AS 1999 1579
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
Traduzione1 Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
Conclusa il 18 dicembre 1979 Approvata dall’Assemblea federale il 4 ottobre 19962 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 1997 Entrata in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1997
Gli Stati parte della presente Convenzione, Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella eguaglianza dei di- ritti dell’uomo e della donna, Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso, Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti dell’uomo3 hanno il dovere di garantire l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna nell’esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici, Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l’egida dell’Organizzazio- ne delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l’ugua- glianza dei diritti dell’uomo e della donna, Tenute altresì presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dal- l’Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati al fine di promuo- vere l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l’esistenza di tali strumenti le don- ne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni, Ricordando che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi del- l’eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell’uomo, alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo Paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro Paese e l’umanità tutta nella misura delle loro possibilità, Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima agli alimenti, ai servizi medici, all’educazione, alla formazione, alle possi- bilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità, Convinti che l’instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull’equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l’ugua- glianza tra l’uomo e la donna,
RS 0.108
1 Dal testo originale francese (RO 1999 1579).
2 RU 1999 1577
3 RS 0.103.1 e 0.103.2
1998-0133 1579
Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna RU 1999
Sottolineando che l’eliminazione dell’apartheid, di ogni forma di razzismo, di di- scriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo, d’aggressione, d’occu- pazione e dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensa- bile perché uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti, Affermando che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l’atte- nuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipenden- temente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l’affermazione dei principi della giustizia, dell’uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra Paesi, nonché la realizzazione del diritto dei popoli soggetti a do- minio straniero e coloniale o ad occupazione straniera all’autodeterminazione e all’indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale fa- voriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna, Convinti che lo sviluppo completo di un Paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l’uomo, in tutti i campi, Tenendo presente l’importanza del contributo delle donne al benessere della fami- glia ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, l’importanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell’educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all’origine di discriminazioni e che l’educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo in- sieme, Consapevole che il ruolo tradizionale dell’uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna, Risoluti a mettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misu- re necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua ma- nifestazione, Convengono quanto segue:
Parte prima
Art. 1 Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «discriminazione nei confronti della donna» concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il rico- noscimento, il godimento o l’esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo poli- tico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su una base di parità tra l’uomo e la donna.
Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna RU 1999
Art. 2 Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna e, a que- sto scopo, si impegnano a: a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legi- slativa appropriata, il principio dell’uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l’applicazione effettiva del suddetto principio; b) adottare tutte le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne; c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di pa- rità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l’effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio; d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo; e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo; f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modi- ficare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pra- tica che costituisca discriminazione nei confronti della donna; g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.
Art. 3 Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e garantire loro, su una base di piena parità con gli uomini, l’esercizio e il godimento dei diritti del- l’uomo e delle libertà fondamentali.
Art. 4 1.nL’adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad acce- lerare il processo di instaurazione di fatto dell’eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Con- venzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.
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2.nL’adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerato un atto discriminatorio.
Art. 5 Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata: a) al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla con- vinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne; b) per fare in modo che l’educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro svi- luppo, restando inteso che l’interesse dei figli è in ogni caso la considerazio- ne principale.
Art. 6 Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.
Parte seconda
Art. 7 Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del Paese e, in particolare, assi- curano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto: a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleg- gibili in tutti gli organi pubblicamente eletti; b) di prendere parte all’elaborazione della politica dello Stato ed alla sua ese- cuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo; c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si oc- cupano della vita pubblica e politica del Paese.
Art. 8 Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rap- presentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.
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Art. 9 1.nGli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garanti- scono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possano influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito. 2.nGli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell’uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.
Parte terza
Art. 10 Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l’educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l’uomo e la donna: a) le medesime condizioni di orientamento professionale, accesso agli studi e conseguimento dei titoli di studio negli istituti di insegnamento di ogni ordi- ne e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L’uguaglianza deve essere garantita sia nell’insegnamento pre-scolastico, generale, tecnico, pro- fessionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione professionale; b) l’accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità; c) l’eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell’uomo e della donna a tutti i livelli ed in ogni forma di insegnamento, incoraggiando l’edu- cazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità; d) le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovven- zioni di studio; e) le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel più breve tempo la diffe- renza di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne; f) la riduzione del tasso d’abbandono femminile degli studi e l’organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola; g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sports e all’educa- zione fisica;
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h) l’accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a ga- rantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.
Art. 11 1.nGli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell’impiego ed assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare: a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano; b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l’ado- zione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell’impiego; c) il diritto alla libera scelta della professione e dell’impiego, il diritto alla pro- mozione, alla stabilità dell’impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all’aggiornamento, com- preso l’apprendistato, il perfezionamento professionale e la formazione per- manente; d) il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all’ugua- glianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all’ugua- glianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro; e) il diritto alla sicurezza sociale, alle prestazioni di pensionamento, di disoc- cupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate; f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva. 2.nPer prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro ma- trimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a: a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale; b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia del mantenimento dell’im- piego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali; c) incoraggiare l’istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorire l’istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido;
d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato di- mostrato che il lavoro è nocivo. 3.nLe leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saran- no riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità.
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Art. 12 1.nGli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discrimina- zione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare. 2.nNonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia du- rante la gravidanza che durante l’allattamento.
Art. 13 Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la di- scriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell’uguaglianza tra l’uomo e la donna, i me- desimi diritti ed in particolare: a) il diritto agli assegni familiari; b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di cre- dito finanziario; c) il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sports ed a tutte le forme di vita culturale.
Art. 14 1.nGli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravviven- za economica delle loro famiglie, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari dell’economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire l’appli- cazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali. 2.nGli Stati parte prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parità tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in par- ticolare garantendo loro il diritto: a) di partecipare pienamente all’elaborazione ed all’esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello; b) di poter accedere ai servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare; c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale; d) di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, com- presi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche;
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e) di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l’uguaglianza di opportunità nel campo economico sia per il lavoro salariato sia per il lavoro autonomo; f) di partecipare ad ogni attività comunitaria; g) d’aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializza- zione ed alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiarie ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale; h) di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concer- ne l’alloggio, il risanamento, la fornitura dell’acqua e dell’elettricità, i tra- sporti e le comunicazioni.
Parte quarta
Art. 15 1.nGli Stati parte riconoscono alla donna la parità con l’uomo di fronte alla legge. 2.nGli Stati parte riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell’uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di con- tratti e l’amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario. 3.nGli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giu- ridica della donna, deve essere considerato nullo. 4.nGli Stati parte riconoscono all’uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza ed il domicilio.
Art. 16 1.nGli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini: a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio; b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso; c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell’ambito del matrimonio ed al- l’atto del suo scioglimento; d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale; nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l’interesse dei figli sarà la considerazione preminente;
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e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l’intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all’educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti; f) i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti, allorché questi esistano nella legisla- zione nazionale. In ogni caso, l’interesse dei fanciulli sarà la considerazione preminente; g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del co- gnome, di una professione o di un’occupazione; h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso. 2.nI fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetti giuridici e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissa- re un’età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l’iscrizione del matrimo- nio su un registro ufficiale.
Parte quinta
Art. 17 1.nAl fine di esaminare i progressi realizzati nell’applicazione della presente Con- venzione, viene istituito un Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (qui di seguito detto il Comitato) composto, al momento del- l’entrata in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l’adesione del tren- tacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la presente Convenzione, eletto dagli Stati parte tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del prin- cipio di un’equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici. 2.nI membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati de- signati dagli Stati parte. Ciascuno Stato parte può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini. 3.nLa prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della pre- sente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segreta- rio generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l’indi- cazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parte. 4.nI membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convo- cata dal Segretario generale nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.
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5.nI membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni. Il presidente estrarrà a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione. 6.nL’elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in confor- mità alle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri ag- giunti eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato. 7.nPer coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercita- re le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato. 8.nI membri del Comitato riceveranno, con l’approvazione dell’Assemblea generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall’Assemblea considerata l’importanza delle funzioni del Comitato. 9.nIl Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposi- zione del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per l’espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtù della presente Convenzione.
Art. 18 1.nGli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario generale dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle mi- sure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito: a) durante l’anno seguente all’entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato; b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato. 2.nI rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Art. 19 1.nIl Comitato adotta il proprio regolamento interno. 2.nIl Comitato elegge il proprio ufficio per un periodo di due anni.
Art. 20 1.nIl Comitato si riunisce normalmente ogni anno durante un periodo massimo di due settimane per esaminare i rapporti presentati in conformità all’articolo 18 della presente Convenzione. 2.nLe sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella sede dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.
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Art. 21 1.nIl Comitato rende conto ogni anno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, attraverso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull’esame dei rapporti e delle informazioni ricevuti dagli Stati parte. Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte. 2.nIl Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione della donna.
Art. 22 Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell’esame dell’applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nel- l’ambito delle loro competenze. Il Comitato può invitare gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti sull’applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell’ambito delle loro attività.
Parte sesta
Art. 23 Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le eventuali dispo- sizioni più favorevoli a realizzare l’uguaglianza tra l’uomo e la donna già contenute: a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.
Art. 24 Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Art. 25 1.nLa presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. 2.nIl Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione. 3.nLa presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 4.nLa presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati. L’adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
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Art. 26 1.nOgni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario ge- nerale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2.nL’Assemblea generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.
Art. 27 1.nLa presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del de- posito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 2.nPer ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione, o che vi ade- riranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello stru- mento di ratifica o d’adesione dello Stato medesimo.
Art. 28 1.nIl Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà, e comu- nicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno fatte al momento della ratifica o dell’adesione. 2.nNon sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione. 3.nLe riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che in- formerà tutti gli Stati parte della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.
Art. 29 1.nOgni controversia tra due o più Stati parte concernente l’interpretazione o l’ap- plicazione della presente Convenzione, che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull’or- ganizzazione dell’arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conforme allo Sta- tuto della Corte. 2.nOgni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o del- l’adesione alla presente Convenzione, che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve. 3.nOgni Stato parte che avrà formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, togliere tale riser- va, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
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Art. 30 La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e rus- so fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Con- venzione.
Fatto a New York il 18 dicembre 1979.
Seguono le firme
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Campo d’applicazione della convenzione il 1° aprile 1999
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Adesione (A) Successione (S)
Albania 11 maggio 1994 A 10 giugno 1994 Algeria4 22 maggio 1996 A 21 giugno 1996 Andorra 15 gennaio 1997 A 14 febbraio 1997 Angola 17 settembre 1986 A 17 ottobre 1986 Antigua e Barbuda 1° agosto 1989 A 31 agosto 1989 Argentina4 15 luglio 1985 14 agosto 1985 Armenia 13 settembre 1993 A 13 ottobre 1993 Australia4 28 luglio 1983 27 agosto 1983 Austria4 31 marzo 1982 30 aprile 1982 Azerbaigian 10 luglio 1995 A 9 agosto 1995 Bahama4 6 ottobre 1993 A 5 novembre 1993 Bangladesh4 6 novembre 1984 A 6 dicembre 1984 Barbados 16 ottobre 1980 3 settembre 1981 Bielorussia 4 febbraio 1981 3 settembre 1981 Belgio4 10 luglio 1985 9 agosto 1985 Belize 16 maggio 1990 15 giugno 1990 Benin 12 marzo 1992 11 aprile 1992 Bhutan 31 agosto 1981 30 settembre 1981 Bolivia 8 giugno 1990 8 luglio 1990 Bosnia ed Erzegovina 1° settembre 1993 S 6 marzo 1992 Botswana 13 agosto 1996 A 12 settembre 1996 Brasile4 1° febbraio 1984 2 marzo 1984 Bulgaria 8 febbraio 1982 10 marzo 1982 Burkina Faso 14 ottobre 1987 A 13 novembre 1987 Burundi 8 gennaio 1992 7 febbraio 1992 Cambogia 15 ottobre 1992 A 14 novembre 1992 Camerun 23 agosto 1994 22 settembre 1994 Canada4 10 dicembre 1981 9 gennaio 1982 Capo Verde 5 dicembre 1980 A 3 settembre 1981 Ceca, Repubblica 22 febbraio 1993 S 1° gennaio 1993 Centrafricana, Repubblica 21 giugno 1991 A 21 luglio 1991 Ciad 9 giugno 1995 A 9 luglio 1995 Cile 7 dicembre 1989 6 gennaio 1990 Cina4 4 novembre 1980 3 settembre 1981 Hong Kong5 14 ottobre 1996 13 novembre 1996
4 Le riserve, dichiarazioni e obiezioni saranno pubblicate ulteriormente.
5 Fino al 30 giugno 1997, la convenzione è stata applicata a Hong Kong sulla base di una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. A partire dal 1° luglio 1997, Hong Kong è divenuta una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica popolare di Cina. In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dicembre 1984, gli accordi che sono stati applicati a Hong Kong prima della sua retrocessione alla Repubblica popolare di Cina rimangono applicabili anche nella RAS.
Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna RU 1999
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Adesione (A) Successione (S)
Cipro4 23 luglio 1985 A 22 agosto 1985 Colombia 19 gennaio 1982 18 febbraio 1982 Comore 31 ottobre 1994 A 30 novembre 1994 Congo 26 luglio 1982 25 agosto 1982 Congo, Repubblica del 17 ottobre 1986 16 novembre 1986 Corea del Sud4 27 dicembre 1984 26 gennaio 1985 Costa Rica 4 aprile 1986 4 maggio 1986 Costa d’Avorio 18 dicembre 1995 17 gennaio 1996 Croazia 9 settembre 1992 S 8 ottobre 1991 Cuba4 17 luglio 1980 3 settembre 1981 Danimarca4 21 aprile 1983 21 maggio 1983 Dominicana, Repubblica 2 settembre 1982 2 ottobre 1982 Dominica 15 settembre 1980 3 settembre 1981 Egitto4 18 settembre 1981 18 ottobre 1981 El Salvador4 19 agosto 1981 18 settembre 1981 Ecuador 9 novembre 1981 9 dicembre 1981 Eritrea 5 settembre 1995 A 5 ottobre 1995 Estonia 21 ottobre 1991 A 20 novembre 1991 Etiopia4 10 settembre 1981 10 ottobre 1981 Filippine 5 agosto 1981 4 settembre 1981 Finlandia4 4 settembre 1986 4 ottobre 1986 Francia4 14 dicembre 1983 13 gennaio 1984 Gabon 21 gennaio 1983 20 febbraio 1983 Gambia 16 aprile 1993 16 maggio 1993 Germania4 10 luglio 1985 9 agosto 1985 Georgia 26 ottobre 1994 A 25 novembre 1994 Ghana 2 gennaio 1986 1° febbraio 1986 Giamaica4 19 ottobre 1984 18 novembre 1984 Giappone 25 giugno 1985 25 luglio 1985 Gibuti 2 dicembre 1998 A 1° gennaio 1999 Giordania4 1° luglio 1992 31 luglio 1992 Grecia 7 giugno 1983 7 luglio 1983 Grenada 30 agosto 1990 29 settembre 1990 Guatemala 12 agosto 1982 11 settembre 1982 Guinea 9 agosto 1982 8 settembre 1982 Guinea Bissau 23 agosto 1985 22 settembre 1985 Guinea equatoriale 23 ottobre 1984 A 22 novembre 1984 Guyana 17 luglio 1980 3 settembre 1981 Haiti 20 luglio 1981 3 settembre 1981 Honduras 3 marzo 1983 2 aprile 1983 India4 9 luglio 1993 8 agosto 1993 Indonesia4 13 settembre 1984 13 ottobre 1984 Iraq4 13 agosto 1986 A 12 settembre 1986
4 Le riserve, dichiarazioni e obiezioni saranno pubblicate ulteriormente.
Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna RU 1999
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Adesione (A) Successione (S)
Irlanda4 23 dicembre 1985 A 22 gennaio 1986 Islanda 18 giugno 1985 18 luglio 1985 Isole Figi4 28 agosto 1995 A 27 settembre 1995 Israele4 3 ottobre 1991 2 novembre 1991 Italia 10 giugno 1985 10 luglio 1985 Jugoslavia 26 febbraio 1982 28 marzo 1982 Kazakistan 26 agosto 1998 A 25 settembre 1999 Kenya 9 marzo 1984 A 8 aprile 1984 Kirghizistan 10 febbraio 1997 A 12 marzo 1997 Kuwait4 2 settembre 1994 A 2 ottobre 1994 Laos 14 agosto 1981 13 settembre 1981 Lesotho4 22 agosto 1995 21 settembre 1995 Lettonia 14 aprile 1992 A 14 maggio 1992 Libano4 21 aprile 1997 A 21 maggio 1997 Liberia 17 luglio 1984 A 16 agosto 1984 Libia4 16 maggio 1989 A 15 giugno 1989 Liechtenstein4 22 dicembre 1995 A 21 gennaio 1996 Lituania 18 gennaio 1994 A 17 febbraio 1994 Lussemburgo4 2 febbraio 1989 4 marzo 1989 Macedonia 18 gennaio 1994 S 17 settembre 1991 Madagascar 17 marzo 1989 16 aprile 1989 Malaysia4 5 luglio 1995 A 4 agosto 1995 Malawi 12 marzo 1987 A 11 aprile 1987 Maldive4 1° luglio 1993 A 31 luglio 1993 Mali 10 settembre 1985 10 ottobre 1985 Malta4 8 marzo 1991 A 7 aprile 1991 Marocco4 21 giugno 1993 A 21 luglio 1993 Maurizio4 9 luglio 1984 A 8 agosto 1984 Messico4 23 marzo 1981 3 settembre 1981 Moldavia 1° luglio 1994 A 31 luglio 1994 Mongolia 20 luglio 1981 3 settembre 1981 Mozambico 16 aprile 1997 A 16 maggio 1997 Myanmar4 22 luglio 1997 A 21 agosto 1997 Namibia 23 novembre 1992 A 23 dicembre 1992 Nepal 22 aprile 1991 22 maggio 1991 Nicaragua 27 ottobre 1981 26 novembre 1981 Nigeria 13 giugno 1985 13 luglio 1985 Norvegia4 21 maggio 1981 3 settembre 1981 Nuova Zelanda4 10 gennaio 1985 9 febbraio 1985 Paesi Bassi4 6 23 luglio 1991 22 agosto 1991 Pakistan4 12 marzo 1996 A 11 aprile 1996 Panama 29 ottobre 1981 28 novembre 1981
4 Le riserve, dichiarazioni e obiezioni saranno pubblicate ulteriormente.
6 Per il Regno in Europa, le Antille olandesi e Aruba.
Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna RU 1999
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Adesione (A) Successione (S)
Papuasia-Nuova Guinea 12 gennaio 1995 A 11 febbraio 1995 Paraguay 6 aprile 1987 A 6 maggio 1987 Perù 13 settembre 1982 13 ottobre 1982 Polonia 30 luglio 1980 3 settembre 1981 Portogallo4 30 luglio 1980 3 settembre 1981 Romania 7 gennaio 1982 6 febbraio 1982 Regno Unito4 7 aprile 1986 7 maggio 1986 Isola di Man, Isole Vergini britanniche, Isole Falkland, Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud, Isole Turche e Caicos4 7 aprile 1986 7 maggio 1986 Russia 23 gennaio 1981 3 settembre 1981 Rwanda 2 marzo 1981 3 settembre 1981 Saint Kitts et Nevis 25 aprile 1985 A 25 maggio 1985 Santa Lucia 8 ottobre 1982 A 7 novembre 1982 San Vincenzo e Grenadine 4 agosto 1981 A 3 settembre 1981 Samoa 25 settembre 1992 A 25 ottobre 1992 Senegal 5 febbraio 1985 7 marzo 1985 Seychelles 5 maggio 1992 4 giugno 1992 Sierra Leone 11 novembre 1988 11 dicembre 1988 Singapore4 5 ottobre 1995 A 4 novembre 1995 Slovacchia 28 maggio 1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991 Spagna4 5 gennaio 1984 4 febbraio 1984 Sri Lanka 5 ottobre 1981 4 novembre 1981 Sudafrica 15 dicembre 1995 14 gennaio 1996 Svezia4 2 luglio 1980 3 settembre 1981 Svizzera4 27 marzo 1997 26 aprile 1997 Surinam 1° marzo 1993 A 31 marzo 1993 Tagikistan 26 ottobre 1993 A 25 novembre 1993 Tanzania 20 agosto 1985 19 settembre 1985 Thailandia4 9 agosto 1985 A 8 settembre 1985 Togo 26 settembre 1983 A 26 ottobre 1983 Trinidad e Tobago4 12 gennaio 1990 11 febbraio 1990 Tunisia4 20 settembre 1985 20 ottobre 1985 Turchia4 20 dicembre 1985 A 19 gennaio 1986 Turkmenistan 1° maggio 1997 A 41 maggio 1997 Ucraina 12 marzo 1981 3 settembre 1981 Uganda 22 luglio 1985 21 agosto 1985 Ungheria 22 dicembre 1980 3 settembre 1981 Uruguay 9 ottobre 1981 8 novembre 1981 Uzbekistan 19 luglio 1995 A 18 agosto 1995
4 Le riserve, dichiarazioni e obiezioni saranno pubblicate ulteriormente.
Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna RU 1999
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Adesione (A) Successione (S)
Vanuatu 8 settembre 1995 A 8 ottobre 1995 Venezuela4 2 maggio 1983 1° giugno 1983 Vietnam4 17 febbraio 1982 19 marzo 1982 Yemen4 30 maggio 1984 A 29 giugno 1984 Zambia 21 giugno 1985 21 luglio 1985 Zimbabwe 13 maggio 1991 A 12 giugno 1991
4 Le riserve, dichiarazioni e obiezioni saranno pubblicate ulteriormente.
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