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AS 1999 1621

Ordinanza relativa al sistema di informazione ARAMIS sui progetti di ricerca e di sviluppo della Confederazione

Ordinanza relativa al sistema di informazione ARAMIS sui progetti di ricerca e di sviluppo della Confederazione (Ordinanza ARAMIS)

del 14 aprile 1999

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 19 capoverso 2 e 32 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre

19831 sulla ricerca;

visto l’articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 9 ottobre 19922 sulla stati- stica, ordina:

Sezione 1: Scopo e oggetto

Art. 1 Scopo

1 La Confederazione stabilisce, sotto la designazione ARAMIS (Administration Re-

search Actions Management Information System), un sistema di informazione com- puterizzato sui progetti di ricerca e di sviluppo (R-S), eseguiti o finanziati inte- ramente o parzialmente dalla Confederazione.

2 ARAMIS è una banca di dati che serve a:

a. creare trasparenza nei flussi finanziari e a coordinare i contenuti scientifici nel campo della R-S; b. produrre i dati per le statistiche R-S dell’Ufficio federale di statistica; c. sostenere i rilevamenti dell’Amministrazione federale delle finanze; d. pianificare e a dirigere le attività nel campo della R-S; e. sostenere la gestione dei progetti.

Art. 2 Struttura del sistema d’informazione

1 ARAMIS è un’applicazione cliente-server che si compone delle seguenti cinque

banche dati: a. la banca dati produttivi: è il nucleo del sistema in cui sono registrate le in- formazioni. Essa può essere interrogata online. I dati possono essere conti- nuamente modificati dagli aventi diritto;

RS 420.31

1999-4166 1621

Ordinanza ARAMIS RU 1999

b. la banca dati test: una banca di dati separata, alimentata periodicamente con i dati provenienti dalla banca dati produttivi, è riservata ai test per evitare qualsiasi perturbazione dell’esercizio del sistema; c. la banca dati di formazione: comprende esempi di dati selezionati per la for- mazione; d. la banca dati d’analisi: al termine di un esercizio finanziario della Confede- razione, i dati sono trasferiti dalla banca dati produttivi verso la banca dati d’analisi. Questo trasferimento garantisce che per le analisi dei dati sia a di- sposizione sempre la stessa banca e che i risultati possano essere verificati. Questa banca genera i dati della statistica R-S, che sono trasmessi all’Ufficio federale di statistica; e. la banca dati Internet: un sottoinsieme della banca dati produttivi è scaricato dal centro di competenze ARAMIS dell’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (Ufficio) su una banca dati materialmente separata. Questi dati sono pubblicamente accessibili e non possono essere modificati. 2 La sicurezza del sistema d’informazione è retta dai principi dell’ordinanza del 10 giugno 19913 concernente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici nell’amministrazione federale.

Sezione 2: Responsabilità

Art. 3 Compiti, competenze e responsabilità dell’Ufficio

1 L’Ufficio ha segnatamente i compiti e le competenze seguenti:

a. l’esercizio del Centro di competenze ARAMIS; b. la gestione strategica del sistema d’informazione ARAMIS; c. la supervisione del Centro di competenze ARAMIS; d. il coordinamento dell’accettazione di altri fornitori di dati; e. l’acquisizione di basi per la pianificazione e la direzione delle attività nel campo della R-S.

2 Assume la responsabilità della manutenzione a lunga scadenza dei dati, ossia:

a. la trasmissione dei dati all’Ufficio federale di statistica; b. l’archiviazione dei dati in collaborazione con il servizio di esercizio tecnico; c. la soppressione delle schede di archiviazione obsolete. 3 Può emanare un regolamento d’utilizzazione e istruzioni in esecuzione della pre- sente ordinanza.

3 RS 172.010.59

Ordinanza ARAMIS RU 1999

Art. 4 Compiti e competenze del Centro di competenze ARAMIS

1 Il Centro di competenze ARAMIS ha per compito segnatamente di assicurare:

a. la gestione operativa, la disponibilità e la sicurezza informatica dell’insieme del sistema; b. l’amministrazione degli utenti, in particolare l’attribuzione tecnica dei diritti d’accesso e di modifica dei dati su proposta delle unità fornitrici dei dati; c. la consulenza e il sostegno tecnico agli utenti e la loro informazione rego- lare; d. il coordinamento e la supervisione dello sviluppo di estensioni del sistema; e. la realizzazione di interfacce verso altre banche dati; f. il controllo della qualità; g. la direzione del gruppo d’utenti di ARAMIS; h. la direzione dei progetti parziali o dei progetti consecutivi.

2 È competente segnatamente per:

a. esercitare a titolo fiduciario funzioni relative al controllo della qualità, al- l’amministrazione degli utenti, al controllo della sicurezza d’esercizio e alla generazione di analisi di dati aggregati e resi anonimi; b. definire la struttura dei dati e di eventuali nuove categorie di dati; c. approvare le specificazioni di dettaglio delle estensioni; d. approvare le specificazioni di dettaglio delle interfacce verso altre banche dati; e. mettere in servizio nuove versioni di ARAMIS.

Art. 5 Il gruppo di utenti di ARAMIS 1 Il gruppo di utenti di ARAMIS si compone di rappresentanti degli uffici federali e delle unità del settore dei PF associati al sistema. Può comprendere rappresentanti di altre unità che forniscono dati. 2 Costituisce una piattaforma per lo scambio di esperienze e di informazioni e consi- glia il Centro di competenze ARAMIS in materia di configurazione e di utilizzazio- ne del sistema sul piano tecnico, organizzativo e ergonomico.

Sezione 3: Gestione e conservazione dei dati

Art. 6 Estensione dei dati e categorie di dati

1 ARAMIS comprende i dati dei progetti di R-S interamente o parzialmente finan-

ziati o eseguiti dalla Confederazione. 2 I dati contenuti in ARAMIS concernono l’organizzazione dei progetti, il loro fi- nanziamento e il loro contenuto scientifico:

Ordinanza ARAMIS RU 1999

a. i dati relativi all’organizzazione concernono in particolare l’unità ammini- strativa, il titolo e il numero del progetto, i dati dell’inizio e della fine del progetto, lo stadio di pianificazione o di realizzazione, i diritti di accesso ai dati, i partecipanti al progetto, la persona di contatto; b. i dati relativi al finanziamento concernono in particolare i costi del progetto, la parte relativa alla ricerca , il modo di finanziamento, i contratti, la riparti- zione per spese di personale, le spese di materiale, gli investimenti, i paga- menti, il saldo disponibile; c. i dati scientifici concernono in particolare le parole chiave del progetto, gli obiettivi del progetto, il suo inserimento in un programma, i campi di ricerca interessati, le categorie NABS, una breve descrizione, i risultati, le pubblica- zioni, la valorizzazione.

3 Il sistema d’informazione non contiene dati personali particolarmente degni di

protezione ai sensi dell’articolo 3 della legge federale sulla protezione dei dati4, né dati classificati segreti o confidenziali.

4 Nessuna nuova banca dati che serva gli stessi obiettivi di ARAMIS nel campo

della R-S può essere creata nell’Amministrazione federale né essere finanziata dalla Confederazione.

Art. 7 Fornitori di dati e trasmissione dei dati

1 I fornitori di dati sono:

a. gli uffici federali che finanziano o realizzano progetti R-S; b. i Politecnici federali e gli istituti di ricerca aggregati ai PF; c. il Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifica e altri organismi pub- blici desiderosi di rendere pubblici dati concernenti la R-S.

2 I dati sono trasmessi ad ARAMIS in due modi:

a. immissione diretta online dei dati da parte dell’unità che li fornisce; b trasmissione dei dati per mezzo dell’interfaccia standard o di un’altra proce- dura standardizzata di scambio automatico di dati tra due banche dati.

Art. 8 Responsabilità per i dati 1 Le unità che forniscono i dati ne sono responsabili. È competente il responsabile della ricerca di ogni unità. L’Ufficio gestisce unicamente il sistema in modo da assi- curare che i dati siano disponibili per gli utenti. 2 Le unità che forniscono i dati li trattano conformemente alle esigenze generali del sistema e alle istruzioni specifiche del loro responsabile della ricerca. 3 Le unità che forniscono i dati designano le persone abilitate a immetterli o a modi- ficarli e conferiscono a queste persone le competenze necessarie all’esercizio delle funzioni per gli utenti e alle modalità di accesso.

4 RS 235.1

Ordinanza ARAMIS RU 1999

Art. 9 Qualità dei dati Le unità che forniscono dati sono responsabili della completezza, dell’esattezza e dell’attualità di questi ultimi.

Art. 10 Controllo della qualità 1 Il Centro di competenze ARAMIS controlla periodicamente la qualità dei dati regi- strati. 2 In presenza di dati di qualità insufficiente ammonisce l’unità che li ha forniti e in- forma in merito l’Ufficio federale di statistica.

Sezione 4: Utilizzazione dei dati e diritti d’accesso

Art. 11 Utilizzazione dei dati 1 L’esercizio e la consultazione interna di ARAMIS possono essere effettuati su due piani: a. gestione dei propri dati: l’unità che fornisce i dati può visionare e modificare tutti i dati che ha immesso nel sistema; b. consultazione dei dati: gli altri utenti visionano soltanto il sottoinsieme di dati scientifici, finanziari e organizzativi che l’unità fornitrice di dati ha reso pubblici o che sono resi pubblici dal sistema. 2 La banca dati Internet comprende unicamente il sottoinsieme di dati scientifici di- chiarati pubblici dall’unità che li fornisce.

Art. 12 Diritti d’accesso I diritti a consultare i dati sono attribuiti in maniera decentralizzata dalle unità che li forniscono. Gli utenti accedono soltanto ai dati sui quali possiedono diritti.

Sezione 5: Finanziamento

Art. 13 Finanziamento dell’esercizio del sistema 1 Le spese d’esercizio e di conservazione sono ripartite pro rata tra gli uffici federali e le unità del settore dei PF che utilizzano il sistema. 2 A livello di Amministrazione federale, queste spese sono addebitate direttamente al credito globale informatica (credito 620.4040.001). In caso di decentralizzazione di questo credito, è fatta salva un’eventuale decisione di addebitare queste spese ai conti informatici dei dipartimenti.

3 L’ufficio amministra questi contributi.

Ordinanza ARAMIS RU 1999

Art. 14 Estensioni delle funzioni del sistema

1 Soluzioni che integrano l’insieme dell’Amministrazione federale sono ricercate

nella misura del possibile all’atto dell’estensione del sistema. Le estensioni proprie a dipartimenti o uffici federali sono possibili: sono aggiunte ad ARAMIS come mo- duli opzionali.

2 Il Centro di competenze ARAMIS assicura in collaborazione con il fornitore del

modulo che l’estensione non perturbi le funzioni esistenti di ARAMIS.

3 I moduli opzionali sono finanziati dai mandanti.

4 Le spese occasionate dalle estensioni che giovano a tutti gli utenti sono coperte nel quadro del finanziamento del progetto, nella misura in cui l’Ufficio ne abbia appro- vato la proposta fatta dal gruppo di utenti, dalla direzione del progetto o dal Centro di competenze ARAMIS.

5 Dopo la dissoluzione dell’organizzazione del progetto, il Centro di competenze

ARAMIS fa una proposta all’Ufficio o all’informatico del Dipartimento federale dell’interno.

Sezione 6: Statistica

Art. 15 Rilevamento 1 I rilevamenti statistici sulla R-S effettuati in virtù della legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica sono effettuati a partire da dati registrati in ARAMIS. I diversi questionari per l’Amministrazione federale, i PF e gli istituti federali di ricerca ag- gregati a questi ultimi sono riprodotti a questo scopo in ARAMIS sotto forma elet- tronica. Al termine dell’esercizio finanziario, il sistema propone valori che possono essere accettati o modificati dai responsabili della ricerca (valori effettivi). 2 I valori proposti dal sistema per la statistica R-S possono essere consultati dai re- sponsabili della ricerca di altre unità amministrative.

Art. 16 Data del rilevamento Al termine dell’esercizio finanziario, al più tardi il 31 marzo dell’anno seguente, i valori proposti dal sistema e i valori effettivi autorizzati dai responsabili della ricerca sono trasferiti sotto forma anonima e aggregata dalla banca dati di analisi verso l’Ufficio federale della statistica. Questi dati non possono più essere modificati.

Art. 17 Analisi dei dati 1 L’Ufficio federale di statistica procede all’analisi principale dei dati e li pubblica.

2 L’Ufficio, nello svolgimento dei suoi compiti, può procedere a analisi speciali dei dati.

Ordinanza ARAMIS RU 1999

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 18 La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

14 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin