esportazioni da parte delle organizzazioni economiche si possono fissare tasse minime derogatorie.

Art. 2 La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 1999.

8 marzo 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

1295

RS 946.112.1