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AS 1999 1631

Ordinanza sulle finanze e la contabilità della Regìa federale degli alcool

Ordinanza sulle finanze e la contabilità della Regìa federale degli alcool

del 9 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoverso 1 e 71 capoversi 1 e 3 della legge sull’alcool1, ordina:

Art. 1 Principi della gestione finanziaria e della tenuta dei conti 1 La Regìa federale degli alcool (Regìa) gestisce le sue finanze e la contabilità con- formemente ai principi dell’economia aziendale. 2 Le finanze sono gestite secondo i principi della legalità, dell’urgenza, dell’econo- micità e della parsimonia. 3 I conti sono tenuti secondo i principi dell’universalità, dell’unità, della specifica- zione e dell’annualità. Il conteggio ha luogo secondo il principio dell’espressione al lordo. 4 I conti devono essere compilati in modo che sia possibile verificare con affidabilità e compiutezza lo stato patrimoniale, i debiti, i crediti e il risultato d’esercizio.

Art. 2 Struttura

1 Il conto della Regìa comprende:

a. il conto economico; b. il bilancio; c. il conto degli investimenti; d. la proposta per la ripartizione dell’utile. 2 Il piano contabile è articolato in gruppi di conti secondo l’allegato 1. Sono inoltre determinanti i principi riconosciuti in materia di presentazione dei conti e le esigen- ze d’esercizio della Regìa. 3 Le aggiunte e i sorpassi di credito sono menzionati separatamente nel conto an- nuale. 4 Il bilancio comprende l’insieme dei valori patrimoniali e degli impegni come pure il capitale proprio o il disavanzo di bilancio. 5 Il conto degli investimenti comprende gli investimenti e le partecipazioni che pro- curano capitale d’immobilizzo e il cui valore è superiore ai 100 000 franchi. I crediti di pagamento per gli investimenti sono proposti nell’ambito del preventivo.

RS 689.7 1 RS 680

1999-4190 1631

Finanze e contabilità della Regìa federale degli alcool RU 1999

Art. 3 Principi di valutazione 1 Gli attivi e i passivi sono valutati secondo i principi commerciali generalmente ri- conosciuti. 2 Gli immobilizzi sono contabilizzati al valore d’acquisto o di produzione. Il valore esposto a bilancio è quello che risulta dopo deduzione degli ammortamenti necessari all’esercizio. 3 Per sopperire a perdite imminenti o a rischi particolari sono costituite riserve. Quando perdono la loro ragione d’essere, le riserve devono essere sciolte in modo economico.

Art. 4 Crediti d’opera Le domande di crediti d’opera superiori a 10 milioni di franchi per fondi e costru- zioni devono essere sottoposte all’Assemblea federale sotto forma di domande di crediti d’impegno.

Art. 5 Aggiunte 1 Per le uscite inevitabili nei gruppi da 5 a 8 o del conto degli investimenti, riguardo alle quali il credito preventivato non basta, dev’essere chiesto un credito aggiuntivo o un’autorizzazione per un sorpasso di credito. 2 Lo stanziamento di crediti aggiuntivi o l’autorizzazione per sorpassi di credito è di competenza del Dipartimento federale delle finanze. L’Assemblea federale li appro- va nell’ambito del rendiconto della Regìa.

Art. 6 Revisione La revisione del conto annuale è effettuata dal Controllo federale delle finanze o da una fiduciaria da esso designata.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 23 maggio 19902 sulle finanze e la contabilità della Regìa federale degli alcool è abrogata.

Art. 8 Disposizione transitoria Il nuovo diritto si applica per la prima volta all’esercizio 1997/98.

2 RU 1990 898, 1991 2368

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Finanze e contabilità della Regìa federale degli alcool RU 1999

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 30 giugno 1998.

9 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1348

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Finanze e contabilità della Regìa federale degli alcool RU 1999

Allegato 1 (art. 2 cpv. 2) Il piano contabile della Regìa federale degli alcool comprende i seguenti gruppi di conti:

1 Attività

2 Passività

3 Reddito fiscale netto

4 Ricavo netto dell’approvvigionamento dell’alcool

5 Personale

6 Spese amministrative e immobiliari

7 Prevenzione dell’alcool e informazione

8 Risultati straordinari

Allegato 2 (art. 3 cpv. 2) I tassi d’ammortamento della Regìa federale degli alcool sono fissati nel modo se- guente:

Oggetto Osservazioni In per cento

da a

a. Fondi Non sono ammortizzati b. Partecipazioni Non sono ammortizzate c. Costruzioni Scavi, edilizia, lavori di sistemazione, piani originali 2 10 Autorizzazioni, emolumenti, tasse, co- pie dei piani 100 100 d. Installazioni ed Vie ferrate, rete delle condotte dell’ac- equipaggiamenti qua e dell’alcool, contenitori per l’alcool, pompe, bilance, installazioni di riscaldamento e d’aerazione e clima- tizzazione, estintori, equipaggiamenti di magazzino, depositi e laboratori 5 20 Materiale informatico e apparecchi chimici 15 30 e. Veicoli e recipienti Contenitori, vagoni piatti, locomotive 4 10 per il trasporto dell’alcool Veicoli a motore, containers, palette incassate 10 30

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