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AS 1999 1571

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG)

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG)

Modifica del 18 dicembre 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° aprile 19981, decreta:

I La legge federale del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 2 1 Le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero e nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di soldo. 2 Le persone prestanti servizio nella protezione civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno intero per il quale esse ricevono un soldo conformemente all’arti- colo 22 capoverso 1 della legge federale sulla protezione civile3.

Art. 4 Indennità di base Tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all’indennità di base.

Art. 5 Abrogato

Art. 7 Assegno per spese di custodia

1 Le persone prestanti servizio che vivono in comunione domestica con uno o più

figli (art. 6) d’età inferiore ai 16 anni, hanno diritto all’assegno per spese di custodia se possono stabilire che, a causa di un periodo di servizio di due giorni consecutivi almeno, hanno sostenuto spese supplementari di tal genere. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dell’indennità e disciplina i dettagli.

1999-4233 1571

Indennità di perdita di guadagno (LIPG). LF RU 1999

Art. 9 Indennità di base a. Scuola reclute 1 L’indennità giornaliera di base durante la scuola reclute ammonta al 20 per cento dell’indennità totale massima. 2 L’indennità giornaliera di base per le reclute che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all’articolo 11. 3 Alla persona prestante servizio civile che non ha assolto la scuola reclute spetta, per il numero di giorni del servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 20 per cento dell’indennità di base massima. È tenuto conto dell’assolvi- mento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 10 b. Servizi di avanzamento per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione (servizio di avanzamento) 1 L’indennità giornaliera di base durante i servizi di avanzamento di lunga durata ri- chiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle forma- zioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, ammonta al 65 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 45 per cento dell’indennità totale massima. 2 Il Consiglio federale definisce i servizi di avanzamento per l’accesso a un grado superiore o a una nuova funzione.

Art. 11 c. Altre prestazioni di servizio 1 L’indennità giornaliera di base durante le altre prestazioni di servizio ammonta al 65 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 20 per cento dell’indennità totale massima. 2 Per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi conformemente alla legge federale sul- l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti4. Il Consiglio federale emana pre- scrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’ufficio federale competente di allesti- re tabelle vincolanti con importi arrotondati. 3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle in- dennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non esercitavano un’attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto assumere una tale attività.

Art. 13 Assegno per i figli L’assegno per i figli ammonta al 20 per cento dell’indennità totale massima per il primo figlio e al 10 per cento per ogni altro figlio.

4 RS 831.10

Indennità di perdita di guadagno (LIPG). LF RU 1999

Art. 14 Abrogato

Art. 16 cpv. 2 e 3 2 Essa è inoltre ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio, ma soltanto fino a un’aliquota minima del 50 per cento dell’indennità totale massima secondo l’articolo 16a. Durante i servizi di avanzamento tale ali- quota minima ammonta al 70 per cento. L’aliquota minima spetta anche alle persone prestanti servizio che non esercitavano un’attività lucrativa prima di entrare in servi- zio. 3 L’assegno per spese di custodia e l’assegno per l’azienda sono calcolati separata- mente dall’indennità totale e pagati sempre senza riduzioni.

1 Dall’entrata in vigore della modifica legislativa del 18 dicembre 19985 (6a revisio- ne), l’indennità totale massima ammonta a 215 franchi (= stato di 1946 punti dell’in- dice dei salari dell’Ufficio federale di statistica) al giorno.

Art. 19 cpv. 2 lett. b e c 2 L’indennità è versata alla persona prestante servizio, ad eccezione dei seguenti casi: b. se la persona prestante servizio trascura i suoi obblighi di mantenimento, le indennità concesse per le persone aventi diritto al mantenimento possono, a richiesta, essere pagate agli interessati stessi o ai loro rappresentanti legali; c. le indennità calcolate conformemente agli articoli 4 e 6 spettano al datore di lavoro nella misura in cui questi paga il salario o lo stipendio a una persona per il periodo del servizio.

Art. 23 cpv. 2 secondo periodo Abrogato

II La legge federale sull’assicurazione per l’invalidità6 è modificata come segue:

5 RU 1999 1571 6 RS 831.20

Indennità di perdita di guadagno (LIPG). LF RU 1999

Art. 23 Titolo e cpv. 2 Tipi di indennità a. Principio

2 Abrogato

Art. 23bis b. Indennità per l’economia domestica

1 Hanno diritto all’indennità per l’economia domestica:

a. gli assicurati coniugati; b. gli assicurati non coniugati, vedovi e divorziati, che vivono con i figli ai sen- si dell’articolo 23quater o che, a causa della loro situazione professionale o ufficiale, sono tenuti ad avere un’economia domestica propria. 2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute, l’assicurato ha an- cora diritto all’indennità per l’economia domestica sempre che continui questa eco- nomia domestica, ma al massimo per un anno.

Art. 23ter c. Indennità per persone sole Gli assicurati che non hanno diritto all’indennità per l’economia domestica hanno diritto a un’indennità per persone sole.

Art. 23quater d. Assegni per i figli 1 Gli assicurati hanno diritto ad assegni per i figli per ogni figlio ai sensi del capo- verso 2 che non abbia ancora compiuto i 18 anni. Per i figli ancora in formazione il diritto agli assegni sussiste fino al compimento dei 25 anni.

2 Hanno diritto ad assegni per i figli:

a. i figli della persona assicurata; b. i figli elettivi della persona assicurata dei quali essa assume gratuitamente e durevolmente la cura e l’educazione.

Art. 23quinquies e. Assegni per assistenza 1 Hanno diritto agli assegni per assistenza gli assicurati che, in adempimento di un obbligo legale o morale di mantenimento o di assistenza, provvedono a parenti in li- nea ascendente o discendente, a fratelli e sorelle o al coniuge da cui sono divorziati, come pure a genitori elettivi, patrigno e matrigna o suocero e suocera, sempre che queste persone siano bisognose d’aiuto e non sussista già per esse il diritto agli as- segni per i figli. 2 Il diritto agli assegni per assistenza sussiste soltanto per provvedimenti di lunga durata. 3 Il Consiglio federale definisce i provvedimenti di lunga durata. Esso stabilisce le condizioni perché una persona sia considerata bisognosa di aiuto e le prestazioni ri- conosciute quali prestazioni di mantenimento o di assistenza.

Indennità di perdita di guadagno (LIPG). LF RU 1999

Art. 23sexies f. Assegni per l’azienda Per beneficiare degli assegni per l’azienda valgono le stesse condizioni previste nella legge federale del 25 settembre 19527 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG) per il diritto a tali assegni.

Calcolo a. Basi 1 Il calcolo delle indennità giornaliere sottostà alle stesse disposizioni e limiti mas- simi previsti per le indennità secondo la LIPG8. 1bis L’indennità totale è ridotta nella misura in cui supera l’indennità massima di cui al capoverso 1. 1ter Essa è ulteriormente ridotta nella misura in cui supera il reddito massimo deter- minante per il calcolo di cui al capoverso 2, ma soltanto fino a un’aliquota minima del 43 per cento dell’indennità massima secondo il capoverso 1. L’aliquota minima spetta anche agli assicurati che, prima dell’integrazione, non esercitavano un’attività lucrativa. 2bis Gli assicurati che seguono una prima formazione professionale e gli assicurati fi- no ai 20 anni compiuti9 che non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa rice- vono al massimo l’indennità minima ai sensi dell’articolo 24bis capoversi 1 e 2 ed eventualmente i supplementi ai sensi degli articoli 24bis capoverso 3 e 25.

Art. 24bis b. Indennità per l’economia domestica e indennità per persone sole 1 L’indennità giornaliera per l’economia domestica ammonta al 75 per cento del red- dito medio conseguito durante l’ultima attività esercitata a tempo pieno, ma almeno al 25 per cento e al massimo al 75 per cento dell’indennità totale massima. 2 L’indennità giornaliera per persone sole ammonta al 45 per cento del reddito me- dio conseguito durante l’ultima attività esercitata a tempo pieno, ma almeno al 15 per cento e al massimo al 45 per cento dell’indennità totale massima. 3 Le indennità giornaliere per persone sole beneficiano di un supplemento. Il Consi- glio federale fissa questo supplemento in modo che l’indennità giornaliera risulti in generale più elevata di una rendita presumibile in condizioni analoghe.

Art. 24ter c. Assegno per i figli L’assegno per i figli ammonta per ogni figlio al 9 per cento dell’indennità totale mas- sima.

7 RS 834.1; RU 1999 1571 8 RS 834.1; RU 1999 1571 9 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC)

Indennità di perdita di guadagno (LIPG). LF RU 1999

Art. 24quater d. Assegno per assistenza L’assegno per assistenza ammonta al 18 per cento dell’indennità totale massima per la prima persona assistita e al 9 per cento per ogni altra persona assistita. Tale in- dennità è ridotta qualora superi l’effettiva prestazione di assistenza convertita su un giorno oppure abbia come conseguenza che la persona assistita non possa più essere considerata bisognosa d’aiuto ai sensi dell’articolo 23quinquies capoverso 1.

Art. 24quinquies e. Assegno per l’azienda Il calcolo degli assegni per l’azienda sottostà agli stessi principi previsti per tale as- segno nella LIPG10.

III

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Disciplina l’applicazione del nuovo diritto per le prestazioni in corso al momento dell’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 1998 Consiglio nazionale, 18 dicembre 1998 Il presidente, Rhinow La presidente, Heberlein Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 aprile 199911. 2 Ad eccezione degli articoli 7, 14, 16 capoverso 3 e 19 capoverso 2 lettere b e c, la presente legge entra in vigore il 1° luglio 1999. Gli articoli 7, 14, 16 capoverso 3 e

19 capoverso 2 lettere b e c entrano in vigore il 1° gennaio 2000.

28 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

10 RS 834.1; RU 1999 1571 11 FF 1998 4541

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